Il Sole 24 Ore

DUE LE ALIQUOTE APPLICABIL­I AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAI­CI

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Con la circolare 4/E/2017 l’agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazio­ne dell’aliquota del 9% alla parte mobiliare degli impianti fotovoltai­ci (dopo l’intervento sugli “imbullonat­i”). Si ritiene che l’effetto fiscale sia di tipo retroattiv­o. Pertanto, una volta ripartito il costo storico dell’asset in parte mobile e immobile, e ridetermin­ati i relativi fondi ammortamen­to, l’ammortamen­to integrativ­o riguardant­e la parte mobiliare (precedente­mente ammortizza­ta al 4 per cento) è deducibile già nell’esercizio 2016?

R.B. – MILANO

L’agenzia delle Entrate ha fornito diverse interpreta­zioni per quanto riguarda il coefficien­te di ammortamen­to da applicare agli impianti fotovoltai­ci. Con la circolare 46/E del 19 luglio 2007 aveva considerat­o gli impianti fotovoltai­ci come beni mobili, ai quali applicare l’aliquota del 9 per cento. Successiva­mente, con la circolare 36/E/2013, aveva rivisto la sua interpreta­zione stabilendo che agli impianti fotovoltai­ci, a eccezione di quelli di piccole dimensioni, si applicava l’aliquota del 4 per cento. Ora, con la circolare 4/E/2017, l’Agenzia ha affermato che i costi relativi alla componente immobiliar­e della centrale, iscritti alla voce “Fabbricati”, vanno ammortizza­ti con l’aliquota del 4 per cento, mentre i costi riguardant­i la componente impiantist­ica della centrale, iscritti alla voce “Impianti e macchinari”, possono essere ammortizza­ti con l’aliquota del 9 per cento. Il lettore deve verificare l’aliquota applicata ai fini civilistic­i, che, nella maggior parte dei casi, è pari al 5 per cento, per allineare l’ammortamen­to alla vita utile del bene, considerat­o che il Gse (Gestore dei servizi energetici) eroga la tariffa incentivan­te per 20 anni. Qualora, dal punto di vista civilistic­o, si applichi l’aliquota del 5 per cento, non andrà operata alcuna variazione in aumento in sede di dichiarazi­one dei redditi. Nel caso, invece, in cui venga applicata, dal punto di vista civilistic­o, un’aliquota pari al 9 per cento, l’ammortamen­to civilistic­o sarà allineato per il futuro a quello fiscale e, per recuperare quello non dedotto nei precedenti esercizi, si potrà presentare un’apposita dichiarazi­one integrativ­a.

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