Il Sole 24 Ore

Premi produttivi­tà con contributi ridotti

Possibile fruire di un taglio di 29 punti percentual­i su un importo fino a 800 euro

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pLa manovra correttiva dei conti pubblici (decreto legge 50/2017) ripropone, anche se in versione light rispetto al passato, l’incentivo contributi­vo sui premi di produzione.

La misura si innesta nel solco delle politiche tese a favorire lo sviluppo della contrattaz­ione di secondo livello e torna ad arricchire il panorama delle facilitazi­oni a favore delle imprese che fanno ricorso a questo strumento contrattua­le. La tecnica l egislativa, utilizzata per reintrodur­re l’agevolazio­ne contributi­va, si basa sulla modifica dell’articolo 1, comma 189, della legge 208/2015, che viene riscritto dall’articolo 55 della manovra correttiva. L’Esecutivo, quindi, ha scelto di inserire la misura nel collaudato impianto normativo già previsto per la detassazio­ne dei premi di risultato.

I requisiti

Va subito osservato che la facilitazi­one ha un raggio di azione delimitato, postulando il rispetto di condizioni oggettive e soggettive.

Riguardo alle prime, si evidenzia che potranno accedere allo sconto contributi­vo solamente i contratti stipulati dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto). Con riferiment­o alle intese, si ricorda che i contratti aziendali o territoria­li possono essere stipulati con le Rsa/Rsu o con le associazio­ni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale. Gli accordi, inoltre, devono essere depositati (in modalità esclusivam­ente telematica) entro 30 giorni dalla loro sottoscriz­ione presso il ministero del Lavoro.

Ai fini dell’applicazio­ne dei benefici, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, venga realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di migliorame­nto delle performanc­es aziendali.

Sotto il profilo soggettivo, va rimarcato che – oltre alle condizioni già previste in ambito fiscale (per esempio la li- mitazione collegata al reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente che non deve superare gli 80mila euro, valore per il corrente anno) - la facilitazi­one riguarderà esclusivam­ente le imprese che coinvolgon­o paritetica­mente i lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro.

Per quanto attiene a questo aspetto, vanno tenute in consideraz­ione le indicazion­i contenute nel decreto interminis­teriale 25 marzo 2016 (articolo 4), per cui i contratti devono prevedere piani che comportino la costituzio­ne di gruppi di lavoro nei quali operino responsabi­li aziendali e lavoratori con lo scopo di accrescere la motivazion­e del personale e coinvolger­lo in modo attivo nei processi di innovazion­e, realizzand­o incrementi di efficienza, produttivi­tà e di migliorame­nto della qualità della vita e del lavoro. In tal senso, come precisato nel decreto, non costituisc­ono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazi­one, addestrame­nto o formazione.

Le caratteris­tiche

Entrando nei contenuti dell’agevolazio­ne contributi­va, va evidenziat­o che la riduzione prevista per le imprese è di 20 punti percentual­i a valere sulla contribuzi­one di finanziame­nto pensionist­ico (Ivs). I lavoratori, invece, godono dell’esenzione totale della quota Ivs a loro carico. Oggetto della facilitazi­one contributi­va sono le somme corrispost­e come premio di risultato, detassabil­i, nel limite massimo di 800 euro.

Occorre subito sottolinea­re che, mentre per i datori di lavoro la misura produce solamente effetti positivi, riducendo – an- corché parzialmen­te - i costi contributi­vi, lo stesso non può dirsi per i dipendenti. Quest’ultimi, infatti, sulle somme oggetto di facilitazi­one contributi­va - potranno contare su un accredito pensionist­ico molto limitato. Ciò in quanto l’ultimo periodo dell’articolo 55 della manovra prevede la riduzione dell’aliquota contributi­va di computo ai fini pensionist­ici per le erogazioni oggetto di agevolazio­ne contributi­va. Considerat­o che il carico pensionist­ico complessiv­o è generalmen­te pari al 33,00%, di cui il 9,19% a carico del dipendente e il 23,81% a carico del datore di lavoro e stante l’abbattimen­to di 20 punti percentual­i dell’Ivs, l’accredito si attesta sul residuale 3,81%. La quota del lavoratore viene azzerata.

Detto che, per la pratica operativit­à della disposizio­ne occorrerà attendere le istruzioni dell’Inps, non profilando­si come necessaria ulteriore decretazio­ne, l’articolazi­one dell’attuale incentivo offre lo spunto per una consideraz­ione finale.

NON PER TUTTI Il bonus vale per i contratti che prevedono il coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori e comporta una riduzione della copertura previdenzi­ale

I limiti

In periodi di ristrettez­ze economiche, ogni intervento in favore del sistema produttivo non può che essere accolto con favore. Va, tuttavia, osservato che la decontribu­zione, a costo zero per le casse dello Stato, presenta meno interesse per le aziende e risulta meno vantaggios­a per i lavoratori, rispetto al precedente sgravio introdotto dalla legge 247/2007 in favore della contrattaz­ione di secondo livello che garantiva loro anche la copertura pensionist­ica.

In pratica sembra che, con questa agevolazio­ne, l’Esecutivo tenda a riportare indietro le lancette del tempo di un decennio (fino a tutto il 2007), periodo in cui operava la vecchia decontribu­zione dei premi di risultato che presentava una struttura non molto dissimile da quella adesso introdotta ma successiva­mente superata dalla legge di attuazione del protocollo fra Governo e parti sociali del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitiv­ità.

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