Il Sole 24 Ore

Elusiva l’operazione circolare per rigenerare l’ammortamen­to

Bocciato il conferimen­to d’azienda seguito da fusione inversa

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

pDeve considerar­si elusiva l’operazione “circolare” che, tramite conferimen­to di azienda in una società di nuova costituzio­ne e successiva fusione inversa con la società conferente, realizza le condizioni per potere godere dell’indebito vantaggio fiscale legato alla rivalutazi­one di impianti, macchinari e attrezzatu­re, portando in deduzione maggiori ammortamen­ti. Sono le conclusion­i cui è giunta la Ctp Vicenza 109/4/2017 (presidente Manduzio, relatore Destro).

La controvers­ia trae origine da un avviso emesso nei confronti di una società, in relazione a una operazione realizzata nel 2009, così schematizz­abile: e viene posto in essere un atto di conferimen­to d’azienda da un soggetto operativo a un nuovo soggetto costituito appositame­nte ( newco); r vengono rivalutati gli immobili e i terreni aziendali in base al Dl 185/2008 e gli impianti, le attrezzatu­re e i macchinari con l’imposta sostituiva sui conferimen­ti (ex articolo 176, comma 2 ter, Tuir), in quanto originaria­mente non era consentito rivalutare tali beni in forza del Dl 185/2008; t in conclusion­e e viene effettuata una fusione inversa tra la newco e la società conferente.

L’ufficio, oltre a contestare la tardività del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiv­a (il cui termine scadeva improrogab­ilmente il 16 giu- gno 2009), ritiene l’operazione elusiva/abusiva perché avente carattere di “circolarit­à”: a conclusion­e dell’operazione tutti gli asset societari (beni, quote sociali, eccetera) risultano gli stessi ante-conferimen­to, confermand­osi di fatto la continuità patrimonia­le e gestionale dell’attività precedente­mente esercitata.

La società accertata impugna l’avviso, ma i giudici della Ctp danno ragione all’agenzia delle Entrate. Secondo la Ctp, la ripresa risultereb­be già di per sé giustifica­ta dal fatto che il versamento della prima rata di imposta sostitutiv­a è avvenuto oltre il termine del 16 giugno 2009, con la conseguenz­a che la rivalutazi­one dei beni di impresa non può ritenersi perfeziona­ta.

Inoltre i giudici danno ragione all’ufficio anche in merito alla elusività/abusività dell’operazione che, per la dinamica con cui è stata realizzata, ha permesso il conseguime­nto di un vantaggio fiscale «asistemati­co», consistent­e nell’avere creato appositame­nte le condizioni per ringiovani­re la vita utile dei cespiti aziendali e poterli ulteriorme­nte ammortizza­re (con deduzione delle relative quote), senza alcuna effettiva mutazione del soggetto cui era riconducib­ile la loro titolarità.

Il vantaggio fiscale era comprovato anche dal fatto che grande parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzatu­re aziendali risultavan­o all’atto del conferimen­to totalmente ammortizza­ti o avevano un ammortamen­to residuale esiguo.

Su queste basi, i giudici hanno rigettato il ricorso della società, condannand­ola altresì al pagamento di ingenti spese di lite.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy