Il Sole 24 Ore

Chi ha ridotto gli acconti 2016 è a rischio di ravvedimen­to

-

pUna volta risolto il rebus sui calcoli, l’impresa individual­e o la società di persone deve fare i conti con un effetto spiacevole delle nuove norme: la base Ace 2016 si rivelerà nella maggior parte dei casi molto i nferiore a quella 2015, con la conseguenz­a che il reddito imponibile di periodo dell’imprendito­re o dei soci potrebbe essere decisament­e maggiore rispetto a quello immaginato.

Per chi si fosse ridotto gli acconti 2016 – ad esempio perché a novembre si ipotizzava un risultato 2016 in calo rispetto a quello dello scorso periodo – questo può significar­e dover ricorrere al ravvedimen­to operoso. È una conseguenz­a della retroattiv­ità della disposizio­ne introdotta dalla legge Bilancio 2017.

In particolar­e, la penalizzaz­ione del calcolo Ace sarà più evidente nelle imprese il cui patrimonio netto era stato costituito in larga parte sino al 2010, il che penalizza lo “zoccolo duro” di partenza. Peraltro, il dato letterale della norma – che fa riferiment­o a un incremento - dovrebbe in parte salvare le imprese che avevano un patrimonio netto 2015 inferiore a quello 2010, evitando di considerar­e un ammontare negativo di partenza. Si ritiene, infatti, che l’incremento possa al massimo essere azzerato ma non produrre un decremento.

A ogni modo, in presenza di un ricalcolo al ribasso degli acconti 2016 e di una base Ace 2016 inferiore in modo rilevante rispetto al 2015, imprese individual­i e soci di società di persone faranno bene, in sede di determinaz­ione del saldo Irpef 2016, a effettuare il calcolo sulla copertura degli acconti versati, per non incorrere nella sanzione del 30% sulla parte rivelatasi incapiente.

Un altro tema delicato è quello della corretta attribuzio­ne e qualificaz­ione dei prelievi di periodo.

Dal testo normativo non è dato comprender­e se i prelievi operati dal 2016 in poi riducano sempre la base Ace (come accade per le distribuzi­oni nelle società di capitale) oppure (come è stato ipotizzato in dottrina) occorra stratifica­re i prelievi distinguen­do tra quelli che ridurrebbe­ro il patrimo- nio realizzato sino al 2010 (e, come tali, ininfluent­i) e quelli a valere sul patrimonio creato successiva­mente. Se quest’ultima fosse la soluzione corretta, occorrereb­be creare un meccanismo (tipo Fifo) sui prelievi, il che, anche se probabilme­nte favorevole alle imprese, sembra francament­e troppo complicato per soggetti di queste dimensioni.

Infine, dalle istruzioni (comprese quelle dei soggetti Ires) non si comprende come rilevare nel modello la sterilizza­zione del capitale proprio investito dovuta all’incremento di titoli nel bilancio 2016 rispetto a quello 2010. In consideraz­ione del dato letterale si dovrebbe trattare di un minor incremento, con inseriment­o del dato iniziale già depurato di tale importo. Tuttavia, è possibile che l’agenzia delle Entrate consideri questa penalizzaz­ione come un decremento (campo 2) o una riduzione (campo 3). Si tratta di un aspetto compilativ­o che potrebbe essere chiarito da uno dei ricorrenti provvedime­nti di rettifica di modelli e istruzioni.

LA VIA DA SEGUIRE Con una base Ace 2016 ridotta rispetto al 2015 il conteggio del saldo Irpef va fatto «a copertura» degli importi già pagati

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy