LA DEDUCIBILITÀ DEI RIMBORSI AD AMMINISTRATORI DI SRL
Una Srl ha deliberato in assemblea di corrispondere all’amministratore, per lo svolgimento del suo incarico, sia il rimborso chilometrico a tariffe Aci per l’utilizzo della sua auto privata, sia una indennità forfettaria giornaliera di 46,48 euro per le trasferte in Italia. Possono coesistere i due benefit? Sono integralmente deducibili ai fini Ires per la Srl, rispettando le caratteristiche dei cavalli fiscali e delle tabelle Aci? E ai fini Irap? L’amministratore può presentare contemporaneamente una nota spese per rimborso di spese di vitto e alloggio?
V.D. – TREVISO
L’articolo 51 del Tuir, applicabile anche agli amministratori di società, prevede tre sistemi differenti di rimborso delle spese inerenti alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale: sistema analitico (a pie’ di lista), sistema forfettario, sistema misto. I tre sistemi sono alternativi con riferimento a ogni singola trasferta. Nel caso descritto, sembra che sia stato applicato il sistema forfettario, con una indennità di 46,48 euro al giorno, pari al limite esentato, ex articolo 51, comma 5 del Tuir, in capo al dipendente per le trasferte effettuate in Italia fuori dal territorio comunale (limite elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero) . Nel caso in cui l’importo corrisposto superi tale limite, dovrà essere assoggettata a tassazione la sola eccedenza. Questa indennità è comunque cumulabile con un eventuale rimborso chilometrico. Le eventuali altre spese rimborsate, in aggiunta all’indennità forfettaria, sono imponibili in capo all’amministratore con la sola eccezione delle spese di viaggio (per esempio, l’aereo) e trasporto (taxi, trasporti pubblici, autovettura a noleggio). Ai fini Ires, per la società le spese sostenute per vitto e alloggio, in seguito a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, o noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure a 20 cavalli se con motore diesel. Ai fini Irap, l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’indeducibilità del rimborso chilometrico e delle indennità di trasferta.