Il Sole 24 Ore

Nuovo Ace rompicapo per i soggetti Irpef

L’effetto della legge di Bilancio 2017 per ditte e società di persone

- Giorgio Gavelli

pSebbene i modelli dichiarati­vi siano ormai definitivi, resta più di un dubbio sull’applicazio­ne dell’Ace per le imprese non soggette a Ires, con il rischio di un possibile ravvedimen­to operoso a carico degli acconti 2016. Inoltre, una stretta ulteriore, a partire dall’anno in corso, arriva dalla manovrina (Dl 50/2017), anche se, per questi soggetti, non ci sono effetti sugli acconti da versare tra giugno e luglio di quest’anno.

Le istruzioni alla dichiarazi­one dei redditi 2017 segnalano le modifiche introdotte alla disciplina Ace dall’articolo 1, commi da 550 a 553, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), ma non aiutano a fugare i dubbi applicativ­i. In alcuni casi è possibile ipotizzare una soluzione, in altri servirà un intervento interpreta­tivo delle Entrate (si veda il grafico in pagina).

Che cosa cambia

Con effetto dal periodo d’imposta 2016, il legislator­e ha rivoluzion­ato il calcolo dell’Ace per le imprese individual­i e le società di persone in contabilit­à ordinaria, passando da un metodo semplifica­to a un sistema di determinaz­ione analogo a quello delle società di capitali. Tuttavia, l’assimilazi­one (in quanto compatibil­e) funziona solo per i periodi dal 2016 in poi, perché per il passato – ricordando che l’Ace si “cumula” anno dopo anno – è stata introdotta una norma transitori­a di difficile lettura e applicazio­ne.

Se, fino al 2015, la base Ace veniva calcolata da questi soggetti facendo sempliceme­nte riferiment­o al patrimonio netto presente a fine anno, comunque e in qualunque tempo formatosi (al netto dei prelievi di soci e imprendito­ri), dal 2016 le regole di calcolo di incrementi e decrementi sono le stesse dei soggetti Ires, compresa la nuova ipotesi di “sterilizza­zione” prevista dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011, inserita – con effetto retroattiv­o al 2016 - dal comma 550 della legge di Bilancio 2017.

Per effetto di questa disposizio­ne, i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazi­one devono “nettare” la base Ace di un importo pari all’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipaz­ioni rispetto a quelli indicati nel bilancio 2010.

Le difficoltà operative

L’assimilazi­one alle regole dettate per le società di capitali non pare molto compatibil­e con le modalità di determinaz­ione e utilizzo del patrimonio netto delle imprese non Ires, e a questo scopo non sono d’aiuto né le istruzioni al rigo RS45 del modello Redditi SP, né quelle collegate al rigo RS37 della dichiarazi­one Redditi PF. Infatti, se in una società di capitali la destinazio­ne a riserva del risultato di periodo o la sua distribuzi­one sono azioni che si riflettono in atti formalizza­ti, non altrettant­o avviene nelle imprese individual­i e nelle società di persone, dove i movimenti finanziari tra imprese e persone fisiche sono spesso molto frequenti e non sempre di facile lettura e interpreta­zione.

Un esempio può aiutare a chiarire le difficoltà che dovranno essere affrontate in via interpreta­tiva: l’utile presente in bilancio al 31 dicembre 2016 (al netto dei prelievi operati in corso d’anno) va considerat­o come incremento 2016 (per poi rilevare i prelievi 2017 come decrementi di tale periodo) o si deve attendere il 2017 e far valere il solo importo al netto dei successivi prelievi? E come distinguer­e tra prelievi, restituzio­ne di 7 L’incremento di capitale proprio registrato dalle imprese viene moltiplica­to per un coefficien­te, detto appunto di «rendimento nozionale»: questo serve a misurare la quota di reddito che, grazie all’Ace, è detassata. Negli anni il coefficien­te ha avuto un andamento discontinu­o. Nato per essere espression­e dei tassi d’interesse di mercato, è stato di volta in volta aumentato o diminuito seguendo le esigenze “premiali” o “restrittiv­e” delle varie leggi di bilancio. finanziame­nti, apporti, in bilanci che, per quanto l’impresa sia in contabilit­à ordinaria, sono privi di nota integrativ­a e formati con conti poco “trasparent­i” come «credito/debito verso soci» o «soci c/apporti e prelievi»?

Gestione incerta in dichiarazi­one e criticità nel calcolo dell’imponibile

La norma transitori­a

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