Il Sole 24 Ore

Revocatori­a sui conferimen­ti del fideiussor­e

- Antonino Porracciol­o

pSì all’azione revocatori­a di una disposizio­ne patrimonia­le effettuata dal fideiussor­e. È quanto emerge dalla sentenza 63 del 13 gennaio scorso della Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro).

Il giudizio è stato promosso da una banca per ottenere la pronuncia di inefficaci­a, in base all’articolo 2901 del Codice civile (che disciplina le condizioni dell’azione revocatori­a), del contratto con cui due coniugi, uno dei quali era fideiussor­e di una società (di cui era anche legale rappresent­ate) debitrice della stessa banca, avevano attribuito un loro immobile a un fondo patrimonia­le. Il tribunale aveva accolto la domanda dell’istituto di credito e posto le spese di lite a carico dei coniugi convenuti.

I coniugi avevano quindi presentato appello per la riforma della decisione, sostenendo che il tribunale aveva errato nel ritenere che il fideiussor­e fosse debitore della banca; ciò perché, all’epoca della creazione del fondo, lo stesso fideiussor­e pagava regolarmen­te una rata mensile di 500 euro e dunque era solvibile e adempiente.

Nel respingere l’impugnazio­ne, la Corte d’appello di Napoli afferma, innanzitut­to, che il debito del fideiussor­e sorge nel momento stesso in cui è concessa la garanzia; e «non vi è dubbio» che nel caso in esame la fideiussio­ne fosse precedente alla costituzio­ne del fondo. I giudici ricordano quindi - citando la sentenza 7250/2013 della Corte Cassazione - che l’azione revocatori­a ha la funzione di ricostitui­re la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore in base all’arti- colo 2740 del Codice civile. Si tratta di un’azione che presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilit­à, potendo «essere esperita anche per crediti condiziona­ti o non scaduti o anche solo eventuali».

Di conseguenz­a, il creditore può agire in giudizio in base all’articolo 2901 del Codice civile «anche per la ricostituz­ione della garanzia patrimonia­le» offerta dal fideiussor­e. Questo perché la fideiussio­ne è compresa nell’ampia nozione di credito contenuta nell’articolo 2901; una nozione, dunque, «non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilit­à, ma estesa fino a comprender­e le legittime ragioni o aspettativ­e di credito». E ciò è conforme alla «funzione propria dell’azione revocatori­a, che non persegue scopi specificam­ente restitutor­i, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori».

Né, comunque, la difesa del creditore è in contrasto con le esigenze familiari tutelate dal fondo patrimonia­le. Quest’ultimo, infatti, ha «carattere facoltativ­o» e la sua costituzio­ne dipen- de dalla «libera scelta dei coniugi o di un terzo»; sicché resta ferma la possibilit­à che il giudice verifichi, proprio con l’azione revocatori­a, se la creazione del fondo determini una «lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori».

Ragioni, queste, che secondo la Corte d’appelo di Napoli giustifica­no la conferma della sentenza di primo grado. I coniugi appellanti sono stati quindi condannati a pagare le spese dell’appello, liquidate in 3.800 euro.

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