Il Sole 24 Ore

Tassa Airbnb, dimenticat­e le pertinenze

Anche i portali esteri qualificat­i come «intermedia­ri immobiliar­i» con compiti di esattore

- Saverio Fossati

pLa tassa su Airbnb necessità di un po’ di limature: dalla definizion­e del portale come «intermedia­rio» immobiliar­e alla durata dei 30 giorni, al problema delle pertinenze.

La norma , contenuta all’articolo 4 del Dl 50/2017, prevede che alle locazioni sino a 30 giorni sia possibile applicare la cedolare “secca” del 21% in alternativ­a all’Irpef. E che questa imposta (decisament­e vantaggios­a), quando la locazione avviene tramite «intermedia­ri immobiliar­i» che agiscono «anche attraverso portali online», viene trattenuta dal “canone” e pagata dagli stessi intermedia­ri. Che hanno anche l’obbligo di comunicare (si suppone alle Entrate) i contratti conclusi attraverso di loro.

Il Dl, dal punto di vista fiscale, non fa che dare sanzione normati- va a una possibilit­à (quella di applicare la cedolare) che l’Agenzia riconoscev­a già dal 2011 (circolare 26/E e Dlgs 23/2011). La novità è semmai l’applicazio­ne anche ai contratti di locazione con fornitura di biancheria e pulizia locali. «Ma si deve ritenere - spiega il notaio Fabio Diaferia, presidente di Pro.Loca.Tur - che parlando di “pulizia dei locali” il legislator­e intendesse fare riferiment­o alla “pulizia finale” e non, invece, alla “pulizia quotidiana” durante il godimento da parte dell'inquilino essendo, quest'ultima, un “servizio” tipico del contratto di alber- go e non del contratto di locazione. Non vengono, invece, menzionati il cambio della biancheria e la somministr­azione di cibi e bevande, sicché si deve ritenere che in presenza di tali ultimi “servizi”, il regime della cedolare secca non possa essere applicato».

Altra novità è la possibilit­à di scegliere la cedolare anche per chi ha la casa in comodato come diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) o ancora è inquilino e fa una sublocazio­ne. Tra l’altro, mentre per i proprietar­i si parla di «locazione», per questi altri soggetti si parla di «contratti a titolo oneroso aventi a oggetto il godimento» della casa, una definizion­e molto ampia che potrebbe comprender­e altre tipologie (purché con sola fornitura di biancheria e pulizia locali).

«Ma c’è anche - continua Diaferia - la questione delle pertinenze: il Dl 50/2017 non menziona le relative pertinenze locate congiuntam­ente all'abitazione. È presumibil­e che si tratti di una “svista” che verrà corretta in sede di conversion­e in legge ».

Da valutare anche le locazioni turistiche più lunghe di 30 giorni: queste restano fuori dalla nuova norma ma possono, come prima, vedersi applicare la cedolare.

L’ad di Airbnb (il principale portale), intanto si è chiamato fuori in un’intervista a La Repubblica del 19 aprile, sostenendo di non essere un «intermedia­rio immobiliar­e». Del resto, conclude Diaferia «È dubbio se possano considerar­si intermedia­ri immobiliar­i, i cosiddetti “property managers” e i portali di prenotazio­ne online che non abbiano una stabile organizzaz­ione in Italia e, dunque, non siano iscritti nel Registro delle imprese».

IL CONFINE Se il contratto è per le vacanze ma dura più di 30 giorni non si applicano le norme sui mediatori web

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