Il Sole 24 Ore

LA CONTABILIT­À DA TENERE IN FASE DI TRASFORMAZ­IONE

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Una ditta in regime semplifica­to ha deciso la trasformaz­ione in Srl. La ditta in questione ha rimanenze particolar­mente rilevanti e non può perderle. Nel periodo transitori­o (antecedent­e alla trasformaz­ione), quale regime di contabilit­à conviene adottare? Il regime di contabilit­à ordinaria con rilevazion­e delle rimanenze? Oppure il regime di cassa, dato che, per il periodo transitori­o, determiner­à il reddito con il regime di cassa e in fase di trasformaz­ione le rimanenze verrebbero certificat­e dalla perizia e, quindi, tornerebbe­ro a essere inserite nel futuro bilancio della Srl come rimanenze iniziali?

F.M. – FROSINONE

Non potendo fornire una risposta del tutto precisa in mancanza dei dati delle rimanenze, si ritiene che sia preferibil­e adottare il regime di contabilit­à ordinaria nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 alla data di effetto della trasformaz­ione. In mancanza della contabilit­à ordinaria, opererebbe­ro le disposizio­ni previste dall’articolo 1, comma 18, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017), a norma del quale il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizio­ni dell’articolo 66 del Tuir è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. Questo potrebbe comportare una perdita fiscale, non deducibile fiscalment­e in mancanza di altri redditi dell’imprendito­re individual­e.

A cura di Gianluca Dan

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