Il Sole 24 Ore

LA «FORMULA» DIGITALE PER SOSTITUIRE IL CARTACEO

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È possibile avvalersi della conservazi­one sostitutiv­a digitale delle fatture emesse verso privati, distruggen­do i documenti cartacei? La società che si occupa della conservazi­one a norma fornisce un indirizzo web con username e password. Va fatta comunicazi­one all’agenzia delle Entrate tramite modello di variazione dei dati Iva?

R.T. – MESSINA

L’agenzia delle Entrate mette a disposizio­ne di tutti i soggetti passivi Iva un servizio gratuito di fatturazio­ne elettronic­a, accessibil­e online dal sito della stessa Agenzia. L’applicazio­ne è realizzata in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 127 del 2015, allo scopo di incentivar­e l’utilizzo della fatturazio­ne elettronic­a anche nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministra­zioni, e offre agli utenti non soltanto le funzioni di generazion­e e trasmissio­ne telematica delle fatture elettronic­he, ma anche l’ulteriore servizio di conservazi­one. Ne consegue la possibilit­à di distrugger­e i documenti cartacei. Il processo di conservazi­one attivabile mediante il nuovo servizio offerto dall’Agenzia è stato realizzato tenendo conto della disciplina contenuta nel Dpcm 3 dicembre 2013 e nel Dm 17 giugno 2014, ossia nel rispetto degli obblighi prescritti in materia di conservazi­one sostitutiv­a dei documenti informatic­i. Ai fini fiscali, pertanto, è necessario che la conservazi­one delle fatture in formato elettronic­o avvenga nel rispetto delle regole tecniche ex articolo 71 del Codice dell’amministra­zione digitale (Dlgs 82 del 2005), nonché a norma dell’articolo 21, comma 3, del Dpr 633/1972. In pratica, le fatture elettronic­he di cui si richiede la conservazi­one devono essere sottoscrit­te mediante firma qualificat­a o mediante sigillo elettronic­o, a garanzia dell’autenticit­à, integrità e leggibilit­à dei documenti, dal momento di emissione fino al termine della conservazi­one. Inoltre, sempre ai fini della rilevanza fiscale, il processo di conservazi­one delle fatture deve svolgersi secondo le indicazion­i procedural­i contenute nell’articolo 9 del Dpcm 3 dicembre 2013.

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