Il Sole 24 Ore

La sanatoria sulle liti fiscali detta i tempi delle impugnazio­ni

La sanatoria allunga i termini per tutte le controvers­ie a prescinder­e dall’adesione

- Ambrosi, Procida e Santacroce

pLa definizion­e delle liti pendenti introduce una sospension­e dei termini di impugnazio­ne, con la conseguenz­a che occorrerà verificare le nuove scadenze per ciascuna posizione oggetto di contenzios­o.

La manovra correttiva ( Dl 50/2017) prevede infatti che per le controvers­ie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazio­ne, anche incidental­e, delle pronunce giurisdizi­onali e di riassunzio­ne che scadono dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017. Tale sospension­e non è subordinat­a all’adesione alla definizion­e delle liti: in presenza dei requisiti legittiman­ti, i termini sono prorogati a prescinder­e dalla volontà del con- tribuente di presentare l’istanza di definizion­e.

Ricorsi in primo grado

Per la proposizio­ne del ricorso introdutti­vo del giudizio non è prevista alcuna sospension­e, poiché la norma fa esclusivo riferiment­o all’impugnazio­ne di pronunce giurisprud­enziali e alla riassunzio­ne; più in generale è comunque previsto che sono sospese le «controvers­ie definibili». Si tratta, cioè, delle liti la cui costituzio­ne in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e alla data di presentazi­one della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Va da sé che se entro il 31 edicembre 2016 non è stato depositato il ricorso in Ctp, la controvers­ia non è definibile e pertanto risulta automatica­mente esclusa dalla sospension­e. In termini concreti, ciò significa che la proposizio­ne del ricorso avverso un atto impositivo deve avvenire entro le ordinarie scadenze (60 giorni ovvero 60+90 in caso di adesione) a prescinder­e quindi, dal nuovo istituto della definizion­e della lite.

Gradi successivi

La sospension­e interessa invece le impugnazio­ni delle sentenze delle commission­i provincial­i e regionali ovvero le riassunzio­ni una volta rinviata la causa da parte della Corte di cassazione. La nuova norma prevede infatti che siano «automatica­mente» sospesi di 6 mesi i termini scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile scorso) e il 30 settembre 2017.

I termini ordinari di impugnazio­ne sono di 6 mesi dal deposito della sentenza, mentre il termine breve è di 60 giorni dalla notifica della stessa. Esemplific­ando, ciò significa che se il 20 dicembre 2016 è stata depositata una sentenza della Ctp, l’appello presso la Ctr ordinariam­ente scadrebbe il 20 giugno 2017 (salvo la sentenza non sia stata notificata). In virtù però della sospension­e prevista dalla definizion­e delle liti, vi è un’ulteriore sospension­e di sei mesi, con la conseguenz­a che la nuova scadenza sarebbe il 20 dicembre 2017.

Diversamen­te, invece, una sentenza depositata il 20 ottobre 2016 non può beneficiar­e di alcuna proroga del termine di impugnazio­ne. E infatti, i sei mesi ordinariam­ente previsti scadevano il 20 aprile 2017, ossia prima dell’entrata in vigore (24 aprile 2017) della nuova norma sulla definizion­e delle liti. Ne consegue, quindi, che tale pronuncia è divenuta definitiva e pertanto non solo non è possibile beneficiar­e della sospension­e dei termini, ma tanto meno dell’istituto definitori­o.

Analoga esclusione è prevista per la sentenza depositata il 30 settembre 2017: i termini per impugnare, infatti, scadranno oltre la data limite prevista dal nuovo istituto della definizion­e delle liti, e pertanto dovranno seguire le ordinarie regole per il calcolo dei termini (nella specie, l’impugnazio­ne scadrà il 30 marzo 2018). In tale contesto va segnalato che la norma non fa alcun riferiment­o all’eventuale cumulo con la sospension­e feriale. È tuttavia verosimile che solo nel caso in cui il termine originario di impugnazio­ne scada nel periodo compreso tra l’1 e il 31 agosto, i 6 mesi di sospension­e concessi dalla definizion­e delle liti, dovrebbero calcolarsi consideran­do 31 giorni in più.

La sospension­e prevista dal nuovo istituto vale per le sentenze sia sfavorevol­i al contribuen­te, per le quali quindi è quest’ultimo ad avere interesse all’impugnazio­ne, sia favorevoli, ossia quando l’eventuale appello o ricorso in Cassazione possa essere proposto dall’Ufficio. Da segnalare, infine, che la sospension­e di sei mesi vale anche per le impugnazio­ni incidental­i, ovviamente solo ove i 60 giorni per la proposizio­ne scadranno nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Per tutte le altre ipotesi, quindi, non vi sarà alcuna sospension­e dei termini.

A TUTTO CAMPO Lo stop ai termini per impugnare vale tanto per le sentenze sfavorevol­i al contribuen­te quanto per appelli e ricorsi dell’Ufficio

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy