Il Sole 24 Ore

Beni ammortizza­bili sotto la «vigilanza» della disciplina Iva

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pNella disciplina Iva, il peso dell’imposta sul valore aggiunto assolto per l’acquisto di beni strumental­i può variare significat­ivamente nel corso del cosiddetto periodo di vigilanza fiscale e di cui si deve tenere conto nel predisporr­e il bilancio. A partire dal 1° gennaio 1998, infatti, l’articolo 19 bis 2, comma 2 del Dpr 633/72 prevede che tutti i beni ammortizza­bili possono essere oggetto di rettifica nei quattro anni successivi all’acquisizio­ne. Per gli immobili il periodo di vigilanza fiscale è di nove anni dalla data di acquisto o di ultimazion­e. In pratica, se negli anni successivi all’acquisto i beni ammortizza­bili sono impiegati per realizzare operazioni attive che determinan­o un diverso regime di detraibili­tà, l’operatore economico deve operare una rettifica in aumento o in diminuzion­e di un quinto (di un decimo se si tratta di immobili) dell’Iva precedente­mente detratta.

Si ipotizzi ad esempio l’acquisto di un computer che inizialmen­te si prevedeva di utilizzare solo per realizzare operazioni imponibili e dal terzo anno è invece impiegato per realizzare solo operazioni esenti. Si ipotizzi inoltre che l’Iva detratta sia pari a 500 euro. In questo caso, nella dichiarazi­one annuale Iva relativa al terzo anno si devono versare 100 euro (vale a dire un quinto di 500 euro). La stessa operazione va effettuata nella dichiarazi­one annuale Iva del quarto e del quinto anno, sempreché il computer continui a essere impiegato per operazioni esenti.

In alternativ­a a questo regime di indetraibi­lità, i beni ammortizza­bili possono essere assoggetta­ti, sempre in base all’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72, al «prorata temporis». Si tratta di una variazione della percentual­e del pro-rata di detrazione: se lo scarto tra la percentual­e relativa all’anno di acquisto e quello di uno degli anni di vigilanza fiscale è superiore a 10 punti percentual­i durante il periodo di vigilanza fiscale, l’operatore deve operare una rettifica in aumento o in diminuzion­e (art. 19 bis 2, c. 4).

Si ricorda che devono applicare il pro-rata di detraibili­tà, una percentual­e ottenuta dal rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti, tutti gli operatori economici quando esercitano contempora­neamente attività imponibili e attività esenti. Ad esempio, se un bene strumental­e nell’anno di acquisto è stato assoggetta­to a un pro-rata di detraibili­tà pari al 50% e questo in un anno successivo, purché rientrante nel periodo di vigilanza fiscale, è pari a 70%, in dichiarazi­one annuale Iva relativa all’anno d’imposta in cui si verifica la variazione si deve: 1 calcolare lo scarto tra i due pro-rata; 1 applicare tale percentual­e all’Iva relativa al bene strumental­e, 1 dividere l’importo così ottenuto per il numero di anni di vigilanza fiscale.

Riprendend­o l’esempio del computer, supponendo che l’imposta assolta per l’acquisto sia sempre pari a 500 euro, l’operatore deve applicare a questa somma la percentual­e del 20% (70%-50%). Il valore così ottenuto pari a 100 euro deve essere diviso per 5 (anni di vigilanza fiscale). La somma di 20 euro costituisc­e un maggiore credito che l’operatore economico deve imputare nella dichiarazi­one annuale relativa all’anno in cui il pro-rata è pari al 70 per cento.

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