LA VALUTAZIONE DEL DEBITO CONTRATTO CON I SOCI
Il 2 maggio 2016 una Srl, con bilancio in forma ordinaria, ha ricevuto un finanziamento da soci di 700.000 euro, al tasso dello 0,50 per cento, senza oneri di transazione e senza fissare la relativa scadenza. Nel verbale è stabilito che il socio può chiedere la restituzione in qualunque momento con un preavviso di due mesi. Si può evitare l’attualizzazione del debito e valutarlo al valore nominale?
E.R. – MILANO
In linea generale, il criterio del costo ammortizzato dev’essere applicato per la valutazione dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2016. Infatti, il Dlgs 139/2015 ha introdotto importanti novità per quanto attiene alle modalità di valutazione dei crediti, debiti e titoli iscritti nel bilancio d’esercizio. Con particolare riguardo alla valutazione dei debiti, il decreto citato ha completamente modificato il punto 8 del primo comma dell’articolo 2426 del Codice civile, la cui nuova formulazione stabilisce che «i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale». La relazione al decreto precisa che la tecnica del costo ammortizzato, di derivazione comunitaria, «individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico e permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale». A fronte delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il principio contabile Oic n. 19, da cui è possibile trarre alcune considerazioni. Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli scon-
ti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso; i costi di transazione sono rappresentati dai costi accessori funzionali alla contrazione di un debito (in primis, di un finanziamento) quali le spese di istruttoria, gli oneri relativi alla redazione di una perizia, eventuali commissioni passive iniziali, nonché gli aggi e disaggi sui prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di un debito. Tali costi di transazione, che fino alla chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2015 erano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, mentre i relativi effetti in conto economico venivano rilevati tramite la contabilizzazione dell’ammortamento, con l’introduzione del Dlgs 139/2015 sono contabilizzati applicando l’interesse effettivo quale tasso interno di rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri, derivanti dal debito, e il valore di rilevazione iniziale del debito stesso. Va inoltre considerato che la nuova formulazione dell’articolo 2426, n. 8, prevede l’attualizzazione del debito individuato secondo il criterio del costo ammortizzato, applicando il tasso di interesse di mercato qualora vi sia una significativa differenza rispetto al tasso di interesse effettivo. Per semplificare il passaggio a questa nuova metodologia di valutazione, il principio contabile Oic n. 19 prevede una disciplina transitoria, evidenziando che il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Inoltre, a norma dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti; questo, secondo il principio contabile, avviene quando: – i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi); – i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale; – il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato. Nel caso posto dal lettore, di finanziamenti da parte dei soci rimborsabili a vista (quindi a scadenza indeterminata), non pare possibile fare ricorso ad alcun esonero da costo ammortizzato e, quindi, si ritiene applicabile tale criterio.
A cura di Cristina Odorizzi