ASSEGNAZIONE AGEVOLATA: IL CALCOLO DELL’IMPONIBILE
Si vuole fare un’assegnazione ai soci/trasformazione in società semplice di un immobile di una Snc (società in nome collettivo) in contabilità semplificata. Nel caso che il valore residuo fiscale sia superiore al valore catastale (rivalutato per il coefficiente 63), l’imponibile per il versamento dell’imposta sostitutiva è pari a zero e, quindi, non verrà versato alcunché. In questo caso, ci sarà imponibilità in capo ai soci? Se si fosse nel caso opposto, con il valore residuo fiscale inferiore al valore catastale (rivalutato per il coefficiente 63), sarà richiesto un versamento di imposta sostitutiva pari all’8% della differenza. In questa circostanza, ci sarà imponibilità per i soci?
P.M. – CUNEO
L’imponibilità dell’assegnazione agevolata (non della trasformazione) in capo al socio non dipende dalla circostanza che il valore catastale sia superiore o inferiore rispetto al valore contabile e fiscale dell’immobile, poiché, anche se fosse superiore, il maggior dato determinerebbe il versamento di imposta sostitutiva da parte della società che conclude l’obbligazione tributaria anche in capo al socio, ma, appunto, limitatamente al valore su cui è stata versata l’imposta sostitutiva. Il vero problema sta nel confrontare il valore catastale/ normale dell’immobile con il costo della partecipazione, considerando che, trattandosi di società in contabilità semplificata, non sarà agevole determinare questo dato. Ad ogni modo, una volta acquisito il costo della partecipazione, lo si confronterà con la quota parte (proporzionale alla percentuale detenuta nella società) del valore normale/catastale dell’immobile (al netto dell’eventuale quota su cui viene versata l’imposta sostitutiva): se emerge una differenza positiva, è quello l’imponibile da tassare in capo al socio.
A cura di Paolo Meneghetti