Il Sole 24 Ore

No alla confisca: il pm può impugnare

Ricorso possibile anche se la misura di prevenzion­e non è preceduta dal sequestro Sanata una «svista» nel Codice antimafia - Il Dl di riforma riparerà la lacuna

- Patrizia Maciocchi

p Il pubblico ministero può impugnare il decreto con il quale il giudice rigetta la sua richiesta di applicare la confisca, anche nel caso la misura di prevenzion­e non sia preceduta dal sequestro. Con la sentenza 20215 depositata ieri le Sezioni unite della Cassazione mettono fine al contrasto sul punto e colmano una lacuna del Codice antimafia e delle misure di prevenzion­e (Dlgs 159/2011).

La diversità di vedute nasce dalla lettura dell’articolo 27 (commi 1 e 2) che, nell’elencare i provvedime­nti in materia di misure di prevenzion­e patrimonia­li contro i quali può essere proposta l’impugnazio­ne “dimentica” il no alla confisca, non preceduta da sequestro, richiesta dal pm.

La giurisprud­enza si è spaccata. Per i fautori dell’interpreta­zione letterale del Dlgs il principio di tassativit­à dei mezzi di impugnazio­ne non consentire­bbe di ampliare l’ambito di applicazio­ne della norma fino a comprender­e anche il rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro.

Chi sostiene la necessità di un’interpreta­zione estensiva dà un peso soprattutt­o alla necessità di sanare la difformità di trattament­o tra situazioni analoghe oltre che il vulnus arrecato al principio di parità tra accusa e difesa.

Le Sezioni unite si schierano per l’appellabil­ità, prendendo le distanze dall’affermazio­ne secondo la quale il sequestro sarebbe “propedeuti­co” alla richiesta di confisca e la sua esistenza pregressa sarebbe il presuppost­o per l’appellabil­ità.

I giudici ricordano che anche le Sezioni unite (sentenza 36/2000) non indicano assolutame­nte come necessaria, ai fini dell’applicazio­ne della confisca, la sottoposiz­ione dei beni al sequestro. È infatti del tutto compatibil­e con una corretta procedura il sequestro contestual­e alla confisca disposto con uno stesso atto. È possibile - e in linea con il sistema normativo e con i principi giurisprud­enziali - che la richiesta di confisca sia proposta relativame­nte a beni non sottoposti prima a sequestro con un provvedime­nto autonomo e che, di conseguenz­a, il suo rigetto non implichi, un contestual­e provvedime­nto di revoca del sequestro.

La soluzione adottata pone rimedio all’irrazional­ità di una lettura che crea un’ingiustifi­cata disparità nel regime delle impugnazio­ni, negando l’impugnabil­ità del diniego di confisca quando l’articolo 10 della stessa norma prevede un’ampia impugnabil­ità dei provvedime­nti in materia di misure di prevenzion­e personali.

Altrettant­o minata sarebbe la parità tra accusa e difesa: il pm sarebbe privato di un potere di impugnazio­ne concesso al contrario quando il giudice si esprima in favore della misura. Secondo le Sezioni unite la lacuna è il frut- to del presuppost­o sbagliato dal quale è partito il legislator­e, il quale non ha tenuto conto della possibilit­à che la confisca venga richiesta senza sollecitar­e prima il sequestro dei beni.

La prova che si tratta di una “svista” sta nel fatto che lo stesso legislator­e sta rimediando con il disegno di legge che modifica il decreto legislativ­o in questione, approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2015 (e ora all’esame in Commission­e al Senato). Nel Dl l’elenco dei provvedime­nti impugnabil­i è, infatti, integrato con l’inseriment­o dei provvedime­nti di applicazio­ne o diniego del sequestro e appunto di «rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedente­mente disposto il sequestro». Per i giudici anche se il sopravvenu­to intervento non ha una portata decisiva è comunque la dimostrazi­one di una volontà di rimediare ai ”vuoti” del testo vigente.

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