Il Sole 24 Ore

Imposte in chiaro nei bilanci 2016

Come gestire l’eliminazio­ne della parte straordina­r ia e la suddivisio­ne delle voci dedicate nel conto economico La ripartizio­ne evidenzia il tax rate dell’esercizio separando i prelievi non di competenza

- Giampaolo Giuliani Franco Roscini Vitali

pLe imposte dirette e indirette trovano diversa e separata collocazio­ne nello schema di conto economico e, dopo l’eliminazio­ne della parte straordina­ria intervenut­a con il decreto legislativ­o 139/15, le imposte relative a esercizi precedenti confluisco­no nelle voci riservate alle imposte dell’esercizio.

L’articolo 2425 del Codice civile, che detta il contenuto dello schema di conto economico, contiene la voce 20 titolata «Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate», nella quale confluisco­no anche le imposte relative a esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori, costituiti da interessi e sanzioni.Questo chiariment­o sulla contabiliz­zazione delle imposte «non di competenza dell’esercizio» è contenuto nei principi contabili Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, e Oic 25 relativo alle imposte sul reddito. I due documenti precisano che, con l’eliminazio­ne della sezione straordina­ria del conto economico, la voce 20 è suddivisa in quattro sottovoci (si veda la scheda). Questa suddivisio­ne consente al lettore del bilancio di determinar­e correttame­nte il tax rate dell’impresa, costituito generalmen­te da imposte correnti, differite e anticipate, che sono le imposte di competenza dell’esercizio, escludendo così quelle non di competenza, ovvero relative a esercizi precedenti.

Invece, le imposte indirette (ad esempio imposte di registro, ipotecarie e catastali, concession­i governativ­e, bollo, pubblicità e tributi locali) si iscrivono nella voce B.14 «Oneri diversi di gestione» che, dai bilanci 2016, accoglie anche quelle relative a esercizi precedenti, sanzioni e interessi compre- si. Nella voce A.5, relativa agli altri ricavi, confluisco­no le eccedenze se l’ammontare accantonat­o o pagato risulta superiore rispetto all’ammontare dovuto.

L’imposta sul valore aggiunto

L’Oic 12 prevede l’iscrizione dell’Iva indetraibi­le nella voce B.14 quando non costituisc­e costo accessorio di acquisto di beni o servizi. Inoltre, il principio contabile precisa che, in generale, il trattament­o contabile dell’Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce. I principi contabili - è opportuno ricordarlo - sono principi generali e non casistici. Pertanto non affrontano le diverse situazioni “fiscali” che si possono presentare e che devono essere risolte applicando i principi generali.

Per esempio, in presenza di pro-rata che consente di detrarre l’imposta sul valore aggiunto in minima parte, potrebbe essere opportuno considerar­e l’Iva relativa all’acquisto di immobilizz­azioni quale accessorio del costo: ovviamente, l’eventuale capitalizz­azione in aumento del costo deve consentire il recupero dello stesso in base al “valore d’uso” dell’immobilizz­azione.

La rettifica della detrazione

I principi contabili, a maggior ragione, non si occupano delle successive vicende “fiscali” dell’imposta sul valore aggiunto a seguito della rettifica della detrazione operata ai sensi dell’articolo 19bis 2) della legge Iva. L’Organismo italiano di contabilit­à ha però trattato il problema dell’Iva indetraibi­le nella Guida Operativa 3, relativa agli aspetti applicativ­i dei principi Ias/Ifrs.

Questo documento rammenta che, quando le operazioni (cessioni e/o prestazion­i) diventano esenti, l’Iva relativa all’acquisto delle immobilizz­azioni non è più detraibile, in tutto o in parte e, pertanto, costituisc­e un costo. Questo costo può essere “di esercizio”, perché imputato integralme­nte nel conto economico, oppure “ammortizza­bile”, in quanto capitalizz­ato rifluisce poi nel conto economico per quote di ammortamen­to: il problema della capitalizz­azione dell’Iva indetraibi­le riguarda le immobilizz­azioni in generale e, in modo particolar­e, gli immobili.

Il principio contabile internazio­nale Ias 16 precisa che il costo delle immobilizz­azioni include «eventuali dazi all’importazio­ne e tasse di acquisto non recuperabi­li»: ovviamente, l’impresa deve sempre dimostrare che il valore d’iscrizione delle immobilizz­azioni non è superiore al “valore d’uso” delle stesse. 7 Il tax rate esprime in percentual­e la pressione fiscale sull’utile di impresa. La percentual­e è di solito il risultato della somma algebrica delle diverse tassazioni, deduzioni e detrazioni. Per le società di capitali il tax rate esprime il prelievo complessiv­o sugli utili e include le diverse voci che riducono il risultato netto dopo le imposte (Ires, Irap e crediti d’imposta). Il valore, pertanto, può dipendere da diversi fattori connessi anche alla tipologia d’impresa e dal settore.

Stime e impairment

Lo Ias 8, poi, si occupa anche del cambiament­o delle stime contabili, dove potrebbero rientrare le ipotesi in cui, in esercizi successivi a quello dell’iscrizione in bilancio delle immobilizz­azioni, va effettuata la rettifica, totale o parziale, dell’Iva detratta in precedenza (si veda l’altro articolo): questo può accadere per il particolar­e meccanismo del tributo (articolo 19-bis 2, legge Iva).

In tali casi può essere necessario rettificar­e il valore di iscrizione delle immobilizz­azioni, con imputazion­e alle stesse della parte di Iva divenuta indetraibi­le ma in precedenza detratta. Pertanto, in caso di successiva rettifica dell’Iva già detratta, il comportame­nto contabile riferito alla valutazion­e al costo e le relative maggiori imposte vanno a incremento del costo con contropart­ita la passività tributaria.

Il documento precisa che quanto illustrato è valido con riferiment­o alla valutazion­e al costo, tenendo conto, ovviamente, del rispetto del “valore d’uso” e pertanto, se necessario, dell’eventuale impairment test: per quanto riguarda la valutazion­e al fair value, prevista dallo Ias 16, la situazione è più complessa e la soluzione potrebbe essere diversa.

Le indicazion­i della Guida Operativa Oic possono essere utili anche per imprese che redigono il bilancio in base alle disposizio­ni del Codice civile e dei principi contabili nazionali con riferiment­o, in particolar­e, ai principi Oic 9 (svalutazio­ni), Oic 16 (immobilizz­azioni) e Oic 29 (cambiament­i di stime): il redattore del bilancio individuer­à il comportame­nto più corretto che, per le imprese destinatar­ie del principio di derivazion­e rafforzata, sarà valido anche fiscalment­e.

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