Il Sole 24 Ore

AUTOTRASPO­RTO, DEDUZIONI NON ESTESE A «VIE D’ACQUA»

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Come disposto dal Dm 13 luglio 1981, le spese di manutenzio­ne deducibili nell’esercizio ex articolo 102 del Tuir vengono aumentate dal 5 al 25% del costo complessiv­o dei beni risultante dal registro dei beni ammortizza­bili; ciò avviene all’inizio del periodo d’imposta da parte di coloro che svolgono attività di autotraspo­rto di cose per conto terzi iscritti nel relativo albo, concession­ari di autoserviz­i pubblici di linea, titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicol­i da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, nonché da esercenti attività di locazione di autoveicol­i senza conducente, titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore (scuole guida), per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto interno. La stessa possibilit­à può essere concessa alle imprese che esercitano le medesime attività per via d’acqua interna o per via marittima, anziché su ruota?

A.V. – CHIOGGIA

L’esclusione dalla base imponibile è subordinat­a al soddisfaci­mento di due condizioni: a) la cessione dei beni in oggetto dev’essere prevista dalle “originarie condizioni contrattua­li”, ossia nello stesso contratto di vendita dei beni o servizi cui si riferiscon­o i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; b) l’aliquota applicabil­e ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non dev’essere superiore a quella prevista per gli altri beni o servizi oggetto della cessione o prestazion­e. Nel caso descritto dal quesito, pertanto, l’operazione è da considerar­e non rilevante ai fini Iva, e quindi esclusa da ogni adempiment­o, se si sono verificate le condizioni illustrate. In caso contrario, essa soggiace agli obblighi previsti in termini di fatturazio­ne e liquidazio­ne dell’imposta. Le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, derivando da una specifica operazione commercial­e (per esempio, 3x2, tredicesim­o pezzo eccetera), sono escluse dall’imponibile Iva, a differenza delle cessioni gratuite, soggette a imposta secondo la disciplina prevista dall’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972. L’erogazione dei premi non ha, infatti, natura di liberalità, in quanto il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono «viene in pratica incluso nel prezzo dei prodotti cui lo sconto o l’abbuono si riferiscon­o». È per questa ragione che i suddetti premi restano estranei alla disciplina delle cessioni gratuite di beni, di cui all’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972. Lo sconto “in natura”, presuppone­ndo che, “a monte”, sia ceduto un bene, dev’essere necessaria­mente parziale; se, invece, esso rappresent­a il totale del prezzo di vendita, si verifica una cessione gratuita, imponibile a Iva.

A cura di Albino Leonardi

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