DUE LE ALIQUOTE APPLICABILI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Con la circolare 4/E/2017 l’agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazione dell’aliquota del 9% alla parte mobiliare degli impianti fotovoltaici (dopo l’intervento sugli “imbullonati”). Si ritiene che l’effetto fiscale sia di tipo retroattivo. Pertanto, una volta ripartito il costo storico dell’asset in parte mobile e immobile, e rideterminati i relativi fondi ammortamento, l’ammortamento integrativo riguardante la parte mobiliare (precedentemente ammortizzata al 4 per cento) è deducibile già nell’esercizio 2016?
R.B. – MILANO
L’agenzia delle Entrate ha fornito diverse interpretazioni per quanto riguarda il coefficiente di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici. Con la circolare 46/E del 19 luglio 2007 aveva considerato gli impianti fotovoltaici come beni mobili, ai quali applicare l’aliquota del 9 per cento. Successivamente, con la circolare 36/E/2013, aveva rivisto la sua interpretazione stabilendo che agli impianti fotovoltaici, a eccezione di quelli di piccole dimensioni, si applicava l’aliquota del 4 per cento. Ora, con la circolare 4/E/2017, l’Agenzia ha affermato che i costi relativi alla componente immobiliare della centrale, iscritti alla voce “Fabbricati”, vanno ammortizzati con l’aliquota del 4 per cento, mentre i costi riguardanti la componente impiantistica della centrale, iscritti alla voce “Impianti e macchinari”, possono essere ammortizzati con l’aliquota del 9 per cento. Il lettore deve verificare l’aliquota applicata ai fini civilistici, che, nella maggior parte dei casi, è pari al 5 per cento, per allineare l’ammortamento alla vita utile del bene, considerato che il Gse (Gestore dei servizi energetici) eroga la tariffa incentivante per 20 anni. Qualora, dal punto di vista civilistico, si applichi l’aliquota del 5 per cento, non andrà operata alcuna variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso, invece, in cui venga applicata, dal punto di vista civilistico, un’aliquota pari al 9 per cento, l’ammortamento civilistico sarà allineato per il futuro a quello fiscale e, per recuperare quello non dedotto nei precedenti esercizi, si potrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa.