Il Sole 24 Ore

FRINGE BENEFIT INDEDUCIBI­LE PER L’AZIENDA

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Il mio quesito riguarda la deducibili­tà dei costi relativi alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Nel 2016 un’azienda assegna a un dipendente una vettura in uso promiscuo. Il fringe benefit tassato in capo al dipendente ammonta a 3.000 euro; i costi annuali di gestione dell’auto raggiungon­o i 7.000 euro; l’ammortamen­to annuale del costo di acquisto del veicolo è di 3.500 euro. L’impresa potrà dedurre un importo pari a 10.350 euro (ossia, il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamen­to più la deduzione integrale del fringe benefit, come spesa per lavoro dipendente), oppure soltanto 7.350 euro (ossia, il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamen­to, escludendo il fringe benefit)?

V.M. – SCORRANO

L’articolo 164 del Tuir consente la deducibili­tà al 70% dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso in questione, pertanto, è deducibile il 70% dei costi di gestione e dell’ammortamen­to (70% di 10.500 euro, pari a 7.350), con esclusione del fringe benefit. In capo al dipendente vi sarà invece la tassazione del fringe benefit, determinat­o in misura pari al 30% dell’importo corrispond­ente a una percorrenz­a convenzion­ale di 15.000 chilometri,sullabased­elcostochi­lometricod­iesercizio­desumibile dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualme­nte trattenuto.

A cura di Gianluca Dan

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