Rivalutazione beni con doppia aliquota ed effetti rinviati
pRivalutazione dei beni d'impresa con imposta sostitutiva del 16% o 12% e versamento in una unica soluzione entro il 30 giugno 2017, ma con effetti rinviati al terzo esercizio successivo.
L'agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 14/E del 27 aprile 2017 con la quale fa il punto sulla procedura della rivalutazione dei beni dell'impresa per effetto della riapertura dei termini contenuta nei commi da 556 a 563 dell'articolo 1 della legge 232/2016
Questa procedura di rivalutazione era prevista anche lo scorso anno con le medesime modalità.
Essa riguarda i beni ammortizzabili e non, quali i fabbricati strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali. Le immobilizzazioni immateriali rivalutabili sono costituite dai diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili). Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (articolo 2359 del Codice civile). Non sono invece oggetto di rivalutazione i beni merce oggetto della attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali nonché le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Possono usufruire questa rivalutazione tutti i soggetti che rientrano nel reddito di impresa compresi gli enti non commerciali ed anche le imprese in contabilità semplificata. Con riferimento alle società di capitali e cooperative si ricorda che sono esclusi i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve risultare dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a condizione che il termine di approvazione scada successiva- mente al 1° gennaio 2017 (prima la legge non era vigente). A questo proposito in presenza di conferimenti in regime di neutralità fiscale (articolo 176 del Tuir) le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; quindi un conferimento in neutralità eseguito nel 2016 non inibisce la rivalutazione.
I metodi di rivalutazione che sono obbligatori per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea sono quelli in uso da sempre ( Dm 162/2001), ovvero rivalutazione sia del costo storico che del fondo di ammortamento, oppure rivalutando solo i valori dell'attivo oppure riducendo l'ammontare dei fondi. La diversa scelta produce effetti differenti relativamente agli am-
I CONTENUTI Confermata la disciplina precedente. La rivalutazione produce effetti civilistici solo se effettuata anche fiscalmente
mortamenti sia sotto il profilo civilistico che fiscale.
Questa rivalutazione produce effetti civilistici solo se effettuata anche fiscalmente mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; l'imposta sostitutiva si applica sui maggiori valori iscritti in bilancio. Possibile l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con l'imposta del 10%. L'imposta sostitutiva è versata in una unica soluzione entro il termine del versamenti del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita.
Gli effetti sono rinviati al terzo periodo di imposta successivo, e quindi dal 2019, relativamente alla cessione o destinazione a finalità estranee dell'impresa, il maggior valore fiscale è riconosciuto dal quarto anno.