Il Sole 24 Ore

NEO–ASSUNTA IN MATERNITÀ: SÌ AGLI SGRAVI CONTRIBUTI­VI

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Una società ha assunto a dicembre 2016 una lavoratric­e iscritta nelle liste di mobilità, per la quale è possibile beneficiar­e della riduzione dei contributi ex legge 223/91. Già al momento dell’assunzione, la lavoratric­e si trovava in astensione obbligator­ia pre–parto. È stato chiesto all’Inps il differimen­to del periodo di riduzione contributi­va, con decorrenza alla fine dell’astensione obbligator­ia (nota del ministero del Lavoro 6/Ps/50004/Inps/57 del 4 gennaio 1999, condivisa dall’Istituto). Ma la sede Inps competente ha rigettato tale richiesta, asserendo che non è possibile fruire del differimen­to in caso di lavoratric­e in astensione obbligator­ia già al momento dell’assunzione. È corretto?

A.P. – MUGNANO

Indubbiame­nte la citata nota ministeria­le e la successiva circolare Inps 84/1999 prevedono il prolungame­nto del periodo di sgravio per gli assunti dalla mobilità, in caso di maternità sopraggiun­ta durante lo svolgiment­o del rapporto. La questione specifica, tuttavia, non ci pare che sia stata affrontata. Riteniamo però che non estendere tale interpreta­zione all’assunzione di lavoratric­i iscritte in gravidanza possa essere discrimina­nte. Infatti, la legge consentiva l’iscrizione o il successivo mantenimen­to nelle liste di mobilità alle lavoratric­i in gravidanza (la norma ha abrogato le liste di mobilità dal 2017). Se si è assunto una lavoratric­e in questa condizione, posto che lo sgravio inizia a decorrere dal momento della ripresa lavorativa, impedirne il prolungame­nto temporale non sarebbe legittimo, perché sarebbe un disincenti­vo ad assumere donne in fase di maternità obbligator­ia.

A cura di Pietro Gremigni

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