Il Sole 24 Ore

RAGIONIERI, DUE OPZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCATTO

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Un soggetto con meno di 38 anni, neo–iscritto alla Cnpr (Cassa nazionale ragionieri e periti commercial­i), ha esercitato l’opzione di versamento del contributo soggettivo in misura ridotta (50% del contributo minimo) fino al compimento del 38° anno di età, come da regolament­o della Cassa. Contestual­mente, ha richiesto di riscattare il periodo di studi universita­rio. Il calcolo del riscatto viene effettuato sulla contribuzi­one ridotta del 50% oppure su quella minima piena?

G.G. – PADOVA

Il Regolament­o di previdenza della Cnpr in materia di riscatto prevede che quest’ultimo – per i periodi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), cioè «i contributi relativi ai periodi successivi al 31 dicembre 2003» che «producono effetti sulla quota di pensione contributi­va, secondo la relativa normativa di calcolo» – comporta, a scelta del richiedent­e, il pagamento della somma che corrispond­e: – all’importo del contributo soggettivo minimo dovuto per l’anno di presentazi­one della domanda in relazione al periodo riscattato; – all’importo determinat­o applicando, al reddito effetti- Pertanto, il donatario, per evitare l’emergere di plusvalenz­e imponibili, iscriverà i cespiti al costo e in contropart­ita il relativo fondo di ammortamen­to fiscale, continuand­o ad ammortizza­re tali beni come faceva il donante. Anche il magazzino sarà iscritto allo stesso valore fiscale, in modo da non determinar­e salti di imposta.

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