TITOLI DI STATO A GARANZIA: CONTA LA «DESTINAZIONE»
Una Srl ha acquistato dei titoli di Stato, che ha concesso in garanzia a una banca, a copertura della concessione di un mutuo per l’acquisto di un capannone. In quale voce dello stato patrimoniale del bilancio abbreviato della Srl dovranno essere appostati questi titoli?
P.G. – TORINO
Preliminarmente va detto che la classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ex articolo 2424–bis, comma 1, del Codice civile, «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni». Il principio contabile Oic 20 prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata rilevano i titoli di debito in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cosiddetta data regolamento). A norma dell’articolo 2435–bis del Codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice civile, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo d’acquisto. Per i bilancio delle microimprese, ex articolo 2435–ter, valgono gli stessi criteri di valutazione. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo. Non si comprende nel costo il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto, che dev’essere contabilizzato come tale. In altri termini, per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco (che indica il solo valore capitale del titolo). Quindi, la società deve in primo luogo appurare quale destinazione intende dare ai titoli, se di investimento durevole o meno, e di conseguenza classificarli tra le immobilizzazioni finanziarie o tra i titoli dell’attivo circolante. In ogni caso, se la società si avvale della facoltà di derogare al criterio del costo ammortizzato (obbligatorio per le società ordinarie), essa iscrive i titoli con il criterio del costo sia nell’attivo circolante che nell’immobilizzato. Per quanto attiene al vincolo a favore della banca, questo, in realtà, è riferito a un debito già iscritto a bilancio e, quindi, non costituisce di per sé una passività potenziale. In ogni caso, se ne consiglia una menzione in nota integrativa (al numero 9 e, ulteriormente, al numero 6 se sussiste una garanzia reale, ad esempio un pegno).