Scatta la corsa alle compensazioni
Solo l’invio telematico entro oggi del modello TR consente l’utilizzo integrale del credito trimestrale a partire dal 16 maggio Per chi trasmette entro il 2 maggio scatta il limite di 5mila euro - L’eccedenza dal 16 giugno
Scade il 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è giorno festivo) la domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2017. L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando il modello Iva TR. La richiesta può essere presentata dai contribuenti che hanno maturato nel primo trimestre 2017 un’eccedenza d’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso/compensazione dell’Iva.
L’utilizzo in compensazione
Preliminarmente va evidenziato che le novità introdotte dal Dl 50/2017, che prevedono la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap, non riguardano il modello TR nel caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, atteso che su tale istanza per la compensazione (a differenza del rimborso) non c’è obbligo di apposizione del visto .
Per compensare il credito Iva trimestrale, si devono, osservare le seguenti regole: 1 fino a 5.000 euro il credito può venire utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR; 1 oltre 5.000 euro il credito può venire impiegato in compensazione dal giorno 16 del mese suc- cessivo alla presentazione del modello Iva TR.Questo significa che, nell’ipotesi in cui l’istanza venga presentata l’ultimo giorno utile (il prossimo 2 maggio), l’utilizzo in compensazione, fino alla soglia di 5.000 euro, può avvenire già dal giorno successivo. Mentre, in caso di superamento del limite indicato, secondo il dettato letterale della norma, la presentazione del modello F24 contenente la compensazione potrà avvenire, invece, solo dal 16 giugno (16 del mese successivo alla presentazione, avvenuta il 2 maggio). Per chi invece entro oggi ha provveduto all’inoltro telematico del modello Iva TR, rimane ferma la possibilità di validamente procedere all’utilizzo in compensazione del credito già a partire dalla scadenza del 16 maggio 2017.
Il canale per l’F24
Le nuove regole introdotte dal Dl 50/2017, messe a punto dal governo per contrastare le indebite compensazioni tributarie, si applicano, invece, fin da subito con riferimento alle modalità di presentazione degli F24 che utilizzano in compensazione il credito scaturente dal modello Iva TR del primo trimestre 2017.
Pertanto, chi, entro soglia euro 5.000, fino all’entrata in vigore del Dl 50/2017 avrebbe potuto avvalersi anche di canali telematici diversi rispetto a quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora non può più farlo. Per i titolari di partita iva, infatti, tutte le compensazioni andranno ora gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Quando serve il «visto»
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 - in vigore dal 3 dicembre 2016 - ha elevato da 15.000 a 30.000 euro il limite al superamento del quale è richiesta la garanzia per il rimborso del credito Iva. La procedura è stata adeguata lo scorso 28 marzo 2017, con il provvedimento delle Entrate n. 59279, con il quale sono state apportate le necessarie modifiche alle istruzioni e alle specifiche tecniche per l’invio dell’istanza. Le novità, rispetto allo scorso anno, riguardano anche la possibilità di ottenere il rimborso Iva di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, dotando l’istanza del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In questo caso i limiti non sono stati modificati dal recente Dl 50/2017. L’obbligo di prestare la garanzia, per i rimborsi superiori a 30.000 euro resta, invece, solo nelle ipotesi di situazioni di rischio specificatamente individuate dalla norma.
L’AGGRAVIO Con la manovra correttiva l’utilizzo in F24 dei crediti può avvenire esclusivamente attraverso i software dell’agenzia delle Entrate