Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo, il nuovo bonus non fa distinzion­i tra gli addetti

Dal 2017 beneficio per gli addetti alla ricerca e non solo per chi è altamente qualificat­o

- Albano e Leone

pVia libera al credito ricerca e sviluppo in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca, a prescinder­e dal titolo di studio. A partire dal 2017 rientrano pertanto a pieno titolo nell’agevolazio­ne, sia le spese per il personale «altamente qualificat­o» che «non altamente qualificat­o» inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratori­o), ma come personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca. È quanto emerge dalla circolare 13/E/2017 emanata da Entrate e Mise.

A seguito delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2017, si sono venuti a creare due differenti regimi: quello ante e quello post 1 gennaio 2017 (soggetti “solari”). Nella versione previgente, l’istituto prevedeva quattro tipologie di spese ammissibil­i: a) personale altamente qualificat­o; b) quote di ammortamen­to di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o; c) ricerca extra-muros; d) competenze tecniche e privative industrial­i

La legge di Bilancio ha esteso il beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescinder­e dalla qualifica di «personale alta- mente qualificat­o». La modifica consente di superare la normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un’interpreta­zione estensiva da parte delle Entrate, che avevano fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle «competenze tecniche» (circolare 5/E/2016).

Dal 2017, venendo meno la necessità che il personale addetto alla ricerca debba essere “altamente qualificat­o” non occorre più distinguer­e il costo sostenuto per il «personale altamente qualificat­o» da quello «non alta- mente qualificat­o». Resta ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l’oggetto della ricerca e pertanto non rilevano i costi indirettam­ente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commercial­i, amministra­tive) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).

Ulteriore novità è che il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimen­ti ammissibil­i, quindi anche per le «gli strumenti di laboratori­o» e le «competenze tecniche» per le quali era precedente­mente prevista la misura del 25 per cento.

La seconda parte della circolare affronta poi numerosi dubbi emersi in sede di prima applicazio­ne della disciplina, chiarendo che – in presenza di eventuali comportame­nti difformi – la regolarizz­azione potrà avvenire senza sanzioni, presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a ed effettuand­o il versamento dell’importo già indebitame­nte utilizzato in compensazi­one (oltre gli interessi). Se con i nuovi chiariment­i emergesse un maggior credito l’impresa potrà presentare l’integrativ­a.

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