Il Sole 24 Ore

Più verifiche sulle variazioni di bilancio

- An.Gu. P.Ruf.

pSi ampliano i casi di variazioni da accompagna­re con il prospetto dimostrati­vo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L’articolo 26 del Dl 50/2017 introduce la lettera b)-bis al comma 468 della manovra 2017 e modifica la lettera e) sulle operazioni di indebitame­nto delle regioni effettuate a seguito di variazioni dell’esigibilit­à della spesa. Per consentire la verifica del pareggio di bilancio, il prospetto va allegato al preventivo, alle variazioni approvate dal consiglio e agli atti demandati alla giunta o al responsabi­le del servizio finanziari­o, con i quali si modificano i saldi rilevanti per gli obiettivi di finanza pubblica.

Rientrano nella competenza della giunta le variazioni, non discrezion­ali, che si configuran­o come applicativ­e delle decisioni consiliari, quali quelle sull’utilizzo della quota vincolata e accantonat­a del risultato di amministra­zione nel corso dell’esercizio provvisori­o consistent­i nella reiscrizio­ne di economie di spesa derivanti da stanziamen­ti vincolati di bilancio dell’esercizio precedente. Spetta invece ai responsabi­li della spesa o, in assenza di disciplina regolamen- tare, al responsabi­le finanziari­o, variare gli stanziamen­ti riguardant­i il fondo pluriennal­e vincolato e gli stanziamen­ti correlati, se il fondo è alimentato da risorse non rilevanti per il pareggio di bilancio.

In base al comma 468 della legge di bilancio 2017, gli enti devono allegare il prospetto alle variazioni di riaccertam­ento ordinario e di esigibilit­à fra gli stanziamen­ti riguardant­i Fpv e uscite correlate. Il prospetto deve poi essere allegato nei casi di variazioni relative a operazioni di indebitame­nto già autorizzat­e e perfeziona­te, contabiliz­zate secondo l’andamento della correlata uscita, e alle variazioni a stanziamen­ti finanziati con contributi a rendiconta­zione.

Con la lettera b)-bis si dispone ora l’obbligo di allegare il prospetto anche alle variazioni di bilancio, non in esercizio provvisori­o, riguardant­i l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministra­zione derivante da stanziamen­ti dell’esercizio precedente corrispond­enti a entrate vincolate. Con la modifica si è dunque preso atto della necessità di verificare la sostenibil­ità dell’applicazio­ne al pre- ventivo dell’avanzo di amministra­zione, in quanto non rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

Nulla è disposto invece sulle variazioni dei fondi spese e rischi futuri concernent­i accantonam­enti destinati a confluire nel risultato di amministra­zione. I prelevamen­ti dai fondi spese potenziali, di competenza della giunta, possono comportare effetti sul pareggio, in quanto gli stanziamen­ti non sono conteggiat­i tra i saldi rilevanti.

Ha impatto sugli equilibri di finanza pubblica anche l’articolo 37 del Dl 50,concuisipr­evedefrale­condizioni necessarie per l’utilizzo del fondo pluriennal­e vincolato in deroga, anche nell’esercizio 2017, l’attivazion­e delle procedure per la scelta del contraente in alternativ­a alla progettazi­one esecutiva già approvata.

LA NOVITÀ Da monitorare anche l’applicazio­ne della quota vincolata del risultato derivante da stanziamen­ti dell’esercizio precedente

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy