Il Sole 24 Ore

Start up, mix di incentivi per i dipendenti

Il bonus è cumulabile con le altre misure: dalle deduzioni Irap per il personale di R&S alla detassazio­ne per il r ientro dei cervelli in fuga Esenzione fiscale e contributi­va per la quota di retribuzio­ne versata in stock option e strumenti finanziari

- Gabriele Sepio

pLe startup innovative rappresent­ano uno strumento preferenzi­ale per l’avvio di attività produttive grazie a una serie di incentivi rivolti non solo ai finanziato­ri (deduzioni e detrazioni parametrat­e al valore dei conferimen­ti) ma anche ai lavoratori, con l’intento di favorire la capacità attrattiva delle nuove imprese, specie nei confronti del personale altamente qualificat­o. Incentivi anche contrattua­li che ora la «manovrina» ha potenziato, allungando­ne da 4 a 5 anni la fruibilità.

Sconti su tasse e contributi

La competitiv­ità sul mercato del lavoro delle start up è favorita, in primo luogo, da una serie di esenzioni fiscali e contributi­ve per le retribuzio­ni in natura costituite da strumenti finanziari e diritti di opzione (stock option) assegnati a favore di amministra­tori, dipendenti e collaborat­ori (articolo 27 del Dl 179/2012).

Si tratta, nello specifico, dell’assegnazio­ne agevolata di strumenti o diritti di carattere partecipat­ivo, come ad esempio azioni o quote, emessi dalla start up con cui è intrattenu­to il rapporto di lavoro o da società controllat­e direttamen­te da quest’ultima.

Un duplice risparmio che riguarda sia le imposte e i contributi a carico delle persone fisiche, sia la contribuzi­one sociale dovuta dalla start up stessa.

Il beneficio è piuttosto flessibile: l’assegnazio­ne degli strumenti finanziari può riguardare anche singoli lavoratori e non prevede limiti quantitati­vi ai fini di detassazio­ne e decontribu­zione che, invece, nel Tuir (articolo 51, comma 2, lettera g)) è stabilita per 2.065,83 euro annui al massimo per lavoratore, ma solo se i piani incentivan­ti riguardano la generalità.

Per evitare comportame­nti elusivi, la start up o i soggetti appartenen­ti allo stesso gruppo non possono riacquista­re gli strumenti e i diritti partecipat­ivi dal lavoratore, pena la decadenza dai benefici con tassazione sia del valore che gli strumenti finanziari avevano all’assegnazio­ne, sia dell’eventuale plusvalenz­a. Al di fuori di questa ipotesi, il lavoratore può cedere gli strumenti finanziari senza perdere i vantaggi legati alla retribuzio­ne in natura, con tassazione ordinaria della plusvalenz­a.

Le altre misure applicabil­i

Anche se rivolti alla generalità delle imprese, altri benefici sono perfettame­nte adattabili anche alle start up. Si pensi al credito d’imposta del 50% delle spese in- crementali certificat­e per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, beneficio di cui fruiscono anche le startup innovative che tendenzial­mente impiegano i propri addetti anche in questo ambito.

Queste realtà possono fruire anche delle misure premiali previste per il lavoro dipendente, come la tassazione agevolata dei premi di produttivi­tà, erogati anche sotto forma di beni e servizi compresi in piani di welfare aziendale.

Applicabil­i alle start up anche le agevolazio­ni per il rientro dei lavoratori in Italia, previste da varie leggi, e la deduzione Irap dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, certificat­i con specifica attestazio­ne di effettivit­à, cui possono sommarsi ulteriori deduzioni ai fini della stessa imposta (si veda la scheda a fianco).

Inoltre le start up innovative godono di semplifica­zioni legate alla disciplina contrattua­le dei rapporti di lavoro, che proprio nei giorni scorsi, con la “manovrina” sono state allungate da quattro a cinque anni dalla costituzio­ne (articolo 57, comma 3 Dl 50/2017). In particolar­e, l’articolo 28 del Dl 179/2012 permette di modulare le retribuzio­ni in base a una parte fissa (non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabil­e) e a una parte variabile (collegata a parametri che possono essere oggetto di contrattaz­ione collettiva nazionale, che può rinviare a quella di secondo livello). A ciò si aggiunge la possibilit­à di stipulare contratti a tempo determinat­o anche in deroga ai limiti temporali e quantitati­vi previsti dal Jobs act.

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