La sanatoria sulle liti fiscali detta i tempi delle impugnazioni
La sanatoria allunga i termini per tutte le controversie a prescindere dall’adesione
pLa definizione delle liti pendenti introduce una sospensione dei termini di impugnazione, con la conseguenza che occorrerà verificare le nuove scadenze per ciascuna posizione oggetto di contenzioso.
La manovra correttiva ( Dl 50/2017) prevede infatti che per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017. Tale sospensione non è subordinata all’adesione alla definizione delle liti: in presenza dei requisiti legittimanti, i termini sono prorogati a prescindere dalla volontà del con- tribuente di presentare l’istanza di definizione.
Ricorsi in primo grado
Per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non è prevista alcuna sospensione, poiché la norma fa esclusivo riferimento all’impugnazione di pronunce giurisprudenziali e alla riassunzione; più in generale è comunque previsto che sono sospese le «controversie definibili». Si tratta, cioè, delle liti la cui costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Va da sé che se entro il 31 edicembre 2016 non è stato depositato il ricorso in Ctp, la controversia non è definibile e pertanto risulta automaticamente esclusa dalla sospensione. In termini concreti, ciò significa che la proposizione del ricorso avverso un atto impositivo deve avvenire entro le ordinarie scadenze (60 giorni ovvero 60+90 in caso di adesione) a prescindere quindi, dal nuovo istituto della definizione della lite.
Gradi successivi
La sospensione interessa invece le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali e regionali ovvero le riassunzioni una volta rinviata la causa da parte della Corte di cassazione. La nuova norma prevede infatti che siano «automaticamente» sospesi di 6 mesi i termini scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile scorso) e il 30 settembre 2017.
I termini ordinari di impugnazione sono di 6 mesi dal deposito della sentenza, mentre il termine breve è di 60 giorni dalla notifica della stessa. Esemplificando, ciò significa che se il 20 dicembre 2016 è stata depositata una sentenza della Ctp, l’appello presso la Ctr ordinariamente scadrebbe il 20 giugno 2017 (salvo la sentenza non sia stata notificata). In virtù però della sospensione prevista dalla definizione delle liti, vi è un’ulteriore sospensione di sei mesi, con la conseguenza che la nuova scadenza sarebbe il 20 dicembre 2017.
Diversamente, invece, una sentenza depositata il 20 ottobre 2016 non può beneficiare di alcuna proroga del termine di impugnazione. E infatti, i sei mesi ordinariamente previsti scadevano il 20 aprile 2017, ossia prima dell’entrata in vigore (24 aprile 2017) della nuova norma sulla definizione delle liti. Ne consegue, quindi, che tale pronuncia è divenuta definitiva e pertanto non solo non è possibile beneficiare della sospensione dei termini, ma tanto meno dell’istituto definitorio.
Analoga esclusione è prevista per la sentenza depositata il 30 settembre 2017: i termini per impugnare, infatti, scadranno oltre la data limite prevista dal nuovo istituto della definizione delle liti, e pertanto dovranno seguire le ordinarie regole per il calcolo dei termini (nella specie, l’impugnazione scadrà il 30 marzo 2018). In tale contesto va segnalato che la norma non fa alcun riferimento all’eventuale cumulo con la sospensione feriale. È tuttavia verosimile che solo nel caso in cui il termine originario di impugnazione scada nel periodo compreso tra l’1 e il 31 agosto, i 6 mesi di sospensione concessi dalla definizione delle liti, dovrebbero calcolarsi considerando 31 giorni in più.
La sospensione prevista dal nuovo istituto vale per le sentenze sia sfavorevoli al contribuente, per le quali quindi è quest’ultimo ad avere interesse all’impugnazione, sia favorevoli, ossia quando l’eventuale appello o ricorso in Cassazione possa essere proposto dall’Ufficio. Da segnalare, infine, che la sospensione di sei mesi vale anche per le impugnazioni incidentali, ovviamente solo ove i 60 giorni per la proposizione scadranno nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Per tutte le altre ipotesi, quindi, non vi sarà alcuna sospensione dei termini.
A TUTTO CAMPO Lo stop ai termini per impugnare vale tanto per le sentenze sfavorevoli al contribuente quanto per appelli e ricorsi dell’Ufficio