Revocatoria sui conferimenti del fideiussore
pSì all’azione revocatoria di una disposizione patrimoniale effettuata dal fideiussore. È quanto emerge dalla sentenza 63 del 13 gennaio scorso della Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro).
Il giudizio è stato promosso da una banca per ottenere la pronuncia di inefficacia, in base all’articolo 2901 del Codice civile (che disciplina le condizioni dell’azione revocatoria), del contratto con cui due coniugi, uno dei quali era fideiussore di una società (di cui era anche legale rappresentate) debitrice della stessa banca, avevano attribuito un loro immobile a un fondo patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda dell’istituto di credito e posto le spese di lite a carico dei coniugi convenuti.
I coniugi avevano quindi presentato appello per la riforma della decisione, sostenendo che il tribunale aveva errato nel ritenere che il fideiussore fosse debitore della banca; ciò perché, all’epoca della creazione del fondo, lo stesso fideiussore pagava regolarmente una rata mensile di 500 euro e dunque era solvibile e adempiente.
Nel respingere l’impugnazione, la Corte d’appello di Napoli afferma, innanzitutto, che il debito del fideiussore sorge nel momento stesso in cui è concessa la garanzia; e «non vi è dubbio» che nel caso in esame la fideiussione fosse precedente alla costituzione del fondo. I giudici ricordano quindi - citando la sentenza 7250/2013 della Corte Cassazione - che l’azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore in base all’arti- colo 2740 del Codice civile. Si tratta di un’azione che presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo «essere esperita anche per crediti condizionati o non scaduti o anche solo eventuali».
Di conseguenza, il creditore può agire in giudizio in base all’articolo 2901 del Codice civile «anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale» offerta dal fideiussore. Questo perché la fideiussione è compresa nell’ampia nozione di credito contenuta nell’articolo 2901; una nozione, dunque, «non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito». E ciò è conforme alla «funzione propria dell’azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori».
Né, comunque, la difesa del creditore è in contrasto con le esigenze familiari tutelate dal fondo patrimoniale. Quest’ultimo, infatti, ha «carattere facoltativo» e la sua costituzione dipen- de dalla «libera scelta dei coniugi o di un terzo»; sicché resta ferma la possibilità che il giudice verifichi, proprio con l’azione revocatoria, se la creazione del fondo determini una «lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori».
Ragioni, queste, che secondo la Corte d’appelo di Napoli giustificano la conferma della sentenza di primo grado. I coniugi appellanti sono stati quindi condannati a pagare le spese dell’appello, liquidate in 3.800 euro.