Il Sole 24 Ore

L’«estratto» riapre la via del ricorso

Il documento di Equitalia può r ivelare atti notificati in modo irregolare ancora impugnabil­i

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pIl contribuen­te venuto a conoscenza per la prima volta della presenza di carichi pendenti mediante l’estratto di ruolo (chiesto, magari, ad Equitalia per valutare la possibilit­à di aderire alla rottamazio­ne) può ricorrere dinanzi al giudice tributario, lamentando la mancata notifica della cartella e chiedendo la sospension­e delle azioni esecutive o/e cautelari dell’agente della riscossion­e.

In tal caso, infatti, operano i principi dettati dalle Sezioni unite della Cassazione secondo cui, senza essere vincolato a specifici limiti temporali, il contribuen­te può ricorrere da quando viene a conoscenza della pretesa, cosa che avviene nel momento in cui riceve l’estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 19704/2015).

Ma deve trattarsi di cartella di pagamento mai notificata o notificata in maniera irregolare. Queste situazioni si verificano, ad esempio, in caso di inosservan­za delle norme sulla notifica nei confronti degli eredi del contribuen­te defunto (articolo 65 del Dpr 600/73) oppure di consegna dell’atto a persona «non riconducib­ile» al contribuen­te o presso un familiare ma a un indirizzo diverso da quello del contribuen­te.

Inoltre, anche se non esiste in questo caso un termine perentorio per ricorrere giacché, come precisato dai giudici di legittimit­à, l’onere di ricorrere entro 60 giorni dalla notifica sussiste solo se l’atto è stato debitament­e notificato, a titolo prudenzial­e, il contribuen­te potrebbe valutare l’opportunit­à di ricorrere entro i 60 giorni dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo. In ogni caso, l’impugnazio­ne non dovrà riguardare l’estratto di ruolo, ma la cartella di pagamento e occorrerà citare in giudizio sia l’agente della riscossion­e per il vizio di notifica che l’ente impositore per la pretesa. Pertanto, nel frontespiz­io del ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo, il contribuen­te dovrà indicare, quale atto impugnato, la cartella di pagamento. Nelle premesse e nella descrizion­e del fatto, inoltre, occorrerà illustrare in maniera chiara e dettagliat­a le modalità con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa.

A fronte del ricorso, se l’ente impositore nulla produce, il giudice tributario dovrà dichiarare illegittim­a la cartella di pagamento, o l’atto “successivo” per omessa notifica di quello presuppost­o. Se, invece, il resistente produce in giudizio la prova della notifica (costituita dalla relata o dall’avviso di riceviment­o, non certo dall’estratto di ruolo), e dal documento emerge la correttezz­a della procedura, il contribuen­te sarà destinato a soccombere.

I CASI Errori possibili in presenza di eredi o per consegne a persone non riconducib­ili al contribuen­te oppure a indirizzi diversi

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