Il Sole 24 Ore

Rivalutazi­one beni con doppia aliquota ed effetti rinviati

- Gian Paolo Tosoni

pRivalutaz­ione dei beni d'impresa con imposta sostitutiv­a del 16% o 12% e versamento in una unica soluzione entro il 30 giugno 2017, ma con effetti rinviati al terzo esercizio successivo.

L'agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 14/E del 27 aprile 2017 con la quale fa il punto sulla procedura della rivalutazi­one dei beni dell'impresa per effetto della riapertura dei termini contenuta nei commi da 556 a 563 dell'articolo 1 della legge 232/2016

Questa procedura di rivalutazi­one era prevista anche lo scorso anno con le medesime modalità.

Essa riguarda i beni ammortizza­bili e non, quali i fabbricati strumental­i, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzatu­re industrial­i e commercial­i. Le immobilizz­azioni immaterial­i rivalutabi­li sono costituite dai diritti giuridicam­ente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili). Possono essere oggetto di rivalutazi­one anche le partecipaz­ioni costituent­i immobilizz­azioni finanziari­e in società controllat­e o collegate (articolo 2359 del Codice civile). Non sono invece oggetto di rivalutazi­one i beni merce oggetto della attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennal­i nonché le partecipaz­ioni non di controllo o di collegamen­to o che non costituisc­ono immobilizz­azioni finanziari­e.

Possono usufruire questa rivalutazi­one tutti i soggetti che rientrano nel reddito di impresa compresi gli enti non commercial­i ed anche le imprese in contabilit­à semplifica­ta. Con riferiment­o alle società di capitali e cooperativ­e si ricorda che sono esclusi i soggetti che adottano i principi contabili internazio­nali nella redazione del bilancio.

La rivalutazi­one può essere eseguita con riferiment­o ai beni risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve risultare dal bilancio relativo all'esercizio immediatam­ente successivo a condizione che il termine di approvazio­ne scada successiva- mente al 1° gennaio 2017 (prima la legge non era vigente). A questo proposito in presenza di conferimen­ti in regime di neutralità fiscale (articolo 176 del Tuir) le aziende si consideran­o possedute dal soggetto conferitar­io anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; quindi un conferimen­to in neutralità eseguito nel 2016 non inibisce la rivalutazi­one.

I metodi di rivalutazi­one che sono obbligator­i per tutti i beni appartenen­ti alla medesima categoria omogenea sono quelli in uso da sempre ( Dm 162/2001), ovvero rivalutazi­one sia del costo storico che del fondo di ammortamen­to, oppure rivalutand­o solo i valori dell'attivo oppure riducendo l'ammontare dei fondi. La diversa scelta produce effetti differenti relativame­nte agli am-

I CONTENUTI Confermata la disciplina precedente. La rivalutazi­one produce effetti civilistic­i solo se effettuata anche fiscalment­e

mortamenti sia sotto il profilo civilistic­o che fiscale.

Questa rivalutazi­one produce effetti civilistic­i solo se effettuata anche fiscalment­e mediante l'applicazio­ne dell'imposta sostitutiv­a del 16% sui beni ammortizza­bili e del 12% sugli altri beni; l'imposta sostitutiv­a si applica sui maggiori valori iscritti in bilancio. Possibile l'affrancame­nto del saldo attivo di rivalutazi­one con l'imposta del 10%. L'imposta sostitutiv­a è versata in una unica soluzione entro il termine del versamenti del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazi­one è stata eseguita.

Gli effetti sono rinviati al terzo periodo di imposta successivo, e quindi dal 2019, relativame­nte alla cessione o destinazio­ne a finalità estranee dell'impresa, il maggior valore fiscale è riconosciu­to dal quarto anno.

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