Stretta sulla tassazione degli Oicr
Regole più precise (e più stringenti) per la tassazione dei proventi di strumenti finanziari con « diritti patrimoniali rafforzati » detenuti da dipendenti e amministratori di società e di organismi di investimento collettivo del risparmio (più precisamente, delle società di gestione di questi ultimi). L’articolo 61 del Dl 50 del 2017 stabilisce infatti che tali proventi sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria solo se:
a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; per il calcolo del limite dell’1% si considera anche l’ammontare sottoscritto in strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati. Dovrà essere chiarito in quale momento vada fatto il conteggio;
b) i proventi maturano solo dopo che tutti i soci della società o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o investitori abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari interessati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Altrimenti sono considerati, a secondo dei casi, redditi di lavoro dipendente o assimilato o redditi di lavoro autonomo.
La norma si applica anche ai titolari di strumenti finanziari che danno diritto alla partecipazione indiretta nella società o nell’Oicr. In questo caso, l’individuazione del regime di tassazione dovrebbe avvenire nel momento in cui il veicolo intermedio distribuisce gli utili al socio.
Inoltre, la norma si applica anche soggetti legati alla società o all’Oicr da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, il che probabilmente significa che si applica anche ai soggetti legati alla società o all’Oicr da rapporti diversi da quello di amministratore o dipendente (ad esempio, ai gestori in delega o advisor degli Oicr, a professionisti esterni alla società, ma affidatari di incarichi gestionali ecc).
I diritti patrimoniali rafforzati si riscontrano normalmente in quegli strumenti finanziari (come le azioni speciali) che danno diritto a partecipare agli utili in misura più che proporzionale rispetto agli altri investitori, in cambio di minori diritti amministrativi (in particolare i diritti di voto) o di vincoli di trasferibilità o della postergazione del diritto alla distribuzione degli utili.
Lo scopo della norma è di disciplinare in modo più preciso alcuni principi già contenuti nella risoluzione 103/E del 2012 che aveva riconosciuto a tali proventi l’applicabilità del regime di tassazione dei redditi finanziari alla sola condizione che la loro percezione non fosse condizionata al mantenimento del ruolo di dipendente o amministratore (ad esempio che non vi fosse il divieto di mantenere il possesso dello strumento finanziario dopo la cessazione del rapporto di lavoro).
Le nuove regole – che appaiono, quindi, più stringenti – si applicano ai redditi percepiti dall’entrata in vigore del decreto.
Va notato che la norma riguarda solo i proventi degli strumenti finanziari (redditi di capitale e redditi diversi derivanti dalla successiva alienazione dello strumento) e non l’eventuale fringe benefit tassato in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari. Lo si desume anche dal comma 2 dell’articolo 61. Il fringe benefit, quindi, continua a essere assoggettato a imposizione come reddito di lavoro, secondo le regole ordinarie (risoluzione n. 103/E del 2012).
Ora sembra che si sia creata una incertezza sul regime dei proventi degli strumenti finanziari privi di «diritti patrimoniali rafforzati» (ad esempio, delle azioni ordinarie) sottoscritte dagli amministratori, dipendenti e dagli altri soggetti legati da rapporti di lavoro con l’ente. L’articolo 61, infatti, non ne parla. Il silenzio può essere interpretato sia nel senso che producano in ogni caso redditi di natura finanziaria, sia nel senso che valgono ancora i principi contenuti nella risoluzione 103/E del 2012 e quindi i proventi siano qualificati come redditi di natura finanziaria alla sola condizione che la loro percezione non sia subordinata alla continuazione del rapporto di lavoro.
NORME SUBITO OPERATIVE Nuove regole applicabili ai redditi percepiti a partire dal 24 aprile, data di entrata in vigore della manovra correttiva