LA CONTABILITÀ DA TENERE IN FASE DI TRASFORMAZIONE
Una ditta in regime semplificato ha deciso la trasformazione in Srl. La ditta in questione ha rimanenze particolarmente rilevanti e non può perderle. Nel periodo transitorio (antecedente alla trasformazione), quale regime di contabilità conviene adottare? Il regime di contabilità ordinaria con rilevazione delle rimanenze? Oppure il regime di cassa, dato che, per il periodo transitorio, determinerà il reddito con il regime di cassa e in fase di trasformazione le rimanenze verrebbero certificate dalla perizia e, quindi, tornerebbero a essere inserite nel futuro bilancio della Srl come rimanenze iniziali?
F.M. – FROSINONE
Non potendo fornire una risposta del tutto precisa in mancanza dei dati delle rimanenze, si ritiene che sia preferibile adottare il regime di contabilità ordinaria nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 alla data di effetto della trasformazione. In mancanza della contabilità ordinaria, opererebbero le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 18, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017), a norma del quale il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del Tuir è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. Questo potrebbe comportare una perdita fiscale, non deducibile fiscalmente in mancanza di altri redditi dell’imprenditore individuale.
A cura di Gianluca Dan