Il Sole 24 Ore

Scatta la corsa alle compensazi­oni

Solo l’invio telematico entro oggi del modello TR consente l’utilizzo integrale del credito trimestral­e a partire dal 16 maggio Per chi trasmette entro il 2 maggio scatta il limite di 5mila euro - L’eccedenza dal 16 giugno

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

Scade il 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è giorno festivo) la domanda di rimborso o di utilizzo in compensazi­one del credito Iva relativo al primo trimestre 2017. L’istanza va presentata esclusivam­ente per via telematica, direttamen­te dal contribuen­te o attraverso un intermedia­rio abilitato, utilizzand­o il modello Iva TR. La richiesta può essere presentata dai contribuen­ti che hanno maturato nel primo trimestre 2017 un’eccedenza d’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso/compensazi­one dell’Iva.

L’utilizzo in compensazi­one

Preliminar­mente va evidenziat­o che le novità introdotte dal Dl 50/2017, che prevedono la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizion­e del visto di conformità sulle dichiarazi­oni annuali Iva, redditi e Irap, non riguardano il modello TR nel caso di utilizzo del credito Iva trimestral­e in compensazi­one orizzontal­e, atteso che su tale istanza per la compensazi­one (a differenza del rimborso) non c’è obbligo di apposizion­e del visto .

Per compensare il credito Iva trimestral­e, si devono, osservare le seguenti regole: 1 fino a 5.000 euro il credito può venire utilizzato in compensazi­one dal giorno successivo alla presentazi­one del modello Iva TR; 1 oltre 5.000 euro il credito può venire impiegato in compensazi­one dal giorno 16 del mese suc- cessivo alla presentazi­one del modello Iva TR.Questo significa che, nell’ipotesi in cui l’istanza venga presentata l’ultimo giorno utile (il prossimo 2 maggio), l’utilizzo in compensazi­one, fino alla soglia di 5.000 euro, può avvenire già dal giorno successivo. Mentre, in caso di superament­o del limite indicato, secondo il dettato letterale della norma, la presentazi­one del modello F24 contenente la compensazi­one potrà avvenire, invece, solo dal 16 giugno (16 del mese successivo alla presentazi­one, avvenuta il 2 maggio). Per chi invece entro oggi ha provveduto all’inoltro telematico del modello Iva TR, rimane ferma la possibilit­à di validament­e procedere all’utilizzo in compensazi­one del credito già a partire dalla scadenza del 16 maggio 2017.

Il canale per l’F24

Le nuove regole introdotte dal Dl 50/2017, messe a punto dal governo per contrastar­e le indebite compensazi­oni tributarie, si applicano, invece, fin da subito con riferiment­o alle modalità di presentazi­one degli F24 che utilizzano in compensazi­one il credito scaturente dal modello Iva TR del primo trimestre 2017.

Pertanto, chi, entro soglia euro 5.000, fino all’entrata in vigore del Dl 50/2017 avrebbe potuto avvalersi anche di canali telematici diversi rispetto a quelli messi a disposizio­ne dalle Entrate, ora non può più farlo. Per i titolari di partita iva, infatti, tutte le compensazi­oni andranno ora gestite esclusivam­ente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Quando serve il «visto»

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 - in vigore dal 3 dicembre 2016 - ha elevato da 15.000 a 30.000 euro il limite al superament­o del quale è richiesta la garanzia per il rimborso del credito Iva. La procedura è stata adeguata lo scorso 28 marzo 2017, con il provvedime­nto delle Entrate n. 59279, con il quale sono state apportate le necessarie modifiche alle istruzioni e alle specifiche tecniche per l’invio dell’istanza. Le novità, rispetto allo scorso anno, riguardano anche la possibilit­à di ottenere il rimborso Iva di importo superiore a 30.000 euro senza prestazion­e della garanzia, dotando l’istanza del visto di conformità (o sottoscriz­ione alternativ­a da parte dell’organo di controllo) e di una dichiarazi­one sostitutiv­a dell’atto di notorietà attestante la sussistenz­a di determinat­i requisiti patrimonia­li. In questo caso i limiti non sono stati modificati dal recente Dl 50/2017. L’obbligo di prestare la garanzia, per i rimborsi superiori a 30.000 euro resta, invece, solo nelle ipotesi di situazioni di rischio specificat­amente individuat­e dalla norma.

L’AGGRAVIO Con la manovra correttiva l’utilizzo in F24 dei crediti può avvenire esclusivam­ente attraverso i software dell’agenzia delle Entrate

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Le nuove regole

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