«Ppp» con rischio nel contratto
pG li operatori economici possono presentare proposte spontanee per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi in partenariato pubblicoprivato, con diritto di prelazione. Il correttivo del Dlgs 50/2016 ha esteso a tutto il Ppp il sistema finora usato per il solo project financing. I privati possono formulare proposte per opere e servizi non compresi nella programmazione degli enti: se la Pa valuta entro tre mesi di pubblico interesse l’iniziativa, questa viene messa a gara e, se vince un operatore diverso dal promotore, questi può esercitare il diritto di prelazione adeguandosi al progetto del concorrente migliore.
La gara è ricondotta all’analisi del miglior rapporto qualità/ prezzo, tenendo conto anche delle modifiche all’articolo 95 del Codice che fissano a 30 punti il tetto per la componente prezzo nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le nuove norme alzano al 49% la quota pubblica di copertura dell’investimento ed estendono alcune garanzie in caso di risoluzione per colpa dell’amministrazione o di revoca. La normativa ora ampliano l’utilizzo dei contratti di Ppp permettendoli (articolo 180, comma 2) per tutti i tipi di opera pubblica. Questi contratti devono regolare in modo puntuale anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o del servizio sia imputabile all’operatore, con relativa variazione del canone.
Le norme saranno integrate dalle Linee-guida Anac sui controlli, dalle quali si desume l’obbligatorietà, per ogni contratto, dell’esplicita individuazione dei rischi in rapporto al piano economico-finanziario e della sintesi della loro allocazione in una matrice.