NEO–ASSUNTA IN MATERNITÀ: SÌ AGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Una società ha assunto a dicembre 2016 una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, per la quale è possibile beneficiare della riduzione dei contributi ex legge 223/91. Già al momento dell’assunzione, la lavoratrice si trovava in astensione obbligatoria pre–parto. È stato chiesto all’Inps il differimento del periodo di riduzione contributiva, con decorrenza alla fine dell’astensione obbligatoria (nota del ministero del Lavoro 6/Ps/50004/Inps/57 del 4 gennaio 1999, condivisa dall’Istituto). Ma la sede Inps competente ha rigettato tale richiesta, asserendo che non è possibile fruire del differimento in caso di lavoratrice in astensione obbligatoria già al momento dell’assunzione. È corretto?
A.P. – MUGNANO
Indubbiamente la citata nota ministeriale e la successiva circolare Inps 84/1999 prevedono il prolungamento del periodo di sgravio per gli assunti dalla mobilità, in caso di maternità sopraggiunta durante lo svolgimento del rapporto. La questione specifica, tuttavia, non ci pare che sia stata affrontata. Riteniamo però che non estendere tale interpretazione all’assunzione di lavoratrici iscritte in gravidanza possa essere discriminante. Infatti, la legge consentiva l’iscrizione o il successivo mantenimento nelle liste di mobilità alle lavoratrici in gravidanza (la norma ha abrogato le liste di mobilità dal 2017). Se si è assunto una lavoratrice in questa condizione, posto che lo sgravio inizia a decorrere dal momento della ripresa lavorativa, impedirne il prolungamento temporale non sarebbe legittimo, perché sarebbe un disincentivo ad assumere donne in fase di maternità obbligatoria.
A cura di Pietro Gremigni