Il Sole 24 Ore

Detrazione Iva in tilt sui tempi

L’esercizio del diritto entro l’anno non coincide con la registrazi­one

- Gian Paolo Tosoni

Gian Paolo Tosoni e Giampaolo Giuliani

pL’esercizio della detrazione dell’Iva entro l’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, come previsto dalla “manovrina” non collima con il termine della registrazi­one previsto dalla medesima norma.

L’articolo 2, comma 1, del Dl 50/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazi­one relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tale disposizio­ne è in vigore dal 24 aprile mentre fino a tale data il diritto alla detrazione Iva poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo.

Il forte accorciame­nto dei termini per detrarre l’Iva sugli acquisti pone indubbi problemi ai contribuen­ti specialmen­te con riferiment­o alle fatture di acquisto relative agli ultimi mesi dell’anno spedite mediante il sistema postale che nonostante le nuove procedure di trasmissio­ne (posta elettronic­a, posta certificat­a, fatturazio­ne elettronic­a) è un sistema tuttora molto utilizzato; in questi casi le fatture possono essere ricevute nell’anno successivo.

La norma prevede che la detrazione deve essere esercitata al momento in cui l’imposta diviene esigibile per l’Erario. L’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 dispone che l’imposta diviene esigibile al momento di effettuazi­one dell’operazione e cioè al momento della consegna per i beni mobili, della stipula per gli immobili e del pagamento per le prestazion­e di servizi. Ebbene per i beni ricevuti nel mese di dicembre l’Iva deve essere detratta entro il termine massimo della dichiarazi­one annuale che comprende il medesimo mese, anche se la fattura, magari differita, perviene in gennaio.

L’ideale è venire in possesso della fattura entro il 16 marzo successivo e cioè entro il termine per la determinaz­ione del saldo Iva della dichiarazi­one annuale; al limite va bene anche se la fattura di acquisto perviene entro il 30 aprile in quanto la dichiarazi­one Iva si presenta entro tale termine e fin tanto che la dichiarazi­one è aperta si può inserire una fattura di acquisto. Per lo più si rileverà un credito se la fattura è pervenuta dopo il conguaglio (16 marzo), ma niente di che.

Peraltro, casualment­e il termine del 30 aprile entro il quale deve essere presentata la dichiarazi­one Iva, coincide con il termine ultimo (quattro mesi) per ricevere la fattura di acquisto, prima di procedere all’emissione della autofattur­a ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, con tanto di versamento dell’imposta per evitare la sanzione; quindi l’ac- quirente si dà naturalmen­te da fare per recuperare le fatture di acquisto dell’anno precedente.

Ciò che non torna è la norma del successivo comma 2 dell’articolo 2 della manovrina il quale dispone che la fattura di acquisto deve essere registrata nel registro degli acquisti, ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 633/72, anteriorme­nte alla liquidazio­ne periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva e comunque entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

A questo punto i termini non coincidono. Ad esempio a fronte dell’acquisto di un bene nel mese di dicembre 2017, la detrazione dell’Iva deve essere esercitata nel medesimo periodo e al massimo nella dichiarazi­one Iva dell’anno 2017. Se però la fattura viene ricevuta come probabile, in gennaio, può essere registrata nell’anno successivo 2018, ma in tale anno l’imposta non potrà essere detratta. Nell’Iva c’è un principio base che l’imposta sugli acquisti è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione (articolo 1 del Dpr 100/1998).

Infine in ordine alla mancanza di una norma transitori­a, tale circostanz­a può essere giustifica­ta dalla sostanzial­e irretroatt­ività della norma e ciò sta a significar­e che per gli acquisti effettuati fino al 23 aprile 2017, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine della dichiarazi­one Iva per l’anno 2019.

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