A partire dal 2017 i cinque anni sono mobili
pSe l’articolo 7 della manovrina (Dl 50/2017) sarà confermato con la conversione in legge, la norma transitoria introdotta dal comma 552 della legge di Bilancio 2017 in favore di società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria si applicherà, almeno stando al testo inviato alle Camere, solo per il periodo d’imposta 2016.
È stabilito, infatti, che lo “zoccolo duro” formato dal differenziale (positivo) tra patrimonio netto 2015 e patrimonio netto 2010 rileva, per questi soggetti, esclusivamente come incremento di capitale proprio per il periodo d’imposta 2016. A partire dal 2017 – con una penalizzazione che assomiglia a quella imposta ai soggetti Ires – rileverà, infatti, come incremento la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello del quinto anno anteriore al calcolo. È così sostituito il riferimento fisso al patrimonio netto del bilancio 2010 con quello mobile del quinto anno anteriore, ad esempio rappresentato, nel 2017, dal 2012. Si perdono così, in un colpo solo, gli incrementi maturati nel 2011 e 2012.
Nel 2018, la base di partenza sarà costituita dall’incremento tra patrimonio netto 2015 e patrimonio netto 2013 e così via sino al 2020, quando lo “zoccolo duro” introdotto dalla legge 232/2016 non servirà più a nulla, coincidendo il quinto anno anteriore con il periodo 2015. A quel punto, i soggetti Irpef calcoleranno l’Ace esattamente come i soggetti Ires, determinando l’incremento come variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.
Pertanto, le società di persone e le imprese individuali che hanno accresciuto il proprio patrimonio netto negli anni 2011-2015 (anche attraverso operazioni che sarebbero state ininfluenti per le società di capitali come i conferimenti in natura) stanno per perdere questo beneficio, per effetto di un calcolo che diventa dinamico non solo per effetto dell’accumularsi dei vari periodi d’imposta ma anche come costante adeguamento del dato di partenza.
Un analogo riferimento mobile è introdotto al comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011, ossia alla già ricordata disposizione che penalizza l’investimento in attività finanziarie diverse dalle partecipazioni.
Va anche considerato che, facendo riferimento al «periodo d’imposta» e non all’esercizio, la norma potrebbe applicarsi anche più velocemente di come ordinariamente viene letta, in tutte le ipotesi in cui l’ordinamento prevede l’interruzione del periodo d’imposta (ad esempio in caso di operazioni straordinarie).
Diversamente dai soggetti Ires, società di persone e imprese individuali non sono penalizzate in sede di calcolo degli acconti 2017. L’articolo 7, comma 4 del Dl 50/2017, infatti, impone la rideterminazione (secondo le nuove regole) «dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società», esonerando quindi i soggetti in esame, per i quali il ricalcolo (per via della trasparenza) sarebbe stato ancora più difficile che nelle società di capitali. In questo il Dl 50/2017 non si distacca da quanto già statuito dalla legge di Bilancio 2017: anche in questo provvedimento, infatti, è previsto che la stretta sull’Ace comporti una rideterminazione degli acconti, ma solo per i soggetti Ires, che - in base al comma 553 - dovranno calcolare gli acconti 2017 fingendo che l’agevolazione 2016 sia stata determinata con un coefficiente di rendimento nozionale pari al 2,3% e non al 4,75 per cento. Questa penalizzazione si cumula a quella ora introdotta (sempre a valere sugli acconti d’imposta Ires) dalla manovra di primavera.