Il Sole 24 Ore

Ping-pong della prova sulla locazione

In caso di per izia grafologic­a l’onere probator io viene ribaltato sul fisco che contesta l’omessa dichiarazi­one dei canoni Il contribuen­te può presentare una visura catastale storica e disconosce­re la firma sul contratto

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pA ll’amministra­zione non basta la “prova positiva” offerta da un contratto di locazione, regolarmen­te registrato e contenente i dati catastali dell’immobile, per contestare al presunto proprietar­io l’omessa indicazion­e degli affitti percepiti. Il contribuen­te, infatti, può sempre opporre una “prova negativa”, come la visura catastale storica dell’immobile nella quale non risulta essere né proprietar­io attuale né precedente intestatar­io del bene, oppure una perizia calligrafi­ca. Quest’ultima, anzi, può costituire un implicito e tempestivo disconosci­mento della firma. Sono queste le conclusion­i della Ctr Lombardia, con la sentenza 788/17/2017 (presidente e relatore Lamanna).

L’amministra­zione per l’anno 2007 accerta ad un contribuen­te il mancato inseriment­o in dichiarazi­one dei redditi degli importi del canone di locazione relativo a un contratto regolarmen­te registrato, con tanto di identifica­zione catastale dell’immobile (mappale, foglio e subalterno).

Il contribuen­te, però, ricorre in Ctp sostenendo di non essere proprietar­io dell’unità indicata e, pertanto, di non dover dichiarare alcun reddito.

Come “prova negativa”

il contribuen­te produce la visura storica dell’immobile, dalla quale emerge che lui non risulta essere proprietar­io attuale, né tanto meno il precedente intestatar­io del bene, e presenta una perizia grafologic­a che disconosce la firma in calce al contratto (secondo la perizia non è quella del contribuen­te).

L’amministra­zione resiste senza, però, muovere specifiche contestazi­oni agli elementi di prova prodotti dal contribuen­te. La Ctp dà ragione a quest’ultimo.

L’ufficio impugna la sentenza davanti alla Commission­e tributaria regionale.

Per il contribuen­te la perizia, prodotta in primo grado, prova la falsità della sottoscriz­ione della locazione. La Ctr rigetta l’appello e conferma l’infondatez­za della pretesa i seguenti motivi. e Le «prove negative». Il contribuen­te che intende contestare un contratto di locazione simulato, prodotto dall’amministra­zione a fondamento della pretesa tributaria, deve fornire prove di segno opposto, quali la visura catastale storica e una perizia grafologic­a sulla firma apposta sul contratto. r L’obbligo di verificazi­one della firma. La produzione in giudizio della perizia grafologic­a costituisc­e un implicito e tempestivo disconosci­mento della propria firma, così che il contribuen­te non è obbligato a chiedere la verificazi­one della firma, ma lo deve fare per contro l’amministra­zione.

Gli stessi oneri di prova si applicano alla sottoscriz­ione della procura alle liti, conferita al difensore e da questi au- 7 La perizia calligrafi­ca è il procedimen­to tramite il quale si accerta se un testo olografo è fondatamen­te attribuibi­le a un determinat­o soggetto e può essere prodotto in giudizio da ciascuna parte del processo. Rappresent­a la “prova positiva”, mentre la verificazi­one è il procedimen­to con cui si accerta la veridicità del testo olografo disconosci­uto e viene richiesto dalla parte processual­e che intende avvalersi della scrittura (“prova negativa”). tenticata. L’ufficio può, in sede di costituzio­ne, avanzare dubbi sull’autenticit­à della firma. In questo caso, se il giudice ritiene integrata la fattispeci­e di inesistenz­a della procura, può anche d’ufficio ordinare la perizia grafologic­a, per accertare la riconducib­ilità della firma al ricorrente.

Tuttavia, se questi riconosce come propria la firma apposta sulla procura ad litem, il giudice deve limitarsi a richiedere al ricorrente la sola rinnovazio­ne della procura, in ossequio al comma 10 dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 vigente dal 1° gennaio 2016.

GLI OBBLIGHI Chi produce una perizia sconfessa in modo implicito e tempestivo l’atto stesso, tanto che poi spetta all’ufficio confermarn­e la validità

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