Contenzioso con Equitalia fuori definizione
pLa manovra correttiva consente di definire le liti pendenti (anche se inammissibili o improcedibili), in ogni stato e grado del giudizio, in cui sia parte l’agenzia delle Entrate e attribuite alla giurisdizione tributaria. Ne consegue che non rientrano nella possibilità di definizione le liti in cui siano parte enti impositori diversi (i Comuni o le Dogane) o Equitalia (per ricorsi avverso cartelle di pagamento, fermi amministrativi o iscrizione di ipoteche), oppure non attribuite alla giurisdizione tributaria (ricorsi contro l’esecuzione o atti esecutivi o contro l’irrogazione di sanzioni per incarichi a dipendenti pubblici senza autorizzazione) o contro provvedimenti che non contengono importi dovuti (atti catastali). Non sono però definibili le liti: 1 su risorse proprie comunitarie – dazi doganali e contributi sullo zucchero, che comunque non accerta l’agenzia delle Entrate e perciò già esclusi dalla norma – sull’Iva all’importazione e aiuti di Stato, risultando tuttavia inspiegabile la specifica esclusione giacché sanzioni e interessi (cioè ciò a cui lo Stato rinuncerebbe) spettano allo Stato e non alla Ue; 1 con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta dopo il 31 dicembre 2016, con una ingiustificabile casualità tra chi possa definire e chi no.
Per la definizione è però necessario che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Poiché per la proposizione della domanda è previsto solo un termine massimo (il 30 settembre), quando saranno emanati i provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate (previsti dal comma 12 dell’articolo 11 del Dl 50/2017), sarà possibile definire la lite affrettandosi a presentare la domanda anche se in ipotesi la lite sia già stata decisa ma con sentenza ancora non depositata o con sentenza depositata ma non ancora divenuta definitiva.
La definizione agevolata consente di pagare i soli importi di cui all’atto impugnato (imposte e crediti d’imposta) e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo con l’effetto che non sono più dovute le sanzioni collegate al tributo, gli in- teressi di mora e, deve ritenersi, l’aggio (con conseguente maggior convenienza rispetto alla rottamazione). Pertanto, nel caso in cui le sanzioni collegate al tributo siano state irrogate con un separato atto oggetto di impugnazione, quest’ultima lite è definibile senza dover pagare nulla, purchè il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse quali l’adempimento spontaneo, il ravvedimento, l’acquiescenza, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o la rottamazione dei ruoli e cartelle. Invece, nel caso in cui la controversia riguardi solo sanzioni non collegate al tributo – ad esempio, violazioni Iva in relazione a operazioni non imponibili, esenti, non soggette o con inversione conta- bile, e violazioni degli operatori finanziari e dei Caf – o interessi di mora, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione, un importo quindi superiore a quello dovuto in sede di definizione in via breve, con conseguente scarsa convenienza.
Sul piano procedurale occorre svolgere due considerazioni: 1 le controversie definibili non sono sospese (comma 8) salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, in caso di presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ulteriormente fino al 31 dicembre 2018. Non è tuttavia prevista la sospensione dell’esecutività degli atti impositivi impugnati che – si ricorda – a seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento (articolo 29 del Dl 78/2010), sono esecutivi. Ne con- segue che il contribuente, pur avendo presentato domanda e in ipotesi cominciato a pagare, rimane esposto all’attività esecutiva di Equitalia con l’ulteriore effetto che quanto riscosso a titolo di sanzioni e di interessi moratori non sia ripetibile (secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 7); 1 la richiesta di sospensione non è obbligatoria e perciò il ricorso potrebbe essere trattato senza che il contribuente perda il diritto a fare domanda; 1 per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Da tener presente che per «impugnazione» si intende la proposizione del ricorso e non la successiva costituzione in giudizio e, pertanto, per i ricorsi già proposti al 24 aprile la costituzione in giudizio va effettuata negli ordinari termini di legge (30 giorni).