Chi ha ridotto gli acconti 2016 è a rischio di ravvedimento
pUna volta risolto il rebus sui calcoli, l’impresa individuale o la società di persone deve fare i conti con un effetto spiacevole delle nuove norme: la base Ace 2016 si rivelerà nella maggior parte dei casi molto i nferiore a quella 2015, con la conseguenza che il reddito imponibile di periodo dell’imprenditore o dei soci potrebbe essere decisamente maggiore rispetto a quello immaginato.
Per chi si fosse ridotto gli acconti 2016 – ad esempio perché a novembre si ipotizzava un risultato 2016 in calo rispetto a quello dello scorso periodo – questo può significare dover ricorrere al ravvedimento operoso. È una conseguenza della retroattività della disposizione introdotta dalla legge Bilancio 2017.
In particolare, la penalizzazione del calcolo Ace sarà più evidente nelle imprese il cui patrimonio netto era stato costituito in larga parte sino al 2010, il che penalizza lo “zoccolo duro” di partenza. Peraltro, il dato letterale della norma – che fa riferimento a un incremento - dovrebbe in parte salvare le imprese che avevano un patrimonio netto 2015 inferiore a quello 2010, evitando di considerare un ammontare negativo di partenza. Si ritiene, infatti, che l’incremento possa al massimo essere azzerato ma non produrre un decremento.
A ogni modo, in presenza di un ricalcolo al ribasso degli acconti 2016 e di una base Ace 2016 inferiore in modo rilevante rispetto al 2015, imprese individuali e soci di società di persone faranno bene, in sede di determinazione del saldo Irpef 2016, a effettuare il calcolo sulla copertura degli acconti versati, per non incorrere nella sanzione del 30% sulla parte rivelatasi incapiente.
Un altro tema delicato è quello della corretta attribuzione e qualificazione dei prelievi di periodo.
Dal testo normativo non è dato comprendere se i prelievi operati dal 2016 in poi riducano sempre la base Ace (come accade per le distribuzioni nelle società di capitale) oppure (come è stato ipotizzato in dottrina) occorra stratificare i prelievi distinguendo tra quelli che ridurrebbero il patrimo- nio realizzato sino al 2010 (e, come tali, ininfluenti) e quelli a valere sul patrimonio creato successivamente. Se quest’ultima fosse la soluzione corretta, occorrerebbe creare un meccanismo (tipo Fifo) sui prelievi, il che, anche se probabilmente favorevole alle imprese, sembra francamente troppo complicato per soggetti di queste dimensioni.
Infine, dalle istruzioni (comprese quelle dei soggetti Ires) non si comprende come rilevare nel modello la sterilizzazione del capitale proprio investito dovuta all’incremento di titoli nel bilancio 2016 rispetto a quello 2010. In considerazione del dato letterale si dovrebbe trattare di un minor incremento, con inserimento del dato iniziale già depurato di tale importo. Tuttavia, è possibile che l’agenzia delle Entrate consideri questa penalizzazione come un decremento (campo 2) o una riduzione (campo 3). Si tratta di un aspetto compilativo che potrebbe essere chiarito da uno dei ricorrenti provvedimenti di rettifica di modelli e istruzioni.
LA VIA DA SEGUIRE Con una base Ace 2016 ridotta rispetto al 2015 il conteggio del saldo Irpef va fatto «a copertura» degli importi già pagati