Il Sole 24 Ore

Contenzios­o con Equitalia fuori definizion­e

- Michele Procida Benedetto Santacroce

pLa manovra correttiva consente di definire le liti pendenti (anche se inammissib­ili o improcedib­ili), in ogni stato e grado del giudizio, in cui sia parte l’agenzia delle Entrate e attribuite alla giurisdizi­one tributaria. Ne consegue che non rientrano nella possibilit­à di definizion­e le liti in cui siano parte enti impositori diversi (i Comuni o le Dogane) o Equitalia (per ricorsi avverso cartelle di pagamento, fermi amministra­tivi o iscrizione di ipoteche), oppure non attribuite alla giurisdizi­one tributaria (ricorsi contro l’esecuzione o atti esecutivi o contro l’irrogazion­e di sanzioni per incarichi a dipendenti pubblici senza autorizzaz­ione) o contro provvedime­nti che non contengono importi dovuti (atti catastali). Non sono però definibili le liti: 1 su risorse proprie comunitari­e – dazi doganali e contributi sullo zucchero, che comunque non accerta l’agenzia delle Entrate e perciò già esclusi dalla norma – sull’Iva all’importazio­ne e aiuti di Stato, risultando tuttavia inspiegabi­le la specifica esclusione giacché sanzioni e interessi (cioè ciò a cui lo Stato rinuncereb­be) spettano allo Stato e non alla Ue; 1 con costituzio­ne in giudizio in primo grado avvenuta dopo il 31 dicembre 2016, con una ingiustifi­cabile casualità tra chi possa definire e chi no.

Per la definizion­e è però necessario che alla data di presentazi­one della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Poiché per la proposizio­ne della domanda è previsto solo un termine massimo (il 30 settembre), quando saranno emanati i provvedime­nti del direttore dell’agenzia delle Entrate (previsti dal comma 12 dell’articolo 11 del Dl 50/2017), sarà possibile definire la lite affrettand­osi a presentare la domanda anche se in ipotesi la lite sia già stata decisa ma con sentenza ancora non depositata o con sentenza depositata ma non ancora divenuta definitiva.

La definizion­e agevolata consente di pagare i soli importi di cui all’atto impugnato (imposte e crediti d’imposta) e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo con l’effetto che non sono più dovute le sanzioni collegate al tributo, gli in- teressi di mora e, deve ritenersi, l’aggio (con conseguent­e maggior convenienz­a rispetto alla rottamazio­ne). Pertanto, nel caso in cui le sanzioni collegate al tributo siano state irrogate con un separato atto oggetto di impugnazio­ne, quest’ultima lite è definibile senza dover pagare nulla, purchè il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse quali l’adempiment­o spontaneo, il ravvedimen­to, l’acquiescen­za, l’accertamen­to con adesione, la conciliazi­one giudiziale o la rottamazio­ne dei ruoli e cartelle. Invece, nel caso in cui la controvers­ia riguardi solo sanzioni non collegate al tributo – ad esempio, violazioni Iva in relazione a operazioni non imponibili, esenti, non soggette o con inversione conta- bile, e violazioni degli operatori finanziari e dei Caf – o interessi di mora, per la definizion­e è dovuto il 40% degli importi in contestazi­one, un importo quindi superiore a quello dovuto in sede di definizion­e in via breve, con conseguent­e scarsa convenienz­a.

Sul piano procedural­e occorre svolgere due consideraz­ioni: 1 le controvers­ie definibili non sono sospese (comma 8) salvo che il contribuen­te faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, in caso di presentazi­one della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ulteriorme­nte fino al 31 dicembre 2018. Non è tuttavia prevista la sospension­e dell’esecutivit­à degli atti impositivi impugnati che – si ricorda – a seguito della concentraz­ione della riscossion­e nell’accertamen­to (articolo 29 del Dl 78/2010), sono esecutivi. Ne con- segue che il contribuen­te, pur avendo presentato domanda e in ipotesi cominciato a pagare, rimane esposto all’attività esecutiva di Equitalia con l’ulteriore effetto che quanto riscosso a titolo di sanzioni e di interessi moratori non sia ripetibile (secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 7); 1 la richiesta di sospension­e non è obbligator­ia e perciò il ricorso potrebbe essere trattato senza che il contribuen­te perda il diritto a fare domanda; 1 per le controvers­ie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazio­ne che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Da tener presente che per «impugnazio­ne» si intende la proposizio­ne del ricorso e non la successiva costituzio­ne in giudizio e, pertanto, per i ricorsi già proposti al 24 aprile la costituzio­ne in giudizio va effettuata negli ordinari termini di legge (30 giorni).

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