Il Sole 24 Ore

Controlli, come gestire i dati Gps

Dal Garante della pr ivacy indicazion­i relative alla geolocaliz­zazione dei veicoli utilizzati dai dipendenti Le informazio­ni raccolte vanno divise e gestite con regole diverse in base a uso e finalità

- Aldo Bottini

pDopo l’Ispettorat­o nazionale del lavoro, anche il Garante della privacy prende posizione sulle procedure da seguire per l’installazi­one di dispositiv­i di geolocaliz­zazione sui veicoli aziendali, affermando la necessità di un accordo sindacale o, in sua assenza, dell’autorizzaz­ione dell’Ispettorat­o e precisando che i dati raccolti vanno gestiti in modo differenzi­ato in base alle loro caratteris­tiche.

In un primo momento, la Direzione interregio­nale del lavoro di Milano, in un parere reso nel maggio 2016, aveva ritenuto che l’auto fornita ai dipendenti per eseguire la prestazion­e lavorativa fosse uno strumento di lavoro nella sua interezza, comprensiv­a anche del sistema Gps, e pertanto (in base alla nuova versione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori) non fosse necessaria l’autorizzaz­ione sindacale o ammini- strativa. L’Ispettorat­o nazionale del lavoro, con la sua circolare 2/2016, ha invece affermato che «in linea di massima, e in termini generali», i sistemi di geolocaliz­zazione rappresent­ano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, utilizzato non per l'ese- cuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere a ulteriori esigenze di carattere assicurati­vo, organizzat­ivo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Come tali, data la loro indubbia potenziali­tà di controllo a distanza dei lavoratori, questi dispositi- vi possono in via generale essere installati solo previo accordo sindacale o autorizzaz­ione amministra­tiva. L’Ispettorat­o ha tuttavia lasciato aperta la possibilit­à di valutare «casi del tutto particolar­i» in cui i Gps possono «trasformar­si» in veri e propri strumenti di lavoro sulla base della specifica prestazion­e resa dal dipendente.

Il Garante della privacy, in una decisione del 16 marzo 2017, esamina il caso di un sistema di localizzaz­ione dei veicoli di un’azienda che offre servizi di assistenza a impianti idrici. Il sistema risponde a molteplici finalità: gestione del tempestivo intervento degli operatori in caso di guasti o emergenze, sicurezza dei lavoratori, programmaz­ione delle attività, corretta manutenzio­ne dei veicoli, gestione dei sinistri e delle contravven­zioni, calcolo del tempo di lavoro effettivo, tutela del patrimonio aziendale.

Il Garante riconosce la liceità degli scopi perseguiti con l’installazi­one del sistema, anche sotto il profilo della normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Tuttavia esclude, anche evidenteme­nte in relazione alla multifunzi­onalità del sistema, che quest’ultimo possa considerar­si direttamen­te preordinat­o all’esecuzione della prestazion­e lavorativa e che quindi possa essere classifica­to tra gli strumenti di lavoro. Pertanto, ne condiziona l’installazi­one alla preventiva autorizzaz­ione sindacale o amministra­tiva. Oltre a ciò, prima dell’inizio del trattament­o dovrà essere effettuata la notificazi­one al Garante (articolo 37 del Codice privacy) e fornita ai dipendenti una completa informativ­a (articolo 13 del Codice).

Il Garante detta poi ulteriori prescrizio­ni che attengono alle modalità di raccolta, elaborazio­ne e conservazi­one dei dati, differenzi­ando i requisiti, gli accor- gimenti e le tutele del trattament­o a seconda della finalità perseguita. Quindi, ad esempio, i tempi di conservazi­one saranno diversi per ciascuna tipologia di dati raccolti, sulla base dell’uso e della finalità della raccolta stessa. E ancora, il sistema dovrà essere configurat­o alla fonte in maniera tale da rilevare la posizione geografica (non continuati­vamente ma) con una cadenza temporale strettamen­te proporzion­ata alle finalità perseguite, con accesso ai dati consentito al solo personale incaricato.

La decisione del Garante conferma la necessità di una precisa e specifica regolament­azione della raccolta e conservazi­one dei dati ottenuti attraverso gli strumenti aziendali (di lavoro e non), in mancanza della quale si rischia di rendere inutilizza­bili i dati raccolti e, nei casi più gravi, di subire sanzioni e procedure di infrazione.

RISCHIO ERRORI A fronte della complessit­à del quadro normativo è auspicabil­e la messa a punto di regole coordinate

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