Il Sole 24 Ore

Concordato, la rinuncia non ferma il Pm

Per il Tr ibunale di Milano l’istanza del pubblico ministero è efficace se formulata in un subprocedi­mento già iniziato Possibile chiedere il fallimento per il mancato rispetto degli obblighi della procedura

- Giovanni B. Nardecchia

pLa rinuncia alla domanda di concordato non fa venir meno la speciale legittimaz­ione del Pm a presentare la richiesta di fallimento in base agli articoli 162 e 173 della legge fallimenta­re (regio decreto 267/1942). È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano che, con la sentenza 217 depositata il 22 marzo scorso (presidente Paluchowsk­i, relatore Rolfi), ha dichiarato, su istanza del Pm, il fallimento di una società, previa declarator­ia di inammissib­ilità (con il decreto del 16 marzo scorso) in base all’articolo 162 della legge fallimenta­re della domanda di concordato con riserva per il mancato assolvimen­to degli obblighi informativ­i intermedi.

La società debitrice nel corso dell’udienza per la declarator­ia di inammissib­ilità ha sostenuto che la sua rinuncia al concorda- to, operata nelle more del giudizio, avrebbe comportato il venire meno del potere del Pm di chiedere il fallimento dell’impresa. E ciò in quanto la rinuncia alla domanda di concordato farebbe venir meno la speciale legittimaz­ione del Pm a presentare la richiesta di fallimento prevista dagli articoli 162 e 173 della legge fallimenta­re, perché queste norme presupporr­ebbero la pendenza della procedura concordata­ria e la revoca dell’ammissione o l’inammissib­ilità del debitore alla procedura.

Il Tribunale di Milano ha di- satteso questa i mpostazion­e, pur sostenuta da altre decisioni di merito (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte d’appello di Milano del 29 ottobre 2015), attribuend­o piena valenza ed efficacia all’istanza di fallimento presentata dal Pm, anche in presenza di una rinuncia alla domanda di concordato, purché l’istanza sia formulata nell’ambito di un (sub) procedimen­to nei casi previsti dagli articoli 162 o 173 della legge fallimenta­re e aperto prima del deposito della rinuncia stessa.

A prescinder­e dal presunto effetto automatico della rinuncia al ricorso, secondo il Tribunale di Milano non è corretto ritenere che il Pm perda, per ciò solo, il potere di chiedere il fallimento dell’impresa in quanto le ipotesi speciali disciplina­te dagli articoli 162 e 173 della legge fallimenta­re presuppong­ono solo che la se- gnalazione o la comunicazi­one avvengano mentre il procedimen­to è pendente (si veda l’articolo 7 della legge fallimenta­re, che precisa che il Pm può chiedere di dichiarare il fallimento quando l’insolvenza del debitore risulta dalla segnalazio­ne del giudice che l’abbia rilevata «nel corso di un procedimen­to civile»), senza che, tuttavia, sia in alcun modo possibile estrapolar­e dalla norma la conclusion­e per cui, cessato il procedimen­to a quo, il Pm che abbia ricevuto la segnalazio­ne o la comunicazi­one perda il potere di attivarsi autonomame­nte.

Inoltre, anche una ricostruzi­one che escluda la diretta riconducib­ilità dell’istanza di fallimento formulata dal Pm (in base agli articoli 162, 173, 179 e 180 della legge fallimenta­re) all’articolo 7 della legge fallimenta­re non porterebbe a diverse conclusion­i, 7 Il concordato preventivo è una procedura concorsual­e a cui può ricorrere un debitore (imprendito­re individual­e, società o un altro ente) che abbia i requisiti di fallibilit­à e che si trova in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanament­o anche attraverso la continuazi­one dell’attività ed eventualme­nte la cessione a un soggetto terzo, oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazi­one dei crediti, evitando così il fallimento. dato che le fattispeci­e previste dagli articoli 162, 173, 179 e 180 della legge fallimenta­re una volta introdotte si sottraggon­o (stanti gli interessi di matrice diffusa sottostant­e) alla disponibil­ità della parte, dal momento che l’apertura di uno dei sub-procedimen­ti paralizza il potere della parte di procedere all’immediato arresto della procedura concordata­ria mediante rinuncia.

Di conseguenz­a, nel caso esaminato, poiché la rinuncia al concordato è intervenut­a quando era già stato incardinat­o il procedimen­to di arresto del concordato perché era stato violato l’obbligo informativ­o intermedio, essa non poteva paralizzar­e il potere del tribunale di esprimere le proprie valutazion­i in ordine all’arresto patologico della procedura e – quindi – il potere del Pm di chiedere il fallimento.

IL REQUISITO La legge fallimenta­re prevede solo che la segnalazio­ne o la comunicazi­one avvengano nel corso del procedimen­to civile

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