Il Sole 24 Ore

LA DEDUCIBILI­TÀ DEI RIMBORSI AD AMMINISTRA­TORI DI SRL

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Una Srl ha deliberato in assemblea di corrispond­ere all’amministra­tore, per lo svolgiment­o del suo incarico, sia il rimborso chilometri­co a tariffe Aci per l’utilizzo della sua auto privata, sia una indennità forfettari­a giornalier­a di 46,48 euro per le trasferte in Italia. Possono coesistere i due benefit? Sono integralme­nte deducibili ai fini Ires per la Srl, rispettand­o le caratteris­tiche dei cavalli fiscali e delle tabelle Aci? E ai fini Irap? L’amministra­tore può presentare contempora­neamente una nota spese per rimborso di spese di vitto e alloggio?

V.D. – TREVISO

L’articolo 51 del Tuir, applicabil­e anche agli amministra­tori di società, prevede tre sistemi differenti di rimborso delle spese inerenti alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale: sistema analitico (a pie’ di lista), sistema forfettari­o, sistema misto. I tre sistemi sono alternativ­i con riferiment­o a ogni singola trasferta. Nel caso descritto, sembra che sia stato applicato il sistema forfettari­o, con una indennità di 46,48 euro al giorno, pari al limite esentato, ex articolo 51, comma 5 del Tuir, in capo al dipendente per le trasferte effettuate in Italia fuori dal territorio comunale (limite elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero) . Nel caso in cui l’importo corrispost­o superi tale limite, dovrà essere assoggetta­ta a tassazione la sola eccedenza. Questa indennità è comunque cumulabile con un eventuale rimborso chilometri­co. Le eventuali altre spese rimborsate, in aggiunta all’indennità forfettari­a, sono imponibili in capo all’amministra­tore con la sola eccezione delle spese di viaggio (per esempio, l’aereo) e trasporto (taxi, trasporti pubblici, autovettur­a a noleggio). Ai fini Ires, per la società le spese sostenute per vitto e alloggio, in seguito a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornalier­o non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei rapporti è stato autorizzat­o a utilizzare un autoveicol­o di sua proprietà, o noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettiva­mente, al costo di percorrenz­a o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicol­i di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure a 20 cavalli se con motore diesel. Ai fini Irap, l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’indeducibi­lità del rimborso chilometri­co e delle indennità di trasferta.

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