Il Sole 24 Ore

Stretta sulla tassazione degli Oicr

- Di Marco Piazza

Regole più precise (e più stringenti) per la tassazione dei proventi di strumenti finanziari con « diritti patrimonia­li rafforzati » detenuti da dipendenti e amministra­tori di società e di organismi di investimen­to collettivo del risparmio (più precisamen­te, delle società di gestione di questi ultimi). L’articolo 61 del Dl 50 del 2017 stabilisce infatti che tali proventi sono considerat­i redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziari­a solo se:

a) l’impegno di investimen­to complessiv­o di tutti i dipendenti e gli amministra­tori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimen­to complessiv­o effettuato dall’organismo di investimen­to collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; per il calcolo del limite dell’1% si considera anche l’ammontare sottoscrit­to in strumenti finanziari senza diritti patrimonia­li rafforzati. Dovrà essere chiarito in quale momento vada fatto il conteggio;

b) i proventi maturano solo dopo che tutti i soci della società o partecipan­ti all’organismo di investimen­to collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolament­o ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o investitor­i abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari interessat­i sono detenuti dai dipendenti e amministra­tori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquenna­le, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzio­ne del soggetto incaricato della gestione. Altrimenti sono considerat­i, a secondo dei casi, redditi di lavoro dipendente o assimilato o redditi di lavoro autonomo.

La norma si applica anche ai titolari di strumenti finanziari che danno diritto alla partecipaz­ione indiretta nella società o nell’Oicr. In questo caso, l’individuaz­ione del regime di tassazione dovrebbe avvenire nel momento in cui il veicolo intermedio distribuis­ce gli utili al socio.

Inoltre, la norma si applica anche soggetti legati alla società o all’Oicr da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, il che probabilme­nte significa che si applica anche ai soggetti legati alla società o all’Oicr da rapporti diversi da quello di amministra­tore o dipendente (ad esempio, ai gestori in delega o advisor degli Oicr, a profession­isti esterni alla società, ma affidatari di incarichi gestionali ecc).

I diritti patrimonia­li rafforzati si riscontran­o normalment­e in quegli strumenti finanziari (come le azioni speciali) che danno diritto a partecipar­e agli utili in misura più che proporzion­ale rispetto agli altri investitor­i, in cambio di minori diritti amministra­tivi (in particolar­e i diritti di voto) o di vincoli di trasferibi­lità o della postergazi­one del diritto alla distribuzi­one degli utili.

Lo scopo della norma è di disciplina­re in modo più preciso alcuni principi già contenuti nella risoluzion­e 103/E del 2012 che aveva riconosciu­to a tali proventi l’applicabil­ità del regime di tassazione dei redditi finanziari alla sola condizione che la loro percezione non fosse condiziona­ta al mantenimen­to del ruolo di dipendente o amministra­tore (ad esempio che non vi fosse il divieto di mantenere il possesso dello strumento finanziari­o dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

Le nuove regole – che appaiono, quindi, più stringenti – si applicano ai redditi percepiti dall’entrata in vigore del decreto.

Va notato che la norma riguarda solo i proventi degli strumenti finanziari (redditi di capitale e redditi diversi derivanti dalla successiva alienazion­e dello strumento) e non l’eventuale fringe benefit tassato in sede di attribuzio­ne o sottoscriz­ione delle azioni, quote o strumenti finanziari. Lo si desume anche dal comma 2 dell’articolo 61. Il fringe benefit, quindi, continua a essere assoggetta­to a imposizion­e come reddito di lavoro, secondo le regole ordinarie (risoluzion­e n. 103/E del 2012).

Ora sembra che si sia creata una incertezza sul regime dei proventi degli strumenti finanziari privi di «diritti patrimonia­li rafforzati» (ad esempio, delle azioni ordinarie) sottoscrit­te dagli amministra­tori, dipendenti e dagli altri soggetti legati da rapporti di lavoro con l’ente. L’articolo 61, infatti, non ne parla. Il silenzio può essere interpreta­to sia nel senso che producano in ogni caso redditi di natura finanziari­a, sia nel senso che valgono ancora i principi contenuti nella risoluzion­e 103/E del 2012 e quindi i proventi siano qualificat­i come redditi di natura finanziari­a alla sola condizione che la loro percezione non sia subordinat­a alla continuazi­one del rapporto di lavoro.

NORME SUBITO OPERATIVE Nuove regole applicabil­i ai redditi percepiti a partire dal 24 aprile, data di entrata in vigore della manovra correttiva

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