Nuovo Ace rompicapo per i soggetti Irpef
L’effetto della legge di Bilancio 2017 per ditte e società di persone
pSebbene i modelli dichiarativi siano ormai definitivi, resta più di un dubbio sull’applicazione dell’Ace per le imprese non soggette a Ires, con il rischio di un possibile ravvedimento operoso a carico degli acconti 2016. Inoltre, una stretta ulteriore, a partire dall’anno in corso, arriva dalla manovrina (Dl 50/2017), anche se, per questi soggetti, non ci sono effetti sugli acconti da versare tra giugno e luglio di quest’anno.
Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2017 segnalano le modifiche introdotte alla disciplina Ace dall’articolo 1, commi da 550 a 553, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), ma non aiutano a fugare i dubbi applicativi. In alcuni casi è possibile ipotizzare una soluzione, in altri servirà un intervento interpretativo delle Entrate (si veda il grafico in pagina).
Che cosa cambia
Con effetto dal periodo d’imposta 2016, il legislatore ha rivoluzionato il calcolo dell’Ace per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, passando da un metodo semplificato a un sistema di determinazione analogo a quello delle società di capitali. Tuttavia, l’assimilazione (in quanto compatibile) funziona solo per i periodi dal 2016 in poi, perché per il passato – ricordando che l’Ace si “cumula” anno dopo anno – è stata introdotta una norma transitoria di difficile lettura e applicazione.
Se, fino al 2015, la base Ace veniva calcolata da questi soggetti facendo semplicemente riferimento al patrimonio netto presente a fine anno, comunque e in qualunque tempo formatosi (al netto dei prelievi di soci e imprenditori), dal 2016 le regole di calcolo di incrementi e decrementi sono le stesse dei soggetti Ires, compresa la nuova ipotesi di “sterilizzazione” prevista dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011, inserita – con effetto retroattivo al 2016 - dal comma 550 della legge di Bilancio 2017.
Per effetto di questa disposizione, i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione devono “nettare” la base Ace di un importo pari all’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli indicati nel bilancio 2010.
Le difficoltà operative
L’assimilazione alle regole dettate per le società di capitali non pare molto compatibile con le modalità di determinazione e utilizzo del patrimonio netto delle imprese non Ires, e a questo scopo non sono d’aiuto né le istruzioni al rigo RS45 del modello Redditi SP, né quelle collegate al rigo RS37 della dichiarazione Redditi PF. Infatti, se in una società di capitali la destinazione a riserva del risultato di periodo o la sua distribuzione sono azioni che si riflettono in atti formalizzati, non altrettanto avviene nelle imprese individuali e nelle società di persone, dove i movimenti finanziari tra imprese e persone fisiche sono spesso molto frequenti e non sempre di facile lettura e interpretazione.
Un esempio può aiutare a chiarire le difficoltà che dovranno essere affrontate in via interpretativa: l’utile presente in bilancio al 31 dicembre 2016 (al netto dei prelievi operati in corso d’anno) va considerato come incremento 2016 (per poi rilevare i prelievi 2017 come decrementi di tale periodo) o si deve attendere il 2017 e far valere il solo importo al netto dei successivi prelievi? E come distinguere tra prelievi, restituzione di 7 L’incremento di capitale proprio registrato dalle imprese viene moltiplicato per un coefficiente, detto appunto di «rendimento nozionale»: questo serve a misurare la quota di reddito che, grazie all’Ace, è detassata. Negli anni il coefficiente ha avuto un andamento discontinuo. Nato per essere espressione dei tassi d’interesse di mercato, è stato di volta in volta aumentato o diminuito seguendo le esigenze “premiali” o “restrittive” delle varie leggi di bilancio. finanziamenti, apporti, in bilanci che, per quanto l’impresa sia in contabilità ordinaria, sono privi di nota integrativa e formati con conti poco “trasparenti” come «credito/debito verso soci» o «soci c/apporti e prelievi»?
Gestione incerta in dichiarazione e criticità nel calcolo dell’imponibile
La norma transitoria