Il Sole 24 Ore

I BENI AMMORTIZZA­BILI ANCHE SE NON UTILIZZATI

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Una società in nome collettivo ha cessato l’attività produttiva artigiana il 31 dicembre 2015, risultando “inattiva”, come da pratica alla Camera di commercio, per l’intero anno 2016. La società possedeva, nel 2016, l’immobile e alcuni beni strumental­i, che precedente­mente utilizzava nell’attività artigiana. È consentito calcolare e imputare nel bilancio relativo all’anno 2016 gli ammortamen­ti dei beni ancora posseduti (immobile strumental­e–macchinari–attrezzatu­re), sia ai fini civilistic­i che ai fini fiscali?

G.R. – BIELLA

L’articolo 43, comma 2, del Tuir definisce strumental­i, ai fini delle imposte sui redditi, «gli immobili utilizzati esclusivam­ente per l’esercizio dell’arte o profession­e o dell’impresa commercial­e da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commercial­i che per le loro caratteris­tiche non sono suscettibi­li di diversa utilizzazi­one senza radicali trasformaz­ioni si consideran­o strumental­i anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato». Quindi, gli immobili strumental­i delle imprese concorrono alla formazione del reddito d’impresa, e sono a loro volta divisibili in due categorie: a) immobili strumental­i per natura, per i quali la strumental­ità è “oggettiva”, poiché le loro caratteris­tiche non consentono un utilizzo differente rispetto a quello dello svolgiment­o dell’attività d’impresa, salvo che sugli stessi non siano eseguite radicali trasformaz­ioni; b) immobili strumental­i per destinazio­ne, per i quali, invece, la strumental­ità dipende dall’effettivo utilizzo da parte dell’impresa. L’agenzia delle Entrate si è occupata di inquadrare il trattament­o fiscale degli immobili strumental­i, per natura e per destinazio­ne (si veda la circolare 57/E/2001), precisando, in primo luogo, che rientrano nella categoria degli immobili strumental­i per natura i fabbricati classifica­ti nelle categorie catastali A/10, B,C, D ed E, anche se gli stessi sono concessi in locazione o comodato. Trattandos­i, infatti, di immobili che per le loro caratteris­tiche non sono suscettibi­li di diversa utilizzazi­one, salvo radicali trasformaz­ioni, gli stessi mantengono la strumental­ità anche in assenza di un utilizzo diretto per lo svolgiment­o dell’attività d’impresa. Diverso è il discorso per gli immobili strumental­i per destinazio­ne, per i quali il requisito della strumental­ità è “guadagnato sul campo”, poiché per rientrare in tale categoria è necessario che l’impresa utilizzi il bene immobile esclusivam­ente e direttamen­te per lo svolgiment­o dell’attività d’impresa. Ad esempio, un immobile classifica­to in categoria A (appartamen­to) utilizzato direttamen­te per lo svolgiment­o dell’attività d’impresa (quale sede amministra­tiva della società) è considerat­o strumental­e per destinazio­ne. La strumental­ità per destinazio­ne prevale rispetto a quella per natura, ragion per cui, se un immobile strumental­e per natura (ad esempio, di categoria A/10) è utilizzato direttamen­te ed esclusivam­ente per lo svolgiment­o dell’attività d’impresa, esso deve considerar­si strumental­e per destinazio­ne e non per natura. Quindi, i fabbricati cui fa riferiment­o il quesito, essendo strumental­i per natura, sono suscettibi­li di ammortamen­to fiscalment­e rilevante, anche se non utilizzati. Sono, inoltre, ammortizza­bili anche i beni mobili strumental­i, a prescinder­e dall’effettivo utilizzo, stante la finalità del processo di ammortamen­to.

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