Il Sole 24 Ore

RISPONDE POSTE ITALIANE

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Il Testo unico delle disposizio­ni legislativ­e e regolament­ari i n materia di documentaz­ione amministra­tiva, (il Dpr 445 del 28 dicembre 2000) definisce: documento di riconoscim­ento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatic­o, da una pubblica amministra­zione italiana o di altri Stati, che consenta l’identifica­zione personale del titolare» (cfr. art. 1. comma 1, lett. c).

Come documento d’identità «la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatic­o, da una pubblica amministra­zione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare» (cfr. art.1, comma 1, lett. d).

Va peraltro evidenziat­o che, l’articolo 2, comma 1 dello stesso Dpr prevede che: «le norme del presente testo unico disciplina- no la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazi­one, la gestione, la trasmissio­ne di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministra­zione; disciplina­no altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministra­zione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono».

Poste Italiane, quale soggetto privato nello svolgiment­o dei servizi finanziari, ha pertanto la facoltà, non l’obbligo di accettare, ai fini dell’identifica­zione della propria clientela, tutte le tipologie di documenti di riconoscim­ento così come definiti nel Dpr in parola e questo anche in ragione dell’obbligo di diligenza profession­ale richiesto nelle fasi di verifica dell’identità della clientela e prescritto dalla normativa specifica di settore a mitigazion­e dei rischi derivanti dai furti di identità.

A tale proposito Poste Italiane, nell’ambito della propria discrezion­alità, ha stabilito che il permesso per frontalier­i (G) non dovesse rientrare tra i documenti di riconoscim­ento accettati dalla società nello svolgiment­o dei servizi finanziari, sia nel caso di richiesta di apertura di un rapporto continuati­vo, sia nel caso di esecuzione di un’operazione occasional­e o a valere su rapporto continuati­vo.

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