RAGIONIERI, DUE OPZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCATTO
Un soggetto con meno di 38 anni, neo–iscritto alla Cnpr (Cassa nazionale ragionieri e periti commerciali), ha esercitato l’opzione di versamento del contributo soggettivo in misura ridotta (50% del contributo minimo) fino al compimento del 38° anno di età, come da regolamento della Cassa. Contestualmente, ha richiesto di riscattare il periodo di studi universitario. Il calcolo del riscatto viene effettuato sulla contribuzione ridotta del 50% oppure su quella minima piena?
G.G. – PADOVA
Il Regolamento di previdenza della Cnpr in materia di riscatto prevede che quest’ultimo – per i periodi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), cioè «i contributi relativi ai periodi successivi al 31 dicembre 2003» che «producono effetti sulla quota di pensione contributiva, secondo la relativa normativa di calcolo» – comporta, a scelta del richiedente, il pagamento della somma che corrisponde: – all’importo del contributo soggettivo minimo dovuto per l’anno di presentazione della domanda in relazione al periodo riscattato; – all’importo determinato applicando, al reddito effetti- Pertanto, il donatario, per evitare l’emergere di plusvalenze imponibili, iscriverà i cespiti al costo e in contropartita il relativo fondo di ammortamento fiscale, continuando ad ammortizzare tali beni come faceva il donante. Anche il magazzino sarà iscritto allo stesso valore fiscale, in modo da non determinare salti di imposta.