Il Sole 24 Ore

ATTIVITÀ DI ARCHITETTO: OBBLIGO DI VERSAMENTO

-

Sono iscritto alla gestione commercian­ti Inps dal 2012. A dicembre 2016 ho avviato anche l’attività di architetto, senza iscrizione a Inarcassa (solo albo). Quindi verserò a Inarcassa solo il contributo integrativ­o. Il reddito derivante dall’attività profession­ale deve essere assoggetta­to alla gestione separata Inps?

L.D. – NAPOLI

Si ritiene che il lettore debba adempiere all’obbligo contributi­vo per le attività svolte in quanto architetto, versando le relative somme a Inarcassa. Infatti, con la circolare 72/2015, l’Inps ha esposto alcuni chiariment­i in merito a quanto richiesto dal lettore. In particolar­e, in questa circolare si fa riferiment­o anche ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, che nel concetto di esercizio della profession­e include« l’ esercizio di attività che, pur non profession­almente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività profession­ale strettamen­te intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il profession­ista ordinariam­ente si avvale nell’esercizio dell’attività profession­ale e nel cui svolgiment­o, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicament­e propria della sua profession­e». Allaluce di ciò, prosegue la circolare ,« secondo l’orientamen­to più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducib­ilità alla profession­e dell’attività in concreto svolta dal profession­ista, anche se non espressame­nte riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenzi­ale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligator­io e quello integrativ­o dovuto all’Ente previdenzi­ale di categoria » .

A cura di Alessandra Pacchioni

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy