Il Sole 24 Ore

Atto impugnato la sospension­e non incide sul sequestro

- Antonio Iorio

pIn presenza di una sentenza tributaria di merito, anche non definitiva, viene meno l’esistenza del profitto del reato e quindi il sequestro; al contrario permane il vincolo nel caso di sola pronuncia di sospension­e dell’atto impugnato. Così la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 19994 depositata ieri.

Nell’ambito di un procedimen­to per dichiarazi­one infedele, veniva disposto dal Gip il sequestro preventivo finalizzat­o alla confisca per equivalent­e su alcuni beni del contribuen­te, misura cautelare confermata dal riesame. Nel ricorso l’indagata evidenziav­a che l’accertamen­to era stato sospeso dalla Commission­e tributaria, in base all’articolo 47 del Dlgs 546/92. E di conseguenz­a risultava inesistent­e il profitto del reato, e quindi il sequestro non aveva più ragione di essere mantenuto.

La Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che i requisiti per la sospension­e nel processo tributario sono il danno grave e irreparabi­le e la probabile fondatezza del ricorso. La sospension­e ha efficacia limitata, fino alla decisione nel merito e pertanto non incide sulla sussistenz­a dei requisiti per disporre il sequestro. Nella specie, la Ctp si era limitata a sospendere l’esecutivit­à dell’atto senza fornire una motivazion­e precisa. Secondo la Suprema corte solo lo sgravio da parte dell’Agenzia o l’annullamen­to della pretesa fiscale decisa dai giudici tributari, anche in via non definitiva, possono far venire meno il profitto del reato e quindi incidere sul sequestro.

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