DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO
Righi E41-E53
I BONIFICI NEL «PROSPETTO»
I pagamenti eseguiti dal contribuente nel 2016 con un bonifico parlante che riporta la causale per il recupero edilizio sono sempre indicati nel Foglio informativo con la dicitura «Risulta un bonifico L449». I pagamenti sono divisi per singolo bonifico, anche quando il destinatario è lo stesso. Spetta ai singoli contribuenti valutare se le spese sono effettivamente detraibili e inserirle in dichiarazione.
LE SPESE SENZA BONIFICO
Alcuni pagamenti che non possono essere eseguiti con bonifico parlante, come gli oneri di urbanizzazione, non appaiono nel Foglio informativo. Queste spese, se sostenute nel 2016, possono essere aggiunte direttamente dal contribuente alla precompilata.
I LAVORI IN CONDOMINIO
Da quest’anno nella precompilata ci sono anche le spese detraibili per lavori su parti comuni condominiali. Sono state comunicate dagli amministratori e appaiono nel Foglio informativo sotto la voce «Oneri da ripartire in più anni», contraddistinte dal codice fiscale del condominio. In alcuni casi, l’importo è già inserito nella dichiarazione; in altri (a quanto pare la maggioranza) è confinato al Foglio informativo. Nel caso di dati mancanti anche nel Foglio informativo, la spesa potrà essere portata in detrazione sulla base della certificazione rilasciata dall’amministratore.
CONVIVENTI E MOROSI
Il Foglio informativo ricorda che gli oneri comunicati dagli amministratori condominiali sono detraibili se pagati «prima della presentazione della dichiarazione dei redditi»: quindi i morosi hanno tempo di mettersi in regola.
LE SPESE ANTE-2016
Le detrazioni sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 2015 e già indicate in dichiarazione vengono “copiate” dai 730 e dai modelli Unico degli anni scorsi. È bene controllare, ma sul punto non si segnalano errori.