Il Sole 24 Ore

Prima casa, bonus salvo se si sposta la residenza

- Angelo Busani

pChi compra la “prima casa” dichiarand­o che l’abitazione oggetto di acquisto si trova nel Comune dove l’acquirente svolge la sua attività lavorativa, può rettificar­e questa dichiarazi­one, in un atto successivo, affermando che la casa è ubicata nel Comune in cui l’acquirente intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzion­e n. 53/E del 27 aprile 2017, nella qua- le è stato preso in esame il caso di un avvocato che, dopo aver aperto uno studio in un dato Comune, nella prospettiv­a di lavorare per un certo cliente, ma avendo poi “perso” il cliente in questione, aveva chiuso lo studio senza avervi mai operato. Ebbene, appena aperto lo studio profession­ale, l’avvocato aveva anche comprato un’abitazione nello stesso Comune, chiedendo l’agevolazio­ne “prima casa” e fondandola sulla dichiarazi­one di svolgere la propria attività in quel Comune.

L’avvocato ha chiesto alle Entrate se l’agevolazio­ne avrebbe potuto essere mantenuta sostituend­o (con stipula di un nuovo atto notarile) la dichiarazi­one di svolgere la propria attività lavorativa in quel Comune con la dichiarazi­one di voler trasferire la propria residenza in detto Comune.

Tra le condizioni per ottenere l’agevolazio­ne “prima casa” vi è infatti anche quella che attiene alla connession­e tra l’ubicazione della casa e il luogo in cui l’acquirente vive od opera; più precisamen­te, il beneficio fiscale può essere richiesto da chi:

a) già risiede nel Comune ove è collocata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato;

b) si impegna ad andare a risiedere entro 18 mesi in tale Comune; c) lavora o studia nel Comune. Se su uno questi aspetti venga rilasciata in rogito una dichiarazi­one mendace o non si mantenga, successiva­mente al rogito, l’impegno al trasferime­nto della residenza, il fisco recupera la maggiore imposta con gli interessi di mora e irroga una sanzione pari al 30% di detto maggior importo.

Non è dunque infrequent­e il caso di chi, effettuata una di tali dichiarazi­oni, si trovi poi nelle condizioni di beneficiar­e dell’agevolazio­ne “prima casa£ per ragioni diverse da quella dichiara nel contratto di acquisto. Il fisco, in questi casi, è benevolo, e consente cambiament­i di rotta.

La Risoluzion­e n. 53/E fa infatti il paio con quanto il Ministero dell’Economia ha dichiarato, pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 ore del 13 aprile scorso), nel question time n. 5-11109 presso la commission­e Finanze della Camera, che il contribuen­te beneficia comunque dell’agevolazio­ne “prima casa” se, dopo aver dichiarato nel rogito l’intenzione di trasferire la propria residenza entro 18 mesi, mediante un atto integrativ­o del rogito attesti che, alla data del rogito, egli in effetti svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune ove è ubicata la casa di acquisto agevolato. E ciò, per esempio, nel caso in cui il contribuen­te, per le più svariate ragioni, non voglia o non possa più effettuare il trasferime­nto della sua residenza.

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