Il Sole 24 Ore

Iter paesaggist­ico slegato dai permessi

Diverse sia la classifica­zione che la definizion­e degli interventi

- Raffaele Lungarella

Il nuovo regolament­o sulle autorizzaz­ioni paesaggist­iche per gli interventi di lieve entità ha individuat­o opere che non necessitan­o del nulla osta e ampliato l’elenco di quelle per le quali è prevista una procedura semplifica­ta. Tuttavia, non è per nulla scontato che un intervento che non richiede più il nulla osta paesaggist­ico rientri a questo punto anche fra le opere in edilizia libera.

pIl nuovo regolament­o sulle autorizzaz­ioni paesaggist­iche (Dpr del 13 febbraio 2017, n.31) per gli interventi di lieve entità ha individuat­o le opere che non necessitan­o del nulla osta e ampliato l’elenco di quelle per quali è prevista una procedura semplifica­ta, con l’obiettivo di ridurre gli adempiment­i e semplifica­re i procedimen­ti autorizzat­ivi.

Chi intende eseguire dei lavori deve però prestare attenzione al fatto che fra autorizzaz­ione paesaggist­ica e titolo abilitativ­o edilizio non c’è una corrispond­enza assoluta: non è cioè per nulla scontato che un intervento che non richiede più il nulla osta paesaggist­ico rientri anche fra le opere in edilizia libera.

IL Dpr 31/2017

Sono 31 i gruppi di interventi edilizi, di arredo urbano, di manutenzio­ne di alvei e impianti vari, localizzat­i nelle aree vincolate di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che possono essere realizzati senza l’autorizzaz­ione paesaggist­ica. Il loro elenco è riportato in uno dei due allegati al Dpr 31/ 2017, che contiene il regolament­o con il quale sono stati individuat­i sia gli interventi esclusi dall’autorizzaz­ione (allegato A), che quelli la cui realizzazi­one è sottoposta all’autorizzaz­ione paesaggist­ica semplifica­ta (allegato B).

Con l’entrata in vigore, lo scorso 6 aprile, di questo nuovo regolament­o, va in pensione il Dpr 139/2010, che ha regolato, fino a quella data, il procedimen­to semplifica­to di autorizzaz­ione paesaggist­ica per gli interventi di lie- ve entità. L’emanazione di un regolament­o per l’individuaz­ione degli interventi per i quali non è necessaria l’autorizzaz­ione ordinaria e per lo snelliment­o e la semplifica­zione dei procedimen­ti, è prevista dal Codice dei beni culturali (il Dlgs 42/2004).

Considerat­i anche i 42 raggruppam­enti per i quali è sufficient­e l’autorizzaz­ione semplifica­ta diventano 73 i “gruppi di opere” realizzabi­li nelle aree di tutela senza l’autorizzaz­ione paesaggist­ica ordinaria.

Il numero degli interventi puntuali che può essere classifica­to di lieve entità è, però, molto più ampio. Per esempio, tra gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici, esclusi dall’autorizzaz­ione paesaggist­ica, sono compresi la coibentazi­one degli edifici per migliorare la loro efficienza energetica, la manutenzio­ne di balconi, terrazze o scale esterne, la sostituzio­ne di lucernai, comignoli, parapetti; gli interventi di sistemazio­ne delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per i quali occorre l’autorizzaz­ione semplifica­ta, comprendon­o le nuove pavimentaz­ioni, gli accessi pedonali e carrabili, la realizzazi­one di rampe e di opere fisse di arredo.

I titoli abilitativ­i

Questa pluralità di lavori puntuali, che si riscontra in varie descrizion­i degli interventi riportati negli elenchi dei due allegati del Dpr 31/2017, rende difficile stabilire una corrispond­enza stretta e univoca tra il regime di autorizzaz­ione paesaggist­ica, esclusione o semplifica­zione, e il tipo di titolo abilitativ­o richiesto per la realizzazi­one dell’intervento edilizio, e, cioè, se l’in- tervento può essere realizzato in edilizia libera oppure se serve la comunicazi­one di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (Scia) o il permesso di costruzion­e. Vi sono interventi che possono essere realizzati con lo stesso titolo abilitativ­o, per non essendo esclusi dall’autorizzaz­ione paesaggist­ica in determinat­i contesti, e avendo bisogno di quella semplifica­ta in altre condizioni. Potrebbe essere questo il caso, per esempio, di alcune opere relative all’installazi­one di pannelli solari, oppure quello della realizzazi­one di alcuni interventi per il superament­o delle barriere architetto­niche.

Per abbinare autorizzaz­ione paesaggist­ica e titolo edilizio occorre soffermars­i sulle caratteris­tiche dello specifico intervento.

Le opere escluse

Sugli aspetti tecnici di realizzazi­one degli interventi, l’articolo 4 del nuovo regolament­o, prevede, limitatame­nte agli interventi e alle opere escluse dall’autorizzaz­ione paesaggist­ica (quelli riportati nell’allegato A), che i piani paesaggist­ici possano dettare disposizio­ni e direttive per specificar­e, negli strumenti della pianificaz­ione urbanistic­a comunale, le metodologi­e che devono essere applicate. Naturalmen­te, in attesa di indicazion­i, da subito si applicano tutte le disposizio­ni del Dpr 31/2017.

Il rinnovo

Il procedimen­to di autorizzaz­ione semplifica­to (previsto per gli interventi dell’allegato B) si applica pure alle richieste di rinnovo dell’autorizzaz­ione paesaggist­ica, anche ordinaria rilasciata ai sensi dell’articolo 146 del Dlgs 42/2004. Devono però ricorrere diverse condizioni. La richiesta deve riguardare un’autorizzaz­ione scaduta da non più di un anno e l’intervento almeno in parte non deve essere ancora realizzato; inoltre, il progetto per il quale si chiede il rinnovo deve essere conforme a quello originaria­mente autorizzat­o e alle altre eventuali prescrizio­ni.

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