ATTIVITÀ DI ARCHITETTO: OBBLIGO DI VERSAMENTO
Sono iscritto alla gestione commercianti Inps dal 2012. A dicembre 2016 ho avviato anche l’attività di architetto, senza iscrizione a Inarcassa (solo albo). Quindi verserò a Inarcassa solo il contributo integrativo. Il reddito derivante dall’attività professionale deve essere assoggettato alla gestione separata Inps?
L.D. – NAPOLI
Si ritiene che il lettore debba adempiere all’obbligo contributivo per le attività svolte in quanto architetto, versando le relative somme a Inarcassa. Infatti, con la circolare 72/2015, l’Inps ha esposto alcuni chiarimenti in merito a quanto richiesto dal lettore. In particolare, in questa circolare si fa riferimento anche ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, che nel concetto di esercizio della professione include« l’ esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione». Allaluce di ciò, prosegue la circolare ,« secondo l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria » .
A cura di Alessandra Pacchioni