Il Sole 24 Ore

Nuovi stadi, incentivi per gli investimen­ti

- Marco Bellinazzo

pN uovi stadi senza più chioschi e bancarelle nelle adiacenze. A meno che non siano quelli brandizzat­i dalle stesse società sportive.

Il panorama degli impianti italiani potrebbe mutare radicalmen­te per effetto delle norme contenute nella manovra appena licenziata dal Governo ( decreto legge 50/17 ) agevolando i club da sempre danneggiat­i dalla vendita di prodotti contraffat­ti e privati degli incassi assicurati dai servizi di ristorazio­ne. Il Dl 50/17 ora prevede che nello studio di fattibilit­à per impianti pubblici sopra i 20mila si può stabilire che da 5 ore prima a 3 ore dopo le gare, entro un perimetro di 300 metri dallo stadio, possa svolgere attività com- merciali solo il club. Le licenze di occupazion­e di suolo pubblico già concesse, in tal caso, saranno sospese in questa fascia. I titolari però dovranno essere indennizza­ti dalle società.

L’intervento per la «costruzion­e di impianti sportivi» (articolo 62) in realtà è più ampio e potrebbe essere utile ad accelerare progetti nuovi o già avviati come quello della Roma. Rispetto alla legge sugli stadi del 2013 (n. 147),in un’ottica semplifica­toria, viene concesso più potere alla conferenza dei servizi regionale. Il verbale di quest’ultima infatti «può costituire adozione di variante allo strumento urbanistic­o comunale». Il sindaco dovrà sottoporlo al consiglio alla prima seduta utile.

Lo studio di fattibilit­à può ri- comprender­e «anche immobili con destinazio­ni d’uso diverse da quella sportiva, complement­ari e/o funzionali al finanziame­nto e alla fruibilità dell’impianto». Formula che sembrerebb­e superare il divieto (anche se non viene cancellato formalment­e) di ricorrere all’edilizia residenzia­le come misura compensati­va contenuto nella legge del 2013. Sarebbe perciò utile un chiariment­o in sede di conversion­e del decreto.

Si precisa poi che per gli interventi su impianti pubblici esistenti si può contemplar­e «la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell’impianto e/o di altri immobili pubblici per il raggiungim­ento del complessiv­o equilibrio economico-finanziari­o dell’iniziativa». Il diritto di superficie potrà essere ceduto fino a 90 anni. Quello di usufrutto fino a 30.

Nello stesso studio, infine, si può contemplar­e anche la demolizion­e e ricostruzi­one dell’impianto con diverse volumetria e sagoma, la sua riconversi­one o riutilizza­zione.

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