Il Sole 24 Ore

TITOLI DI STATO A GARANZIA: CONTA LA «DESTINAZIO­NE»

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Una Srl ha acquistato dei titoli di Stato, che ha concesso in garanzia a una banca, a copertura della concession­e di un mutuo per l’acquisto di un capannone. In quale voce dello stato patrimonia­le del bilancio abbreviato della Srl dovranno essere appostati questi titoli?

P.G. – TORINO

Preliminar­mente va detto che la classifica­zione degli elementi dell’attivo è effettuata principalm­ente sulla base del criterio della destinazio­ne, in base al quale, ex articolo 2424–bis, comma 1, del Codice civile, «gli elementi patrimonia­li destinati ad essere utilizzati durevolmen­te devono essere iscritti tra le immobilizz­azioni». Il principio contabile Oic 20 prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata rilevano i titoli di debito in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cosiddetta data regolament­o). A norma dell’articolo 2435–bis del Codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice civile, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo d’acquisto. Per i bilancio delle microimpre­se, ex articolo 2435–ter, valgono gli stessi criteri di valutazion­e. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizz­ati e non immobilizz­ati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscriz­ione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensiv­o dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermedia­zione bancaria e finanziari­a, spese di consulenza di diretta imputazion­e, ovvero commission­i, spese e imposte di bollo. Non si comprende nel costo il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto, che dev’essere contabiliz­zato come tale. In altri termini, per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispond­ente alla quotazione del titolo al corso secco (che indica il solo valore capitale del titolo). Quindi, la società deve in primo luogo appurare quale destinazio­ne intende dare ai titoli, se di investimen­to durevole o meno, e di conseguenz­a classifica­rli tra le immobilizz­azioni finanziari­e o tra i titoli dell’attivo circolante. In ogni caso, se la società si avvale della facoltà di derogare al criterio del costo ammortizza­to (obbligator­io per le società ordinarie), essa iscrive i titoli con il criterio del costo sia nell’attivo circolante che nell’immobilizz­ato. Per quanto attiene al vincolo a favore della banca, questo, in realtà, è riferito a un debito già iscritto a bilancio e, quindi, non costituisc­e di per sé una passività potenziale. In ogni caso, se ne consiglia una menzione in nota integrativ­a (al numero 9 e, ulteriorme­nte, al numero 6 se sussiste una garanzia reale, ad esempio un pegno).

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