LA «FORMULA» DIGITALE PER SOSTITUIRE IL CARTACEO
È possibile avvalersi della conservazione sostitutiva digitale delle fatture emesse verso privati, distruggendo i documenti cartacei? La società che si occupa della conservazione a norma fornisce un indirizzo web con username e password. Va fatta comunicazione all’agenzia delle Entrate tramite modello di variazione dei dati Iva?
R.T. – MESSINA
L’agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva un servizio gratuito di fatturazione elettronica, accessibile online dal sito della stessa Agenzia. L’applicazione è realizzata in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 127 del 2015, allo scopo di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, e offre agli utenti non soltanto le funzioni di generazione e trasmissione telematica delle fatture elettroniche, ma anche l’ulteriore servizio di conservazione. Ne consegue la possibilità di distruggere i documenti cartacei. Il processo di conservazione attivabile mediante il nuovo servizio offerto dall’Agenzia è stato realizzato tenendo conto della disciplina contenuta nel Dpcm 3 dicembre 2013 e nel Dm 17 giugno 2014, ossia nel rispetto degli obblighi prescritti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. Ai fini fiscali, pertanto, è necessario che la conservazione delle fatture in formato elettronico avvenga nel rispetto delle regole tecniche ex articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82 del 2005), nonché a norma dell’articolo 21, comma 3, del Dpr 633/1972. In pratica, le fatture elettroniche di cui si richiede la conservazione devono essere sottoscritte mediante firma qualificata o mediante sigillo elettronico, a garanzia dell’autenticità, integrità e leggibilità dei documenti, dal momento di emissione fino al termine della conservazione. Inoltre, sempre ai fini della rilevanza fiscale, il processo di conservazione delle fatture deve svolgersi secondo le indicazioni procedurali contenute nell’articolo 9 del Dpcm 3 dicembre 2013.