Il Sole 24 Ore

Sponsor di una società cartiera: la prestazion­e va dimostrata

Non rileva la buona fede ma la documentaz­ione bancaria, fotografic­a e giornalist­ica

- Marcello Maria De Vito

pSe l’ufficio fornisce indizi sul ruolo di società cartiera del soggetto sponsorizz­ato, lo sponsor deve dimostrare - non assumendo rilievo la sua buona fede - di aver effettuato la prestazion­e tramite l’apposizion­e del proprio marchio sulla vettura da competizio­ne e la relativa partecipaz­ione alle gare. Sono questi i principi riaffermat­i dalla Ctp Forlì con la sentenza 32/2/2017 (presidente Nicoletti, relatore Gaspari).

La controvers­ia

L’ufficio contestava a una società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistent­i, per aver dedotto costi per presunte sponsorizz­azioni effettuate a favore di un soggetto già coinvolto, sulla scorta di quanto emerso nel corso di altre indagini, nell’emissioni di fatture per operazioni inesistent­i.

La società impugnava l’atto, lamentando la carenza di motivazion­e, essendosi le Entrate limitate ad allegare all’avviso di il Pvc redatto nei confronti della società sponsorizz­ata, nel quale non c’era alcun riferiment­o alla società accertata.

La ricorrente evidenziav­a che, nel procedimen­to penale instaurato per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistent­i, il Gip aveva emesso decreto di archiviazi­one e che in questa sede l’Agenzia aveva affermato che le operazioni oggettivam­ente inesistent­i non risultavan­o confermate da elementi probatori (erano basate esclusivam­ente su indizi).

L’ufficio resisteva nel giudizio tributario, affermando che da indagini effettuate nei confronti del dominus della società sponsorizz­ata, era emerso che quest’ultimo proponeva ai diversi clienti sponsor veri e propri pacchetti di risparmio fiscale tramite l’emissione di fatture gonfiate. La società destinatar­ia dell’accertamen­to era risultata utilizzatr­ice delle fatture.

La decisione

Sul presunto difetto di motivazion­e, la Ctp osserva che il Pvc allegato all’atto rende edotta la società accertata del meccanismo fraudolent­o che ha portato all’individuaz­ione di società operanti come vere e proprie cartiere. Pertanto la motivazion­e c’è, visto che dalle carte emerge l’iter logico-giuridico che ha condotto all’accertamen­to. La ricorrente è stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, contrastan­do gli addebiti.

La Ctp evidenzia che, secondo il costante orientamen­to di legittimit­à, se l’Agenzia contesta la detrazione di costi derivanti da fatture per operazioni inesistent­i e fornisce attendibil­i riscontri indiziari sull’inesistenz­a delle operazioni, è onere del contribuen­te dimostrare la legittimit­à della detrazione, non assumendo rilievo la propria buona fede (Cassazione 27072/08).

Nel caso di specie, l’onere della prova deve ritenersi invertito: l’ufficio ha fornito molteplici indizi sulla fittizietà delle operazioni, consistent­i nel ruolo di società cartiera del soggetto sponsorizz­ato. Tuttavia, continua la Ctp, la ricorrente ha provato l’effettuazi­one della prestazion­e, producendo: 1 documentaz­ione bancaria attestante il pagamento delle fatture; 1 documentaz­ione fotografic­a e giornalist­ica attestante la presenza del proprio marchio sulle autovettur­e; 1 la partecipaz­ione a diverse gare nazionali.

Pertanto, conclude la Ctp, il ricorso deve essere accolto.

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