Concordato, la rinuncia non ferma il Pm
Per il Tr ibunale di Milano l’istanza del pubblico ministero è efficace se formulata in un subprocedimento già iniziato Possibile chiedere il fallimento per il mancato rispetto degli obblighi della procedura
pLa rinuncia alla domanda di concordato non fa venir meno la speciale legittimazione del Pm a presentare la richiesta di fallimento in base agli articoli 162 e 173 della legge fallimentare (regio decreto 267/1942). È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano che, con la sentenza 217 depositata il 22 marzo scorso (presidente Paluchowski, relatore Rolfi), ha dichiarato, su istanza del Pm, il fallimento di una società, previa declaratoria di inammissibilità (con il decreto del 16 marzo scorso) in base all’articolo 162 della legge fallimentare della domanda di concordato con riserva per il mancato assolvimento degli obblighi informativi intermedi.
La società debitrice nel corso dell’udienza per la declaratoria di inammissibilità ha sostenuto che la sua rinuncia al concorda- to, operata nelle more del giudizio, avrebbe comportato il venire meno del potere del Pm di chiedere il fallimento dell’impresa. E ciò in quanto la rinuncia alla domanda di concordato farebbe venir meno la speciale legittimazione del Pm a presentare la richiesta di fallimento prevista dagli articoli 162 e 173 della legge fallimentare, perché queste norme presupporrebbero la pendenza della procedura concordataria e la revoca dell’ammissione o l’inammissibilità del debitore alla procedura.
Il Tribunale di Milano ha di- satteso questa i mpostazione, pur sostenuta da altre decisioni di merito (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte d’appello di Milano del 29 ottobre 2015), attribuendo piena valenza ed efficacia all’istanza di fallimento presentata dal Pm, anche in presenza di una rinuncia alla domanda di concordato, purché l’istanza sia formulata nell’ambito di un (sub) procedimento nei casi previsti dagli articoli 162 o 173 della legge fallimentare e aperto prima del deposito della rinuncia stessa.
A prescindere dal presunto effetto automatico della rinuncia al ricorso, secondo il Tribunale di Milano non è corretto ritenere che il Pm perda, per ciò solo, il potere di chiedere il fallimento dell’impresa in quanto le ipotesi speciali disciplinate dagli articoli 162 e 173 della legge fallimentare presuppongono solo che la se- gnalazione o la comunicazione avvengano mentre il procedimento è pendente (si veda l’articolo 7 della legge fallimentare, che precisa che il Pm può chiedere di dichiarare il fallimento quando l’insolvenza del debitore risulta dalla segnalazione del giudice che l’abbia rilevata «nel corso di un procedimento civile»), senza che, tuttavia, sia in alcun modo possibile estrapolare dalla norma la conclusione per cui, cessato il procedimento a quo, il Pm che abbia ricevuto la segnalazione o la comunicazione perda il potere di attivarsi autonomamente.
Inoltre, anche una ricostruzione che escluda la diretta riconducibilità dell’istanza di fallimento formulata dal Pm (in base agli articoli 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare) all’articolo 7 della legge fallimentare non porterebbe a diverse conclusioni, 7 Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore (imprenditore individuale, società o un altro ente) che abbia i requisiti di fallibilità e che si trova in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell’attività ed eventualmente la cessione a un soggetto terzo, oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento. dato che le fattispecie previste dagli articoli 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare una volta introdotte si sottraggono (stanti gli interessi di matrice diffusa sottostante) alla disponibilità della parte, dal momento che l’apertura di uno dei sub-procedimenti paralizza il potere della parte di procedere all’immediato arresto della procedura concordataria mediante rinuncia.
Di conseguenza, nel caso esaminato, poiché la rinuncia al concordato è intervenuta quando era già stato incardinato il procedimento di arresto del concordato perché era stato violato l’obbligo informativo intermedio, essa non poteva paralizzare il potere del tribunale di esprimere le proprie valutazioni in ordine all’arresto patologico della procedura e – quindi – il potere del Pm di chiedere il fallimento.
IL REQUISITO La legge fallimentare prevede solo che la segnalazione o la comunicazione avvengano nel corso del procedimento civile