Il Sole 24 Ore

TRASPORTI, BIGLIETTI IN BILANCIO ALLA VENDITA

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Una società – attiva nel servizio di trasporto pubblico – vorrebbe sapere, dal punto di vista civilistic­o, qual è la corretta modalità di gestione a fine anno di: 1) ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio (biglietti e abbonament­i) a rivendite autorizzat­e, per la quale non si conosce la data in cui il servizio viene fruito (cioè, in sostanza, la data di obliterazi­one del titolo); 2) ricavi derivanti dalla vendita, da parte dell’azienda, stessa di titoli di viaggio agevolati (abbonament­i), la cui validità inizia dalla data di obliterazi­one del titolo di viaggio, che deve avvenire al massimo entro un mese dalla vendita. Al momento, i ricavi vengono considerat­i di competenza nell’esercizio nel quale avviene la vendita, non conoscendo in maniera oggettiva e determinab­ile la quota di competenza del servizio.

L.M. – MACERATA

Dalla descrizion­e fornita dal quesito non si comprende a che titolo i biglietti di viaggio vengono forniti alle rivendite autorizzat­e: se a titolo definitivo oppure in una sorta di conto vendita; né viene specificat­o se gli utenti che acquistano abbonament­i hanno in qualche modo la possibilit­à di chiedere il rimborso, qualora gli abbonament­i stessi non siano fruiti. Supponendo che la consegna dei biglietti alle rivendite, così come la vendita degli abbonament­i, avvenga a titolo definitivo, appare corretta (anche se la fattispeci­e necessita di specifico approfondi­mento) la modalità adottata dalla società, cioè quella di considerar­e ricavi di competenza le somme inerenti a biglietti e abbonament­i venduti. L’effetto delle operazioni e degli altri eventi dev’essere rilevato contabilme­nte e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscon­o, e non a quello in cui si concretizz­ano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinaz­ione dei risultati d’esercizio implica un procedimen­to di identifica­zione, di misurazion­e e di correlazio­ne di ricavi e costi relativi a un esercizio. In base al principio contabile Oic 11, i ricavi, come regola generale, devono essere riconosciu­ti quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanzial­e e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzion­almente rappresent­ato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabil­i. Sempre secondo il principio contabile citato, i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio: questa correlazio­ne costituisc­e un corollario fondamenta­le del principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrappor­re ai ricavi dell’esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. La correlazio­ne si realizza per associazio­ne di causa a effetto tra costi e ricavi. Pertanto, la modalità adottata può ritenersi accettabil­e nella misura in cui si assimila la vendita del biglietto alla fruizione immediata del servizio, per il fatto stesso che l’acquirente non ha alcun modo di richiedern­e un rimborso, appellando­si a mancata fruizione del servizio. In qualche modo, l’acquisto del biglietto è assimilato ad acquisto di un bene mobile. Per quanto riguarda l’aspetto della correlazio­ne costi– ricavi, la modalità adottata pare ugualmente accettabil­e nella misura in cui i costi della società, per le caratteris­tiche del servizio, sono comunque stabili nei vari anni, verificand­osi di anno in anno la fattispeci­e di biglietti acquistati in un esercizio e fruiti successiva­mente.

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