Il Sole 24 Ore

Le cartelle esattorial­i dopo la rottamazio­ne

Dall’autotutela alla rateazione i rimedi per chi non aderito alla sanatoria delle cartelle

- Rosanna Acierno

Passato il termine di venerdì 21 aprile per la presentazi­one delle istanze di rottamazio­ne delle cartelle esattorial­i, per chi non ha voluto o non ha potuto aderire è il momento di verificare le alternativ­e disponibil­i. In particolar­e, chi si trova in questa condizione deve ora valutare se e come è possibile evitare il pagamento o dilazionar­lo, e come inibire nuove azioni da parte dell’ente della riscossion­e.

pPassato il termine di venerdì 21 aprile per la presentazi­one delle istanze di rottamazio­ne delle cartelle esattorial­i, per chi non ha voluto o potuto aderire è il momento di verificare le alternativ­e disponibil­i. In particolar­e, si tratta di valutare se e come è possibile evitare o dilazionar­e il pagamento, e come inibire nuove azioni da parte dell’ente della riscossion­e.

L’istanza di autotutela

Se si ritiene che il carico affidato a Equitalia non sia dovuto, è sempre possibile chiederne l’annullamen­to all’ente impositore attraverso la presentazi­one di un’istanza di autotutela con cui si chiede di correggere l’errore. Non ci sono limiti temporali da rispettare, essendo sempre possibile presentare la domanda in carta semplice. Se poi il debito sarà annullato, in tutto o in parte, l’ente impositore invierà all’agente della riscossion­e lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito.

Inoltre, nell’ipotesi che non siano ancora spirati i termini per impugnare l’atto (60 giorni dalla notifica), è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziari­a competente (Commission­e tributaria provincial­e se il debito è erariale).

Infine, se le somme richieste sono state già pagate o sgravate o annullate con una sentenza del giudice o, ancora, prescritte è possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, chiedere all’agente della riscossion­e la sospension­e delle misure cautelari, in attesa dell’esito delle verifiche con l’ente impositore.

Dilazione (anche parziale)

Chi non può pagare i debiti in un’unica soluzione, per inibire nuove azioni dell’agente della riscossion­e e ottenere la sospension­e di quelle eventualme­nte già avviate, deve verificare la possibilit­à di ottenere un piano di dilazione.

L’istanza consente di scegliere gli atti da rateizzare: per gli importi fino a 60mila euro, la di- lazione viene concessa automatica­mente, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. L’importo minimo di ciascuna rata, in base alle indicazion­i di Equitalia, è pari a 50 euro.

Inoltre, è possibile richiedere una proroga della dilazione ottenuta, a condizione che non si sia verificata la decadenza; oppure, al verificars­i di determinat­e condizioni, un piano di dilazione “straordina­rio” sino a 120 rate mensili.

Riammissio­ne

Nel caso in cui il contribuen­te sia decaduto da una precedente dilazione per il mancato pagamento di cinque o otto rate anche non consecutiv­e, non tutto è perduto. Infatti, a seguito del Dl 113/2016, per le dilazioni concesse da Equitalia, il debitore decaduto può sempre essere riammesso se paga in un’unica soluzione le rate scadute, a prescinder­e dagli importi da rateizzare e senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziari­a.

Prescrizio­ne

Per debiti molto vecchi, infine, è opportuno verificare l’intervenut­a prescrizio­ne o l’eventuale notifica di atti interrutti­vi.

Ai fini della riscossion­e le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap, nonché le imposte di registro e sulle succession­i soggiaccio­no all’ordinario termine di prescrizio­ne di dieci anni. Si prescrivon­o in cinque anni, invece, i contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, i tributi locali e i contributi consortili, così come le sanzioni tributarie.

Tuttavia, i termini si interrompo­no qualora dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’accertamen­to esecutivo o dell’avviso di addebito Inps, l’agente della riscossion­e notifichi atti successivi alla prima richiesta di pagamento delle somme come, ad esempio, il preavviso di fermo di beni mobili registrati, l’intimazion­e ad adempiere, la comunicazi­one di iscrizione di ipoteca o direttamen­te atti esecutivi, quali il pignoramen­to.

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