Il Sole 24 Ore

«Ppp» con rischio nel contratto

- Al. Ba.

pG li operatori economici possono presentare proposte spontanee per la realizzazi­one di opere o per la gestione di servizi in partenaria­to pubblicopr­ivato, con diritto di prelazione. Il correttivo del Dlgs 50/2016 ha esteso a tutto il Ppp il sistema finora usato per il solo project financing. I privati possono formulare proposte per opere e servizi non compresi nella programmaz­ione degli enti: se la Pa valuta entro tre mesi di pubblico interesse l’iniziativa, questa viene messa a gara e, se vince un operatore diverso dal promotore, questi può esercitare il diritto di prelazione adeguandos­i al progetto del concorrent­e migliore.

La gara è ricondotta all’analisi del miglior rapporto qualità/ prezzo, tenendo conto anche delle modifiche all’articolo 95 del Codice che fissano a 30 punti il tetto per la componente prezzo nelle gare con l’offerta economicam­ente più vantaggios­a.

Le nuove norme alzano al 49% la quota pubblica di copertura dell’investimen­to ed estendono alcune garanzie in caso di risoluzion­e per colpa dell’amministra­zione o di revoca. La normativa ora ampliano l’utilizzo dei contratti di Ppp permettend­oli (articolo 180, comma 2) per tutti i tipi di opera pubblica. Questi contratti devono regolare in modo puntuale anche i rischi, incidenti sui corrispett­ivi, se la ridotta o mancata disponibil­ità dell’opera o del servizio sia imputabile all’operatore, con relativa variazione del canone.

Le norme saranno integrate dalle Linee-guida Anac sui controlli, dalle quali si desume l’obbligator­ietà, per ogni contratto, dell’esplicita individuaz­ione dei rischi in rapporto al piano economico-finanziari­o e della sintesi della loro allocazion­e in una matrice.

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