Senza piano anticrisi nella società colpa grave anche per il sindaco
Le Linee guida di Utilitalia per l’attuazione della r iforma
pDa Utilitalia arrivano le Linee guida per la definizione del rischio per attuare le previsioni del Testo unico sulle partecipate (Dlgs 175/2016). L’articolo 6, comma 2 prevede la predisposizione di «programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale» che devono informare i soci, responsabilizzandoli, in merito alla situazione aziendale, nell’ambito della relazione sul governo societario (comma 4) che deve essere predisposta annualmente, a chiusura dell’esercizio, e pubblicata con il bilancio. L’articolo 14, comma 2, impone, se necessario, di attivare una procedura di prevenzione della crisi di cui le Linee guida scandiscono con precisione i tempi.
Il tema merita grande attenzione, sia per l’immediatezza dell’adempimento, sia appunto perché l’articolo 14, comma 2, prevede che se emergono, nei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo ammi- nistrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanamento. La mancata elaborazione di questo programma, in sostanza, delinea un profilo di colpa grave sul piano contabile per gli amministratori degli enti soci e, nelle in house, per i vertici aziendali; per questi ultimi si prospetta anche una grave responsabilità civilistica (articolo 2409 del Codice civile).
Le linee guida individuano un set di indicatori e propongono una procedura da seguire. Gli indicatori sono di carattere generale e tesi a determinare «soglie di allarme», di cui dovrà essere la società, con regolamento, a individuare il livello oltrepassato il quale sia necessario intervenire. La società potrà anche integrare il pacchetto di indici con quelli che ritiene più idonei per la sua area di attività. È chiaro che i “livelli” individuati andranno commisurati alle specificità aziendali ma dovranno indicare un profilo di rischio “ragionevole”, cioè non rappresentare una situazione ormai irreversibile.
Secondo le linee guida, al superamento anche di una sola “soglia” deve essere convocata l’assemblea per verificare l’effettiva gravità della situazione e, se si rientra nel caso indicato dall’articolo 14, comma 2, spetta ai soci dare delle indicazioni per la redazione del piano, anche in base all’articolo 19, comma 5, secondo il quale le Pa socie devono fissare obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate.
Entro 60 giorni, l’organo di amministrazione dovrà poi predisporre un piano di ristrutturazione che recepisca gli indirizzi degli enti soci e dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.