Ricerca e sviluppo, il nuovo bonus non fa distinzioni tra gli addetti
Dal 2017 beneficio per gli addetti alla ricerca e non solo per chi è altamente qualificato
pVia libera al credito ricerca e sviluppo in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca, a prescindere dal titolo di studio. A partire dal 2017 rientrano pertanto a pieno titolo nell’agevolazione, sia le spese per il personale «altamente qualificato» che «non altamente qualificato» inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma come personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca. È quanto emerge dalla circolare 13/E/2017 emanata da Entrate e Mise.
A seguito delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2017, si sono venuti a creare due differenti regimi: quello ante e quello post 1 gennaio 2017 (soggetti “solari”). Nella versione previgente, l’istituto prevedeva quattro tipologie di spese ammissibili: a) personale altamente qualificato; b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; c) ricerca extra-muros; d) competenze tecniche e privative industriali
La legge di Bilancio ha esteso il beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica di «personale alta- mente qualificato». La modifica consente di superare la normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un’interpretazione estensiva da parte delle Entrate, che avevano fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle «competenze tecniche» (circolare 5/E/2016).
Dal 2017, venendo meno la necessità che il personale addetto alla ricerca debba essere “altamente qualificato” non occorre più distinguere il costo sostenuto per il «personale altamente qualificato» da quello «non alta- mente qualificato». Resta ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l’oggetto della ricerca e pertanto non rilevano i costi indirettamente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commerciali, amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).
Ulteriore novità è che il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, quindi anche per le «gli strumenti di laboratorio» e le «competenze tecniche» per le quali era precedentemente prevista la misura del 25 per cento.
La seconda parte della circolare affronta poi numerosi dubbi emersi in sede di prima applicazione della disciplina, chiarendo che – in presenza di eventuali comportamenti difformi – la regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento dell’importo già indebitamente utilizzato in compensazione (oltre gli interessi). Se con i nuovi chiarimenti emergesse un maggior credito l’impresa potrà presentare l’integrativa.