Il Sole 24 Ore

Il coniuge superstite è soggetto passivo Imu anche se risiede altrove

Dir itti legati alla «residenza familiare»

- Sara Mecca

pIl coniuge superstite è tenuto al versamento dell’Imu in quanto titolare del diritto di abitazione, a prescinder­e dal fatto che la proprietà del bene sia ereditata dai figli e anche dal fatto che risieda formalment­e in un altro immobile. A stabilirlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 103/2/2017 del 7 aprile 2017 (presidente Montanari, relatore Romitelli).

Un contribuen­te, in qualità di proprietar­io di un fabbricato pervenuto per succession­e nel 2003, riceveva un avviso di accertamen­to ai fini Imu, con il quale il Comune richiedeva il pagamento dell’imposta non versata per le annualità 2013 e 2014.

Gli atti impositivi venivano impugnati in Ctp. L’erede contestava la propria soggettivi­tà passiva, individuan­do l’onere tributario in capo alla madre, quale titolare del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, previsto dall’articolo 540 del Codice civile.

Il Comune si costituiva in giudizio, insistendo sulla legittimit­à dell’atto impositivo: secondo l’ente, poiché la madre del contribuen­te risultava residente in altro Comune, il diritto di abitazione non si sarebbe perfeziona­to e l’unico obbligato al versamento del tributo era l’erede della proprietà immobiliar­e.

I giudici di Reggio Emilia hanno accolto le ragioni del contribuen­te, annullando l’atto impositivo. La Ctp, innanzitut­to, ha ricordato che (in base all’articolo 540, comma 2, del Codice civile) «al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a resi- denza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». La circostanz­a che i coniugi avessero la residenza anagrafica in due Comuni diversi non basta a derogare al contenuto della disposizio­ne: il legislator­e, infatti, ha voluto costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a «residenza familiare» e non «anagrafica».

La commission­e richiama anche il Dpcm 221/1999 il quale all’articolo 1-bis, comma 4, stabilisce che i coniugi che hanno diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare, identifica­to sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, di comune accordo corrispond­ente alla residenza familiare. Fa eccezione solo il caso in cui è intervenut­a una separazion­e giudiziale o consensual­e, oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedime­nto del giudice e, infine, quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedime­nto di allontanam­ento dalla residenza familiare.

Nel caso di specie il contribuen­te aveva prodotto la documentaz­ione volta a dimostrare che, sebbene formalment­e residente in località diversa, la madre aveva sempre risieduto nell’abitazione, indicata quale domicilio della corrispond­enza. Inoltre, era stato prodotto estratto di matrimonio dal quale non risultava alcuna separazion­e o divorzio. Pertanto, il diritto di abitazione in capo alla madre era evidente, considerat­a l’unico soggetto passivo. Da qui l’annullamen­to dell’atto impositivo del Comune.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy