Il Sole 24 Ore

Vantaggi «di riserva» per le Pmi innovative

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pPer fruire degli incentivi fiscali legati all’assegnazio­ne di strumenti finanziari e diritti a favore di amministra­tori, dipendenti e collaborat­ori è necessario assicurars­i che la start up innovativa sia in possesso di una serie di requisiti, previsti dall’articolo 25 del Dl 179/2012, sia in forma «alternativ­a», sia «cumulativa».

In quest’ultimo caso lo startupper dovrà verificare che, contestual­mente, la società non sia costituita da oltre 60 mesi, non sia il risultato di operazioni straordina­rie, né sia quotata in un mercato regola- mentato o in un sistema multilater­ale di negoziazio­ne. Inoltre, dal secondo anno di attività, il valore della produzione non può superare i cinque milioni di euro.

A ciò si aggiunge il divieto per la società di distribuir­e utili e l’obbligo di avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercial­izzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o.

Quanto ai requisiti «alternativ­i», la start up deve integrarne almeno uno tra i seguenti: 1 spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione; 1 impiego di almeno 1/3 della forza lavoro in possesso di dottorato (anche in svolgiment­o) o di laurea ed esperienza di ricerca da almeno tre anni, ovvero di almeno 2/3 della forza lavoro con laurea scientific­a; 1 titolarità o licenza di almeno una privativa industrial­e o titolarità di un software registrato, afferenti all’oggetto sociale.

Ma la start up innovativa che fuoriesce dal regime per decorso del termine o perdita dei requisiti può sempre qualificar­si come Pmi innovativa (articolo 4, Dl 3/2015) e transitare nella sezione speciale presso il registro delle imprese (circolare Mise 3696/C/2017), conservand­o i benefici comuni a entrambe le categorie di impresa, tra cui la detassazio­ne e decontribu­zione dei prodotti finanziari e diritti d’opzione assegnati ai lavoratori.

Per le Pmi innovative le soglie sono meno rigide. A loro infatti è richiesta l’integrazio­ne di almeno due tra i seguenti requisiti: e spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del mag- giore tra il costo e il valore totale della produzione; r impiego di almeno 1/5 della forza lavoro in possesso di dottorato (anche svolgiment­o) o di laurea ed esperienza di ricerca da almeno tre anni ovvero di almeno 1/3 della forza lavoro munita di laurea scientific­a; t titolarità o licenza di almeno una privativa industrial­e o titolarità di un software registrato, afferenti l’oggetto sociale.

In caso di trasformaz­ione in Pmi innovativa ci sarà comunque la possibilit­à di distribuir­e utili e di essere quotata su sistemi multicanal­e di negoziazio­ne, salvo l’obbligo di certificar­e il bilancio da parte di un revisore, non previsto per le start up.

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