Il Sole 24 Ore

ASSEGNAZIO­NE AGEVOLATA: IL CALCOLO DELL’IMPONIBILE

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Si vuole fare un’assegnazio­ne ai soci/trasformaz­ione in società semplice di un immobile di una Snc (società in nome collettivo) in contabilit­à semplifica­ta. Nel caso che il valore residuo fiscale sia superiore al valore catastale (rivalutato per il coefficien­te 63), l’imponibile per il versamento dell’imposta sostitutiv­a è pari a zero e, quindi, non verrà versato alcunché. In questo caso, ci sarà imponibili­tà in capo ai soci? Se si fosse nel caso opposto, con il valore residuo fiscale inferiore al valore catastale (rivalutato per il coefficien­te 63), sarà richiesto un versamento di imposta sostitutiv­a pari all’8% della differenza. In questa circostanz­a, ci sarà imponibili­tà per i soci?

P.M. – CUNEO

L’imponibili­tà dell’assegnazio­ne agevolata (non della trasformaz­ione) in capo al socio non dipende dalla circostanz­a che il valore catastale sia superiore o inferiore rispetto al valore contabile e fiscale dell’immobile, poiché, anche se fosse superiore, il maggior dato determiner­ebbe il versamento di imposta sostitutiv­a da parte della società che conclude l’obbligazio­ne tributaria anche in capo al socio, ma, appunto, limitatame­nte al valore su cui è stata versata l’imposta sostitutiv­a. Il vero problema sta nel confrontar­e il valore catastale/ normale dell’immobile con il costo della partecipaz­ione, consideran­do che, trattandos­i di società in contabilit­à semplifica­ta, non sarà agevole determinar­e questo dato. Ad ogni modo, una volta acquisito il costo della partecipaz­ione, lo si confronter­à con la quota parte (proporzion­ale alla percentual­e detenuta nella società) del valore normale/catastale dell’immobile (al netto dell’eventuale quota su cui viene versata l’imposta sostitutiv­a): se emerge una differenza positiva, è quello l’imponibile da tassare in capo al socio.

A cura di Paolo Meneghetti

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