RISPONDE POSTE ITALIANE
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i n materia di documentazione amministrativa, (il Dpr 445 del 28 dicembre 2000) definisce: documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare» (cfr. art. 1. comma 1, lett. c).
Come documento d’identità «la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare» (cfr. art.1, comma 1, lett. d).
Va peraltro evidenziato che, l’articolo 2, comma 1 dello stesso Dpr prevede che: «le norme del presente testo unico disciplina- no la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono».
Poste Italiane, quale soggetto privato nello svolgimento dei servizi finanziari, ha pertanto la facoltà, non l’obbligo di accettare, ai fini dell’identificazione della propria clientela, tutte le tipologie di documenti di riconoscimento così come definiti nel Dpr in parola e questo anche in ragione dell’obbligo di diligenza professionale richiesto nelle fasi di verifica dell’identità della clientela e prescritto dalla normativa specifica di settore a mitigazione dei rischi derivanti dai furti di identità.
A tale proposito Poste Italiane, nell’ambito della propria discrezionalità, ha stabilito che il permesso per frontalieri (G) non dovesse rientrare tra i documenti di riconoscimento accettati dalla società nello svolgimento dei servizi finanziari, sia nel caso di richiesta di apertura di un rapporto continuativo, sia nel caso di esecuzione di un’operazione occasionale o a valere su rapporto continuativo.