FRINGE BENEFIT INDEDUCIBILE PER L’AZIENDA
Il mio quesito riguarda la deducibilità dei costi relativi alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Nel 2016 un’azienda assegna a un dipendente una vettura in uso promiscuo. Il fringe benefit tassato in capo al dipendente ammonta a 3.000 euro; i costi annuali di gestione dell’auto raggiungono i 7.000 euro; l’ammortamento annuale del costo di acquisto del veicolo è di 3.500 euro. L’impresa potrà dedurre un importo pari a 10.350 euro (ossia, il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamento più la deduzione integrale del fringe benefit, come spesa per lavoro dipendente), oppure soltanto 7.350 euro (ossia, il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamento, escludendo il fringe benefit)?
V.M. – SCORRANO
L’articolo 164 del Tuir consente la deducibilità al 70% dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso in questione, pertanto, è deducibile il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamento (70% di 10.500 euro, pari a 7.350), con esclusione del fringe benefit. In capo al dipendente vi sarà invece la tassazione del fringe benefit, determinato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri,sullabasedelcostochilometricodieserciziodesumibile dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto.
A cura di Gianluca Dan