No alla confisca: il pm può impugnare
Ricorso possibile anche se la misura di prevenzione non è preceduta dal sequestro Sanata una «svista» nel Codice antimafia - Il Dl di riforma riparerà la lacuna
p Il pubblico ministero può impugnare il decreto con il quale il giudice rigetta la sua richiesta di applicare la confisca, anche nel caso la misura di prevenzione non sia preceduta dal sequestro. Con la sentenza 20215 depositata ieri le Sezioni unite della Cassazione mettono fine al contrasto sul punto e colmano una lacuna del Codice antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs 159/2011).
La diversità di vedute nasce dalla lettura dell’articolo 27 (commi 1 e 2) che, nell’elencare i provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali contro i quali può essere proposta l’impugnazione “dimentica” il no alla confisca, non preceduta da sequestro, richiesta dal pm.
La giurisprudenza si è spaccata. Per i fautori dell’interpretazione letterale del Dlgs il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non consentirebbe di ampliare l’ambito di applicazione della norma fino a comprendere anche il rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro.
Chi sostiene la necessità di un’interpretazione estensiva dà un peso soprattutto alla necessità di sanare la difformità di trattamento tra situazioni analoghe oltre che il vulnus arrecato al principio di parità tra accusa e difesa.
Le Sezioni unite si schierano per l’appellabilità, prendendo le distanze dall’affermazione secondo la quale il sequestro sarebbe “propedeutico” alla richiesta di confisca e la sua esistenza pregressa sarebbe il presupposto per l’appellabilità.
I giudici ricordano che anche le Sezioni unite (sentenza 36/2000) non indicano assolutamente come necessaria, ai fini dell’applicazione della confisca, la sottoposizione dei beni al sequestro. È infatti del tutto compatibile con una corretta procedura il sequestro contestuale alla confisca disposto con uno stesso atto. È possibile - e in linea con il sistema normativo e con i principi giurisprudenziali - che la richiesta di confisca sia proposta relativamente a beni non sottoposti prima a sequestro con un provvedimento autonomo e che, di conseguenza, il suo rigetto non implichi, un contestuale provvedimento di revoca del sequestro.
La soluzione adottata pone rimedio all’irrazionalità di una lettura che crea un’ingiustificata disparità nel regime delle impugnazioni, negando l’impugnabilità del diniego di confisca quando l’articolo 10 della stessa norma prevede un’ampia impugnabilità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali.
Altrettanto minata sarebbe la parità tra accusa e difesa: il pm sarebbe privato di un potere di impugnazione concesso al contrario quando il giudice si esprima in favore della misura. Secondo le Sezioni unite la lacuna è il frut- to del presupposto sbagliato dal quale è partito il legislatore, il quale non ha tenuto conto della possibilità che la confisca venga richiesta senza sollecitare prima il sequestro dei beni.
La prova che si tratta di una “svista” sta nel fatto che lo stesso legislatore sta rimediando con il disegno di legge che modifica il decreto legislativo in questione, approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2015 (e ora all’esame in Commissione al Senato). Nel Dl l’elenco dei provvedimenti impugnabili è, infatti, integrato con l’inserimento dei provvedimenti di applicazione o diniego del sequestro e appunto di «rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro». Per i giudici anche se il sopravvenuto intervento non ha una portata decisiva è comunque la dimostrazione di una volontà di rimediare ai ”vuoti” del testo vigente.