Il Sole 24 Ore

LA VALUTAZION­E DEL DEBITO CONTRATTO CON I SOCI

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Il 2 maggio 2016 una Srl, con bilancio in forma ordinaria, ha ricevuto un finanziame­nto da soci di 700.000 euro, al tasso dello 0,50 per cento, senza oneri di transazion­e e senza fissare la relativa scadenza. Nel verbale è stabilito che il socio può chiedere la restituzio­ne in qualunque momento con un preavviso di due mesi. Si può evitare l’attualizza­zione del debito e valutarlo al valore nominale?

E.R. – MILANO

In linea generale, il criterio del costo ammortizza­to dev’essere applicato per la valutazion­e dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziari­o avente inizio dal 1° gennaio 2016. Infatti, il Dlgs 139/2015 ha introdotto importanti novità per quanto attiene alle modalità di valutazion­e dei crediti, debiti e titoli iscritti nel bilancio d’esercizio. Con particolar­e riguardo alla valutazion­e dei debiti, il decreto citato ha completame­nte modificato il punto 8 del primo comma dell’articolo 2426 del Codice civile, la cui nuova formulazio­ne stabilisce che «i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizza­to, tenendo conto del fattore temporale». La relazione al decreto precisa che la tecnica del costo ammortizza­to, di derivazion­e comunitari­a, «individua una configuraz­ione di valore riconducib­ile all’alveo del costo storico e permette una migliore rappresent­azione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazion­e degli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale». A fronte delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015, l’Organismo italiano di contabilit­à ha pubblicato il principio contabile Oic n. 19, da cui è possibile trarre alcune consideraz­ioni. Il metodo del costo ammortizza­to prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresent­ato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazion­e e di tutti i premi, gli scon-

ti, gli abbuoni direttamen­te derivanti dalla transazion­e che ha generato il debito stesso; i costi di transazion­e sono rappresent­ati dai costi accessori funzionali alla contrazion­e di un debito (in primis, di un finanziame­nto) quali le spese di istruttori­a, gli oneri relativi alla redazione di una perizia, eventuali commission­i passive iniziali, nonché gli aggi e disaggi sui prestiti obbligazio­nari e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di un debito. Tali costi di transazion­e, che fino alla chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2015 erano capitalizz­ati tra le immobilizz­azioni immaterial­i, mentre i relativi effetti in conto economico venivano rilevati tramite la contabiliz­zazione dell’ammortamen­to, con l’introduzio­ne del Dlgs 139/2015 sono contabiliz­zati applicando l’interesse effettivo quale tasso interno di rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri, derivanti dal debito, e il valore di rilevazion­e iniziale del debito stesso. Va inoltre considerat­o che la nuova formulazio­ne dell’articolo 2426, n. 8, prevede l’attualizza­zione del debito individuat­o secondo il criterio del costo ammortizza­to, applicando il tasso di interesse di mercato qualora vi sia una significat­iva differenza rispetto al tasso di interesse effettivo. Per semplifica­re il passaggio a questa nuova metodologi­a di valutazion­e, il principio contabile Oic n. 19 prevede una disciplina transitori­a, evidenzian­do che il criterio del costo ammortizza­to e l’attualizza­zione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Inoltre, a norma dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, il criterio del costo ammortizza­to può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevant­i; questo, secondo il principio contabile, avviene quando: – i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi); – i costi di transazion­e sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale; – il tasso di interesse effettivo non è significat­ivamente diverso dal tasso di mercato. Nel caso posto dal lettore, di finanziame­nti da parte dei soci rimborsabi­li a vista (quindi a scadenza indetermin­ata), non pare possibile fare ricorso ad alcun esonero da costo ammortizza­to e, quindi, si ritiene applicabil­e tale criterio.

A cura di Cristina Odorizzi

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