Il Sole 24 Ore

Attenzione alle carte da conservare

- Dario Aquaro

Tra la ricezione e l’invio ci sono di mezzo le verifiche. Dopo aver visionato la precompila­ta, e prima di procedere a ri-trasmetter­la all’agenzia delle Entrate, i contribuen­ti sono chiamati a confrontar­e (carte alla mano) i bonus fiscali “caricati” in dichiarazi­one con quelli realmente spettanti.

Il raffronto – dal quale potrebbe ad esempio emergere l’assenza dei dati relativi agli interessi passivi sui mutui, o la presenza di spese mediche di cui non si ha “memoria” (si vedano le schede in alto) – è necessario sia che si scelga la strada del fai-da-te, sia che ci si rivolga al Caf o al commercial­ista. Tenendo presente che ogni beneficio fiscale esige i propri giustifica­tivi: dunque non solo le certificaz­ioni uniche 2017, ma tutte le fatture, le ricevute e le quietanze di pagamento di oneri e spese deducibili, o che consentono una detrazione d’imposta; e tutti i documenti che certifican­o il diritto ad accedere alle agevolazio­ni stesse (come il contratto di acquisto dell’abitazione principale, o quello del mutuo).

A partire dalla dichiarazi­one dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016), la relativa documentaz­ione dev’essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730: termine entro cui l’Agenzia è autorizzat­a a richiederl­a in sede di controllo. La scadenza è stata così modificata dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 130132), prolungand­ola di un anno.

Per i dati inseriti nel 730/2017, il termine di conservazi­one è dunque fissato al 31 dicembre 2022. Anche se, per gli interventi di ristruttur­azione e di riqualific­azione energetica e per l’acquisto di mobili ed elettrodom­estici, in virtù del recupero decennale del bonus sarebbe meglio serbare i documenti fino al 31 dicembre 2032.

Se il contribuen­te non è in gra- do di comprovare un onere riportato nel 730, gli uffici possono iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute o liquidare un minor rimborso, applicando le sanzioni. Chi si affida a un Caf o a un commercial­ista dovrà perciò consegnarg­li tutti i giustifica­tivi – anche in fotocopia o formato digitale (.pdf o .jpeg) – dato che l’eventuale controllo formale da parte del fisco sarà svolto nei confronti dell’intermedia­rio che appone il visto di conformità. Chi invece decide di trasmetter­e in autonomia la precompila­ta, tramite Fisconline, sarà soggetto alle verifiche in prima persona: motivo per cui resta comunque consigliab­ile l’archiviazi­one informatic­a, per prevenire il possibile smarriment­o o deterioram­ento dei documenti (si pensi a uno scontrino che nel tempo sbiadisce).

La regola prevede tuttavia che, se il contribuen­te accetta la precompila­ta così com’è, senza correggerl­a o integrarla, viene escluso dal controllo formale del fisco. Cosa significa? Prendiamo il caso delle spese sanitarie. Se nel riepilogo in dichiarazi­one sono stati precompila­ti alcuni acquisti di medicinali per i quali il contribuen­te non ritrova lo scontrino, e il 730 viene accettato senza modifiche, i relativi benefici fiscali possono essere tranquilla­mente fruiti. Se, al contrario, si rende necessario integrare il 730 (anche in altri campi), il “buco” nella documentaz­ione impone di scorporare e non detrarre tali spese mediche.

In ogni caso, l’eventuale esclusione dai controlli formali vale solo per gli oneri precompila­ti e forniti all’Agenzia da soggetti terzi. Tradotto: se il 730 non contiene un reddito, perché il sostituto d’imposta ha “dimenticat­o” di comunicarl­o, occorre per forza integrarlo; altrimenti potrebbe scattare il controllo per dichiarazi­one infedele.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy