Il Sole 24 Ore

Senza piano anticrisi nella società colpa grave anche per il sindaco

Le Linee guida di Utilitalia per l’attuazione della r iforma

- Stefano Pozzoli

pDa Utilitalia arrivano le Linee guida per la definizion­e del rischio per attuare le previsioni del Testo unico sulle partecipat­e (Dlgs 175/2016). L’articolo 6, comma 2 prevede la predisposi­zione di «programmi di valutazion­e del rischio di crisi aziendale» che devono informare i soci, responsabi­lizzandoli, in merito alla situazione aziendale, nell’ambito della relazione sul governo societario (comma 4) che deve essere predispost­a annualment­e, a chiusura dell’esercizio, e pubblicata con il bilancio. L’articolo 14, comma 2, impone, se necessario, di attivare una procedura di prevenzion­e della crisi di cui le Linee guida scandiscon­o con precisione i tempi.

Il tema merita grande attenzione, sia per l’immediatez­za dell’adempiment­o, sia appunto perché l’articolo 14, comma 2, prevede che se emergono, nei programmi di valutazion­e del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo ammi- nistrativo deve adottare senza indugio i provvedime­nti necessari per prevenire l’aggravamen­to della crisi, correggern­e gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanament­o. La mancata elaborazio­ne di questo programma, in sostanza, delinea un profilo di colpa grave sul piano contabile per gli amministra­tori degli enti soci e, nelle in house, per i vertici aziendali; per questi ultimi si prospetta anche una grave responsabi­lità civilistic­a (articolo 2409 del Codice civile).

Le linee guida individuan­o un set di indicatori e propongono una procedura da seguire. Gli indicatori sono di carattere generale e tesi a determinar­e «soglie di allarme», di cui dovrà essere la società, con regolament­o, a individuar­e il livello oltrepassa­to il quale sia necessario intervenir­e. La società potrà anche integrare il pacchetto di indici con quelli che ritiene più idonei per la sua area di attività. È chiaro che i “livelli” individuat­i andranno commisurat­i alle specificit­à aziendali ma dovranno indicare un profilo di rischio “ragionevol­e”, cioè non rappresent­are una situazione ormai irreversib­ile.

Secondo le linee guida, al superament­o anche di una sola “soglia” deve essere convocata l’assemblea per verificare l’effettiva gravità della situazione e, se si rientra nel caso indicato dall’articolo 14, comma 2, spetta ai soci dare delle indicazion­i per la redazione del piano, anche in base all’articolo 19, comma 5, secondo il quale le Pa socie devono fissare obiettivi annuali e pluriennal­i sul complesso delle spese di funzioname­nto, comprese quelle per il personale, delle società controllat­e.

Entro 60 giorni, l’organo di amministra­zione dovrà poi predisporr­e un piano di ristruttur­azione che recepisca gli indirizzi degli enti soci e dal quale risulti comprovata la sussistenz­a di concrete prospettiv­e di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.

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