L’«estratto» riapre la via del ricorso
Il documento di Equitalia può r ivelare atti notificati in modo irregolare ancora impugnabili
pIl contribuente venuto a conoscenza per la prima volta della presenza di carichi pendenti mediante l’estratto di ruolo (chiesto, magari, ad Equitalia per valutare la possibilità di aderire alla rottamazione) può ricorrere dinanzi al giudice tributario, lamentando la mancata notifica della cartella e chiedendo la sospensione delle azioni esecutive o/e cautelari dell’agente della riscossione.
In tal caso, infatti, operano i principi dettati dalle Sezioni unite della Cassazione secondo cui, senza essere vincolato a specifici limiti temporali, il contribuente può ricorrere da quando viene a conoscenza della pretesa, cosa che avviene nel momento in cui riceve l’estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 19704/2015).
Ma deve trattarsi di cartella di pagamento mai notificata o notificata in maniera irregolare. Queste situazioni si verificano, ad esempio, in caso di inosservanza delle norme sulla notifica nei confronti degli eredi del contribuente defunto (articolo 65 del Dpr 600/73) oppure di consegna dell’atto a persona «non riconducibile» al contribuente o presso un familiare ma a un indirizzo diverso da quello del contribuente.
Inoltre, anche se non esiste in questo caso un termine perentorio per ricorrere giacché, come precisato dai giudici di legittimità, l’onere di ricorrere entro 60 giorni dalla notifica sussiste solo se l’atto è stato debitamente notificato, a titolo prudenziale, il contribuente potrebbe valutare l’opportunità di ricorrere entro i 60 giorni dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo. In ogni caso, l’impugnazione non dovrà riguardare l’estratto di ruolo, ma la cartella di pagamento e occorrerà citare in giudizio sia l’agente della riscossione per il vizio di notifica che l’ente impositore per la pretesa. Pertanto, nel frontespizio del ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo, il contribuente dovrà indicare, quale atto impugnato, la cartella di pagamento. Nelle premesse e nella descrizione del fatto, inoltre, occorrerà illustrare in maniera chiara e dettagliata le modalità con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa.
A fronte del ricorso, se l’ente impositore nulla produce, il giudice tributario dovrà dichiarare illegittima la cartella di pagamento, o l’atto “successivo” per omessa notifica di quello presupposto. Se, invece, il resistente produce in giudizio la prova della notifica (costituita dalla relata o dall’avviso di ricevimento, non certo dall’estratto di ruolo), e dal documento emerge la correttezza della procedura, il contribuente sarà destinato a soccombere.
I CASI Errori possibili in presenza di eredi o per consegne a persone non riconducibili al contribuente oppure a indirizzi diversi